Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31416 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. II, 02/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22260/2016 proposto da:

R.V. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALUMBO 3, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, Y.E., L.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, RG 36229/2015, depositata

il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il

rigetto dei primi due motivi di ricorso e per la declaratoria di

inammissibilità del terzo motivo di gravame.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl R.V., soggetto nominato custode di merci sottoposte a sequestro nell’ambito di procedimento penale,ebbe a chiedere la liquidazione del compenso per l’opera prestata quale ausiliario del P.M. e, ad esito della liquidazione da parte del Magistrato, propose opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ritenendola tassata in misura riduttiva.

Il Giudice delegato presso il Tribunale di Roma con il provvedimento impugnato ebbe a rigettare l’opposizione poichè non provata dall’ausiliario la tariffa applicabile secondo gli usi specifici attinenti al tipo di merci custodite.

La srl R.V. ha interposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, illustrati anche con nota difensiva.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che anche ha depositato memoria difensiva.

E’ intervenuto il P.G. che,con nota scritta, ha sollecitato il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso articolato dalla srl R.V. non ha fondamento giuridico e va quindi rejetto.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente deduce violazione della norma portata in art. 8 preleggi, posto che il Giudice romano non ha ritenuto che gli usi locali nella fattispecie avessero valore normativo, benchè appositamente richiamati in specifica norma di legge,siccome previsto appunto dall’art. 8 preleggi.

La censura si fonda su argomento che prescinde dalla reale argomentazione esposta dal Tribunale nel decreto impugnato.

Difatti il Giudice capitolino ha escluso la possibilità di applicazione nella specie dell’equità, sottolineando invece come, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 58, trovavano applicazione gli usi, purchè adeguatamente provati nella loro esistenza.

Dunque non concorre alcuna violazione della disposizione ex art. 8 preleggi, siccome denunziato.

Con la seconda ragione di doglianza la srl V. lamenta violazione della regola giuridica posta dall’art. 113 c.p.c., in quanto il Tribunale non ebbe a decidere in forza del principio “causa cognita”, approfondendo il tema probatorio circa gli usi applicabili, nonostante la produzione documentale effettuata al riguardo e relativa non solo alla tariffa afferente la custodia di autoveicoli.

Non concorre alcuna violazione della norma evocata posto che il Tribunale capitolino ha deciso secondo diritto in quanto gli usi particolari devono esser allegati e provati dalla parte che li invoca,siccome costantemente insegna questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n. 1229/1969, Cass. sez. 1 n. 4853/07 – insegnamento richiamato dal Giudice romano ed al quale s’è attenuto.

Con la terza censura proposta la società ricorrente denunzia violazione delle norme ex artt. 2712 e 2719 c.c., afferenti il valore probatorio delle copie fotostatiche.

Opina difatti la srl V. che il Giudice romano non abbia tenuto conto che alcuna delle parti in causa ebbe a contestare la valenza probatoria dei documenti dimessi in copia fotostatica.

Inoltre, il Tribunale non ebbe a rilevare che il documento depositato portava anche la tariffa per la custodia di merci e non dei soli autoveicoli e che nella sua richiesta liquidazione era articolato conteggio analitico fondato su detta tariffa.

La censura appare non correlata rispetto all’argomentazione esposta dal Giudice capitolino a sostegno della sua statuizione.

Difatti il Tribunale non ha ritenuto che la copia fotostatica della tariffa utilizzata per i compensi dei custodi dall’Agenzia del Demanio, versata in atta dalla srl V. a sostegno della sua richiesta di liquidazione, non assumesse valenza di prova documentale, bensì ha rilevato che detto documento portava solo la tariffa di liquidazione del compenso per la custodia di autoveicoli e non anche altre merci – effettivo oggetto della presente causa.

Dunque il Giudice dell’opposizione ha ritenuto che la pretesa della società ricorrente non fosse stata provata con specifica relazione all’esistenza di uso in relazione alla liquidazione del compenso per la custodia di merci, poichè quanto provato in causa afferiva alla sola custodia di autoveicoli.

Quindi la lamentata violazione delle norme giuridiche evocate non sussiste.

Quanto poi al profilo – di sapore revocatorio – che il Giudice romano non ebbe ad avvedersi che in causa era stato versato anche documento afferente la tariffa demaniale per il compenso della custodia di merci – senza per altro indicare con esattezza il numero dell’allegato – va rilevato e la non specificità della contestazione e che in effetti in atti si ritrova, come sottolineato dal Giudice romano, solo fotocopia portante la tariffa di liquidazione del compenso per la custodia di autoveicoli e non anche altri beni.

Quanto alla presenza di nota di liquidazione con specifica conteggio del dovuto non solo la parte conferma la presenza della frase tronca che impediva di conoscere il parametro di calcolo come sottolineato in ordinanza impugnata – qualificandolo mero refuso -, ma sopratutto non contesta l’effettiva ragione della ritenuta irrilevanza di detto elemento, siccome sottolineata dal Giudice romano, ossia il già ricordato difetto di prova circa l’esistenza di usi al riguardo.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della srl R.V. alla rifusione in favore dell’Amministrazione della Giustizia delle spese di questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al soggetto ricorrente le condizioni di legge per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione della Giustizia le spese di questa lite di legittimità liquidate in Euro 2.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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