Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31417 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. II, 02/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28892/2015 proposto da:

Z.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E FAA’

DI BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FIORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DE SIMONI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., F.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SCAFARELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERDINANDO BONON giusta procura in calce al controricorso;

M. DI M.E. & C SNC, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA

ROMAGNOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA BERTO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2272/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.G. e F.S. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova Z.A.L. affinchè fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del bene meglio descritto in citazione ed interessato dal piano di recupero del Comune di S. Giustina in Colle.

Lamentavano che lo Z., in qualità di promittente venditore, si era più volte rifiutato di addivenire alla stipula del definitivo adducendo motivazioni infondate sicchè gli attori intendevano chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento con il diritto a ricevere il doppio della caparra a suo tempo versata.

Si costituiva il convenuto che contestava la fondatezza della domanda, deducendo in via riconvenzionale che la risoluzione andava pronunciata per inadempimento delle controparti.

Chiedeva altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa della M. S.n.c., che era stata incaricata di eseguire i lavori sul fondo di sua proprietà, e che si rifiutava di rilasciare il bene, con conseguente produzione di danni.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito con la sentenza n. 33 del 7 gennaio 2015 accertava la risoluzione per colpa del promittente venditore e condannava lo Z. a restituire agli attori la somma di Euro 21.567,95 oltre interessi legali;

condannava altresì il convenuto al rimborso delle spese in favore degli attori e della terza chiamata, nonchè al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Nell’esaminare preliminarmente la domanda avanzata nei confronti della terza chiamata ed oggetto anche di una richiesta di sequestro giudiziario, poi rinunciata, stante l’avvenuta riconsegna dell’immobile in suo favore, la sentenza osservava che l’occupazione dell’area era stata autorizzata da parte dello stesso Z. per la durata di trenta mesi, termine che ancora non era scaduto allorchè era stata avanzata la richiesta di misura cautelare.

Inoltre, mancava la prova di qualsivoglia rapporto tra gli attori e la società.

Quanto alla domanda principale, dopo avere evidenziato che sussisteva un’incompatibilità tra la domanda di risoluzione e quella di ricevere il doppio della caparra, che invece presuppone l’esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., si soffermava solo su quella di risoluzione che reputava fondata. Infatti, il rifiuto del convenuto di addivenire al definitivo si palesava privo di giustificazione, posto che l’istruttoria svolta aveva evidenziato che il frazionamento predisposto da parte degli attori era stato potato a conoscenza del convenuto, che lo aveva anche sottoposto al giudizio di un proprio tecnico di fiducia.

Quindi, pur avendo entrambe le parti chiesto la risoluzione per inadempimento, quello degli attori era insussistente, a fronte della dimostrazione da parte degli istanti di aver fatto tutti gli sforzi necessari per assecondare le richieste del promittente venditore, al fine di fargli firmare i documenti necessari per ultimare i lavori ed ottenere l’approvazione comunale.

Quindi ritenuta superflua la richiesta di disporre CTU, in quanto mirante a supplire al mancato adempimento dell’onere della prova incombente sul convenuto, evidenziava che la condotta processuale dello Z., che aveva portato anche all’ingiustificato coinvolgimento della terza chiamata era da reputarsi nel complesso abusiva e tale da legittimare la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, in misura pari al triplo delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale lo Z. ed incidentale le originarie parti attrici, e la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2272/2015 del 28/9/2015 ha dichiarato inammissibile l’appello principale quanto alle statuizioni di merito del Tribunale, e quello incidentale per la violazione dell’art. 342 c.p.c., accogliendo quello principale limitatamente alla condanna per responsabilità processuale aggravata, riducendo l’importo della somma dovuta dallo Z.. I giudici di appello rilevavano che nell’atto di appello mancava l’indicazione delle parti della sentenza censurate, il che rendeva non agevole la lettura delle critiche complessivamente sviluppate. Inoltre nel denunciare asserite omissioni di pronuncia, l’appellante mostrava di non avere compreso il senso complessivo della decisione di primo grado “per cui la censura alla sentenza si appalesa del tutto centripeta rispetto alla motivazione utilizzata (vedasi il punto relativo alla proclamata, in sentenza, esistenza di consenso ed autorizzazione al frazionamento che pertanto doveva ritenersi perfettamente conosciuto dalle parti e non unilateralmente predisposto dai venditori; vedasi anche il punto relativo all’occupazione dell’area da parte della società M. che il giudice a pag. 6 della sentenza aveva espressamente definito come autorizzata)”.

