Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31420 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 05/12/2018), n.31420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16957/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.S.;

-intimato –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale della

Campania n. 1971/2010 depositata il 3/05/2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

7/6/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la decisione di cui sopra, in accoglimento del ricorso del contribuente, la CTC ha ritenuto operante a favore del contribuente (per i risalenti anni 1984 e 1985, oggetto di lite) il condono di cui alla L. n. 413/1991;

– avverso tal statuizione propone ricorso per cassazione l’avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi; il contribuente resiste con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, eccepita in controricorso, in quanto privo di autosufficienza; l’eccezione è infondata, in quanto nell’esordio del proprio atto l’Amministrazione Finanziaria ricorrente ha provveduto all’indicazione dell’elenco e delle allegazioni necessarie ad adempiere all’onere in parola;

– risulta poi opportuno procedere all’anticipazione dell’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè insufficiente motivazione. Parte controricorrente censura come inammissibile il motivo in quanto i vizi ivi indicati avrebbero dovuto esser dedotti e fatti valere nel giudizio di revocazione e non in questa sede e sarebbero privi di autosufficienza facendo leva sulla mancata prova del passaggio in giudicato;

– va premesso che, come ritenuto (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 21493 del 20/10/2010) in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione;

– si deve quindi concludere che correttamente parte ricorrente ha nel presente caso correttamene agito con ricorso per cassazione, anzichè chiedere la revocazione della sentenza dal momento che sostiene che il giudicato non si sia formato;

– è poi infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza perchè, come sopra specificato, la sentenza n. 882/93 è stata riprodotta in ricorso;

– anticipando come sopra detto l’esame del terzo motivo, esso è fondato;

– l’affermazione della CTR concernente il giudicato è apodittica, in quanto non tiene conto della necessaria attestazione (secondo quanto precisato, tra molte da Corte Cass. 21/10/2015, n. 21366);

– venendo ora alla disamina del primo motivo di ricorso, osserva la Corte come l’Amministrazione Finanziaria censuri la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTC erroneamente avrebbe ritenuto ancora pendente la controversia per gli anni di imposta 1984 e 1985 (requisito questo imprescindibile per l’accesso al condono), senza pronunciarsi sulla questione pure dedotta in giudizio relativa alla definizione del rapporto controverso, definizione avvenuta e non più suscettibile di contestazione alla luce del passaggio in giudicato della pronuncia della CT di primo grado di Salerno, n. 175/01/87;

– tal passaggio in giudicato sarebbe invero avvenuto ai sensi dell’art. 327 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992 e quindi indipendentemente dalla notifica della pronuncia di cui sopra al contribuente (circostanza che questi contestava esser avvenuta);

– il motivo è fondato;

– come statuito da giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6375 del 22/03/2006) l’art. 327 c.p.c., estendendo la propria efficacia all’intero ordinamento processuale, si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali, pertanto, non possono essere impugnate ove sia trascorso un anno dalla loro pubblicazione; il termine in questione (oltre al periodo feriale) decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo; ai fini dell’accertamento di tale conoscenza, è poi sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, non occorrendo che sia stata anche comunicata la data dell’udienza di discussione, benchè questa omissione comporti la nullità della decisione;

– con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate ricorrente censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 44, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTC erroneamente ritenuto ammissibile il condono in difetto di pendenza della lite;

– anche tale mezzo risulta fondato oltre che ammissibile, perchè adeguatamente specificato;

– sul punto, oltre a richiamare le considerazioni svolte ut supra va anche osservato che nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche (Cass. Ord. Sez. 6 Num. 3308 Anno 2015);

– in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio anche per le spese alla CTR della Campania in diversa composizione;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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