Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3142 del 17/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3142 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 29723-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
DAMIANO CARLO;

– intimato avverso la sentenza n.17/27/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il
22/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Data pubblicazione: 17/02/2016

3

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei
confronti di Carlo Damiano per la cassazione della sentenza, indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte,
riformando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di

ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte, all’atto
di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo;
domanda basata sul contrasto —accertato con sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04- tra la Direttiva
Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art.19, comma 4
bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale

“il termine

decadenziale previsto dall’art.38 del d.p.r. 602/1973 inizia a decorrere dal
3.9.2005, data di pubblicazione della sentenza C-207 / 2004 … e la domanda di
rimborso , pervenuta all’Ufficio il 15.6.2007 era tempestiva anche per l’intera
annualità 2002”.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione dell’art.38 d.p.r. n.602/73, e dell’art.21 d.lgs. n.546/1992
in relazione all’art.360, I comma, n.3 c.p.c., laddove la C.T.R. ha
affermato che, anteriormente alla pronuncia della Corte di Giustizia, il
contribuente non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto e che,
peraltro, in capo allo stesso non avrebbe potuto configurarsi alcuna
inerzia colpevole.

Ric. 2014 n. 29723 sez. MT – ud. 13-01-2016
-2-

rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con riferimento alle

1

Il ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla
presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza n.13676/14, che ha affermato il principio che nel caso
in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto
comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione

(per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r. n.602/1973) per l’esercizio del
diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza,
decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella,
successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la
contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che
l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come quella che assiste la
declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti
esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di
decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della
certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del
diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia
dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il
versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” ,
dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni
giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che
resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo
indeterminato dei relativi rapporti.
In applicazione di tali principi la sentenza impugnata va,
pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del
ricorso introduttivo del contribuente.
Rie. 2014 n. 29723 sez. MT – ud. 13-01-2016
-3-

europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria

La recente soluzione giurisprudenziale induce a compensare
integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare
irripetibili quelle del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza

proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito
e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2016.

impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo

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