Viceversa era da reputarsi specifico il gravame quanto alla contestazione della condanna ex art. 96 c.p.c., ma solo per quanto atteneva alla critica al quantum, essendo l’appello del pari aspecifico in relazione ai presupposti fondanti la condanna stessa.

Pertanto, considerata la necessità di liquidare il danno de quo in maniera equitativa, la Corte distrettuale riteneva del tutto sproporzionata la quantificazione in misura pari al triplo delle spese di lite, occorrendo invece contenere la stessa in misura pari al doppio delle spese stesse.

Infine reputava inammissibile l’appello incidentale degli attori ex art. 342 c.p.c., mancando una puntuale critica alla sentenza di primo grado, quanto all’inammissibilità della domanda subordinata di versamento del doppio della caparra.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Z.A.L. sulla base di tre motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controparti in ragione dell’eccesiva mole e genericità dello stesso.

Si sostiene che l’atto in esame, che si sviluppa per oltre 175 pagine, risulta composto per la massima parte di copie fotostatiche dei precedenti atti di causa e di documenti versati nelle fasi di merito, risultando alla fine privo sia della sommaria esposizione dei fatti di causa sia della puntuale enunciazione delle critiche alla decisione di appello.

Ad avviso del Collegio deve farsi richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che, pur ribadendo che (cfr. Cass. S.U. n. 5698/2012) la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso, ha però precisato che (Cass. S.U. n. 4324/2014) non viola il principio di autosufficienza, avuto riguardo alla complessità della controversia, il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (nella specie in punto di giurisdizione).

Trattasi di principi ribaditi anche dalla successiva giurisprudenza di questa Corte che ha appunto riaffermato che (cfr. Cass. n. 18363/2015) la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicchè è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (conf. Cass. n. 8245/2018).

Nel caso in esame, il ricorso, sebbene obiettivamente sovrabbondante e composto di atti anche in parte privi di pertinenza rispetto all’effettiva materia del contendere, contiene tuttavia alle prime pagine una esposizione dei fatti di causa che consente di riscontrare quale fosse l’effettivo oggetto della contesa tra le parti.

A tale esposizione è fatta poi seguire la riproduzione di alcuni atti processuali e documenti di causa, preceduti dalla loro individuazione e specificazione, senza quindi la pretesa di affidare alla loro riproduzione il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Inoltre, e tenuto conto dell’esito del giudizio di appello, definito

con una pronuncia di prevalente inammissibilità dell’impugnazione, deve reputarsi che la riproduzione del contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi di appello appaia strettamente funzionale ad assicurare alla Corte, pur a fronte della denuncia di un error in procedendo per il quale è anche giudice del fatto (processuale), il riscontro dell’effettiva fondatezza delle doglianze, in conformità delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come chiarito da Cass. S.U. n. 8077/2012.

Infine, una volta riportato il contenuto della sentenza d’appello, le pagine del ricorso da 61 alla fine costituiscono l’esposizione del contenuto dei tre motivi di ricorso, il cui esame consente di affermare la conformità dell’atto ai requisiti di forma sostanza dettati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, affermandosi che lo stesso non rispondeva al modello legale, non essendo indicate al giudice le parti della sentenza impugnate e le modifiche che si richiedono.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, nonchè dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU per avere la sentenza impugnata avallato la condanna per responsabilità processuale aggravata, ancorchè con una riduzione del suo ammontare, in assenza dei presupposti del dolo e delle colpa grave.

Il terzo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per essere stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello dello Z. in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal complesso degli atti di causa e delle deduzioni difensive.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

In punto di diritto, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 12280/2016), sebbene relativa alla precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c., affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, anticipandosi in tal senso quanto poi disposto dal legislatore.

Tuttavia, e proprio con specifico riferimento a fattispecie sottoposta alla vigente previsione normativa, e precisamente alla novellata formula dell’art. 434 c.p.c., che, in materia di processo del lavoro, ricalca in maniera quasi integrale la previsione di cui all’art. 342 c.p.c., questa Corte ha specificato che (cfr. Cass. n. 2143/2015) l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure – attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto – erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata; in senso conforme si veda anche da ultimo Cass. n. 17712/2016).

