Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31415 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. II, 02/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20745/2016 proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, in

Roma, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO,

presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, è legalmente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

P.E., titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANDREA MASSACCI, ed elettivamente domiciliato, presso

lo studio dell’Avv. Filippo Alajmo, in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 207;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5958/2016 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

pubblicato il 5/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso della L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, depositato in data 1.9.2014, P.E. adiva la Corte di Appello di Roma al fine di ottenere l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un procedimento civile, iniziato nel marzo 2001 e definito con sentenza del Tribunale di Cagliari depositata il 29.11.2013 e, a seguito di notifica in data 10.1.2014, passata in cosa giudicata il 10.2.2014. L’istante chiedeva che al MINISTERO della GIUSTIZIA fosse ingiunto di pagare la somma di Euro 4.833,00, ovvero la diversa somma di giustizia.

Con decreto, depositato in data 29.1.2015, la Corte di Appello di Roma accoglieva la domanda ingiungendo al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di Euro 8.750 a titolo di equo indennizzo, oltre interessi e spese del procedimento.

Avverso detto decreto proponeva opposizione l’Amministrazione ingiunta sul motivo della tardività della richiesta indennitaria nella dedotta inapplicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale ex L. n. 742 del 1969, al termine decadenziale semestrale della citata L. n. 89 del 2001, ex art. 4.

Con Decreto n. 5958 del 2016, depositato in data 5.9.2016, la Corte di Appello di Roma rigettava l’opposizione richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre (termine all’epoca vigente) ha carattere generale e le eccezioni a questa regola, elencate nella L. n. 742 del 1969, art. 3, hanno carattere tassativo, essendo questa una norma eccezionale, di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione estensiva e tanto meno analogica. (Cass. n. 1094/2005; n. 5895/2009; n. 18303/2014).

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di due motivi; resiste P.E. con controricorso e memoria illustrativa.

1.1. – Con il primo motivo, il Ministero lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, eccependo la erroneità del decreto impugnato, là dove ha ritenuto l’applicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale (ex L. n. 742 del 1969) al termine decadenziale dettato dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, avente natura sostanziale e non processuale.

1.2. – Con il secondo motivo, il Ministero deduce la “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, ritenendo che a procedimento ex L. n. 89 del 2001 “nuovo rito” non sia applicabile la proroga dei termini ex L. n. 742 del 1969.

2. – In ragione della loro connessione, i motivi vanno congiutamente decisi, per essere dichiarati inammissibili.

2.1. – Censura comune ai due motivi dedotti è quella della erroneità del decreto impugnato nella parte in cui ha affermato che al termine decadenziale semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, si applica la sospensione per il periodo feriale (ex L. n. 742/69). Per l’Avvocatura il predetto termine non sarebbe, infatti, soggetto alla menzionata sospensione, non potendosi configurare quale termine processuale.

Costituisce viceversa principio consolidato richiamato dalla stessa Corte di merito a sostegno della decisione di ritenere tempestivo il ricorso (nonchè dal ricorrente onde ottenerne il superamento) quello secondo cui – poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso – detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5423 del 2016; cfr. nello stesso senso, ex plurimis Cass. n. 1643 del 2019; Cass. n. 14493 del 2018; Cass. n. 2843 del 2017; Cass. n. 11491 del 2012; Cass. 2153 del 2010; Cass. n. 5895 del 2009).

2.2. – Questa Corte ha, altresì sottolineato (in risposta a censure analoghe a quelle opposte nella presente impugnazione: cfr. di recente Cass. n. 1643 del 2019, cit.) che tale insegnamento ha trovato l’avallo dalla decisione adottata dalle Sezioni Unite – Cass. n 17781/13 – che hanno espressamente confermato la natura processuale del termine di specie (Cass. n. 14493 del 2018, secondo cui “le argomentazioni portate in ricorso non superano l’insegnamento ricordato poichè le novità, apportate alla L. n. 89 del 2001 nel 2012 ovvero in tema di termine di decadenza dall’impugnazioni, non attingono la questione sottoposta a questa Corte. La nuova struttura del procedimento, ancorchè ispirata da esigenze di accelerazione, non per ciò ha mutato la natura del termine ex art. 4 cit. Legge, poichè comunque per ottenere il ristoro il privato deve sempre far ricorso al Giudice ancorchè con procedura sommaria. Le diverse situazioni fattuali conseguenti alla riduzione a sei mesi del termine di decadenza ex art. 327 c.p.c. – possibilità o no di godere della sospensione feriale a seconda del momento di deposito della sentenza – non rilevano poichè comunque il termine d’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., è sospeso se scade in periodo feriale. La proposizione di lite giudiziale rimane l’unico mezzo per ottenere l’equo indennizzo,anche se è possibile procedere alla mediazione,che comunque è istituto correlato al processo”.

2.3. – Peraltro, va rilevato che, seppure la Corte costituzionale con la sopravvenuta sentenza n. 88 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 legge Pinto (per la quale “(la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”) “nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”, tuttavia, l’intervenuta declaratoria di incostituzionalità non ha diretta incidenza sulle specifiche questioni proposte dall’odierno ricorso.

2.4. – infine, con riferimento al secondo motivo, se ne rileva l’irritualità, posto che il parametro evocato stabilisce la nullità della sentenza e del procedimento e non certo la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto; esso è altresì del tutto nuovo, posto che tali allegazioni non risutano esser state introdotte innanzi alla Corte d’Appello di Roma, oltre che incomprensibile, per non essere state esplicitate da parte ricorrente in maniera intellegibile le ragioni che determinerebbero la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, con riferimento dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

3. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, dell’art. 13, ex comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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