Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3142 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14083-2018 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO DE LUCA;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALTIERI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, R.R. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in data 30 marzo 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Vibo Valentia che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda risarcitoria proposta, ai sensi dell’art. 2051 c.c., contro la Provincia di Vibo Valentia, asseritamente responsabile del sinistro verificatosi per omessa manutenzione della strada provinciale, con ingenti danni materiali all’autovettura condotta dallo stesso attore;

che la Corte territoriale segnatamente osservava che, in base alle emergenze probatorie (fotografie versate in atti e confermate da alcuni testimoni), lo stato della strada provinciale (sebbene “senza segnaletica ed illuminazione”, con “avvallamento di ampie dimensioni ma di modesta profondità”, con “presenza di ciottoli e pietrisco situati per lo più in prossimità del margine esterno della carreggiata”) non rappresentava “una situazione di pericolosità tale da giustificare la perdita di controllo del mezzo”, nè la mancanza del guardrail aveva avuto “alcun ruolo nel determinismo dell’evento”, non risultando dunque provata la sussistenza del nesso causale tra il bene in custodia e il danno, emergendo piuttosto che gli ingenti danni riportati dal mezzo dipendevano dalla “forza con la quale l’auto aveva impattato” e dunque dalla relativa “consistente velocità”;

che resiste con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico articolato, mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., “in relazione a quanto risultante dalla relazione di servizio confermata dal responsabile del procedimento per la Provincia di Vibo Valentia P.S. escusso all’udienza del 30.04.2009”, che dimostrerebbe l’esistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno patito dall’attore;

che il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

che la sentenza impugnata (cfr. sintesi riportata al “Ritenuto che”, cui si rinvia) è conforme ai principi di diritto che il ricorrente assume, invece, vulnerati, in quanto – posto che “la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni” (Cass., S.U., n. 16598/2016) – la Corte territoriale ha applicato correttamente l’art. 2051 c.c. in punto di riparto dell’onere probatorio, facendo gravare, per l’appunto, sul danneggiato la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (tra le molte, Cass., 30775/2017, Cass. n. 27724/2018);

che le censure di parte ricorrente si risolvono, dunque, in critiche investenti l’apprezzamento della quaestio facci riservata al giudice del merito, senza peraltro denunciare un vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che in questa stessa, inammissibile, prospettiva – di una critica investente direttamente il convincimento del giudice del merito – si colloca anche la doglianza di violazione dell’art. 115 c.p.c., giacchè essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che detto giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche (come nella specie) che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 11892/2016);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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