Infine, tale orientamento, ispirato alla negazione di una visione esclusivamente formalistica, è stato recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza n. 27199 del 2017 hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Orbene posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, e ribadita la possibilità di procedere alla disamina diretta degli atti processuali, atteso che il motivo in esame denunzia un error in procedendo commesso dal giudice del merito, si ritiene che le doglianze del ricorrente siano fondate. La sentenza di prime cure aveva ritenuto che a fronte della denuncia di reciproci inadempimenti ad opera delle parti del contratto preliminare di compravendita oggetto di causa, alcuna responsabilità potesse essere ascritta ai promissari acquirenti che avevano fatto tutto quanto era previsto in contratto e nelle loro possibilità per assicurare la stipula del definitivo, laddove invece era stato il ricorrente a frapporre una serie di impedimenti, privi di giustificazione, di tal che la responsabilità della risoluzione era da imputare unicamente allo Z..

La sentenza di primo grado ha in particolare ritenuto che vi fosse una, quanto meno implicita, consapevolezza da parte dello Z. delle modalità con le quali gli attori avevano proceduto al frazionamento, valorizzando il tenore di alcune deposizioni testimoniali, e rilevando di converso l’inattendibilità di altre deposizioni, tra cui quella della sorella del convenuto.

Quanto invece ai rapporti con la società chiamata in causa, la sentenza del Tribunale aveva valorizzato il contenuto dell’autorizzazione sottoscritta da parte dello Z. all’occupazione temporanea del fondo ed alla collocazione di una gru, ritenendo, sulla base sempre delle prove raccolte, che non vi fosse prova dell’esistenza di rapporti tra la stessa società ed i promissari acquirenti, il che rendeva del tutto ingiustificata, se non abusiva sotto il profilo della condotta processuale, l’evocazione in giudizio della medesima società.

Così sinteticamente riassunte le motivazioni del Tribunale, nell’atto di appello, nella parte individuata come A/2, l’appellante, per quanto attiene ai rapporti con il C. ed il F., contestava la fondatezza della conclusione del Tribunale, ribadendo che l’inadempimento della controparte era da individuare nel fatto che la superficie del nuovo mappale, poi interessato dalla vendita era ben maggiore rispetto a quella individuata nello stesso preliminare, e che tale maggiore individuazione era frutto di un’iniziativa unilaterale dei promissari acquirenti, sollecitando poi una complessiva rilettura delle deposizioni testimoniali, in contrasto con quanto operato invece dal giudice di primo grado.

A prescindere dalla fondatezza delle critiche mosse dall’appellante, la cui verifica è compito riservato al giudice del merito, risulta evidente che pur in assenza di una formale indicazione delle parti della sentenza impugnate, il complessivo sviluppo delle censure permette di riferire con immediatezza le stesse alla statuizione del Tribunale in ordine all’accertamento della responsabilità ai fini della risoluzione del contratto, risultando le stesse censure anche munite di specificità, in quanto volte ad evidenziare quale fosse in realtà l’inadempimento addebitato alla controparte e le ragioni per le quali non era condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale.

La superfluità del richiamo a formule sacramentali per esprimere la volontà di impugnare nonchè la simmetria tra le critiche mosse e le argomentazioni che sorreggono la decisione di prime cure consentono quindi di affermare la fondatezza del motivo, avendo la Corte distrettuale fatto erronea applicazione della previsione di cui all’art. 342 c.p.c., in quanto legata ad un’interpretazione eccessivamente rigoristica non condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte.

Analoghe considerazioni vanno svolte quanto ai motivi di appello indirizzati al rigetto della domanda nei confronti della terza chiamata, laddove le critiche riportate in appello sub B e sub D, pur dando atto dell’esistenza dell’autorizzazione, sulla quale si fonda la decisione del Tribunale, sottolineano come la condotta della M. avesse esorbitato i limiti della stessa autorizzazione, avendo proceduto a trasformazioni del fondo difformi da quelle concordate con lo Z., ed avendo collaborato con gli attori nella predisposizione del frazionamento difforme dalle prescrizioni del preliminare.

Anche qui non rileva verificare o meno la fondatezza delle doglianze, ma appare evidente come le stesse, in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado, non possano essere tacciate di genericità, palesandosi quindi la fondatezza del motivo anche in parte qua.

L’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello quanto alle censure che investivano il merito delle domande proposte nei confronti degli attori e della terza chiamata si riverbera anche sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello in ordine all’an della responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che la condanna de qua si fonda proprio sul riconoscimento della mala fede del convenuto nella proposizione delle sue tesi difensive, mala fede che però a sua volta presuppone la conferma del rigetto delle domande nel merito, il cui esame è stato però precluso dall’erronea declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..

5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, e da ciò discende anche l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. Al giudice del rinvio, che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Venezia, è devoluta anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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