Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31414 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. II, 02/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22012/2015 R.G. proposto da:

G.M.E., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio

Poppi e Fabio Meriggi per procura in calce al ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. Pierfrancesco Lucente

alla via Marianna Dionigi n. 57;

– ricorrente –

contro

S.B., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Carpani e

Antonella Giglio per procura a margine del controricorso,

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultima

alla via Antonio Gramsci n. 14;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

M.T., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Ricci per

procura in calce al controricorso, domiciliato presso la cancelleria

della Corte;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1558,

depositata il 13 aprile 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone

nell’udienza pubblica del 12 settembre 2019;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

nono e dell’undicesimo motivo del ricorso principale, con rigetto

dei restanti motivi e del ricorso incidentale condizionato;

uditi l’Avv. Fabrizio Poppi per il ricorrente, l’Avv. Antonella

Giglio per il controricorrente S. e l’Avv. Luca Ricci per il

controricorrente M..

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M.E., avvocato, convenne in giudizio presso il Tribunale di Monza S.B., direttore generale della società radiofonica CNR, e M.T., imprenditore del settore, per sentirli condannare, in via esclusiva o solidale, al pagamento della linea capitale di Euro 63.544,01 a titolo di spettanze per assistenza stragiudiziale e redazione di bozze contrattuali inerenti la cessione a terzi della CNR, attività professionale dal G. svolta tra settembre ed ottobre 2007 su richiesta del S. e spendita del nome del M..

Ritenuta efficace la contemplatio domini, il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del M. e la respingeva nei confronti del S..

Ricostruita la fattispecie nei termini di un affidamento colpevole del professionista su una rappresentanza senza potere, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame principale del M. e respingeva l’incidentale del G..

Quest’ultimo ricorre per cassazione sulla base di undici motivi, illustrati con memoria.

Resistono il S. e il M., con distinti controricorsi.

Il S. ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato avverso la sua qualificazione come falsus procurator e ha depositato memoria illustrativa.

Nel termine per le memorie ex art. 378 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del nono e dell’undicesimo motivo del ricorso principale, con rigetto dei restanti motivi e del ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, il terzo, il quarto, il sesto, il settimo e il nono denunciano omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice d’appello ignorato fatti decisivi a provare il conferimento d’incarico da parte del M. e il ruolo procuratorio, quantomeno apparente, svolto dal S..

1.1. I motivi sono inammissibili.

A norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo oggi vigente, applicabile ratione temporis, è denunciabile per cassazione soltanto l’omesso esame del fatto decisivo, cioè del fatto storico che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, fatto storico che il ricorrente deve, quindi, specificamente indicare, evidenziandone appunto la decisività, mentre l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881).

I motivi in scrutinio si abbandonano ad un generico excursus di tutti gli elementi istruttori variamente acquisiti al processo, per lo più indiziari, ma non isolano fatti specifici realmente decisivi, l’omesso esame dei quali possa dirsi aver alterato il segno della pronuncia.

Vengono messi a fuoco – è vero – due fatti storici, la e-mail dell’ottobre 2007 e la telefonata del dicembre 2007, ma trattasi di fatti appositamente esaminati dal giudice territoriale.

Il giudice d’appello non ha omesso l’esame dell’e-mail inviata dal S. al M. l’8 ottobre 2007 con l’ultima bozza di contratto elaborata dal G.; anzi, tale fatto storico il giudice d’appello ha considerato indicativo dell’estraneità del M. rispetto al G., che invero la missiva sembra presentare al M. per la prima volta.

Il giudice d’appello non ha omesso l’esame della conversazione telefonica avvenuta nel dicembre 2007 tra il G., il S. e un terzo da quest’ultimo indicato come ” M.T.”; tale fatto storico il giudice d’appello ha però considerato non decisivo, e anzi irrilevante, al cospetto dell’assenza di qualunque “rapporto diretto” tra il G. e il M..

In definitiva, non l’omesso esame censura il ricorrente, bensì l’esame a sè sfavorevole, la dedotta incoerenza rispetto ad un quadro indiziario che egli vuole diversamente orientato: ciò che eccede, tuttavia, il perimetro funzionale del controllo di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1387,1388,1392,2727,2729,2697 c.c., il settimo violazione degli artt. 2727,2729 c.c., art. 115 c.p.c., l’ottavo violazione degli artt. 2727,2729 c.c., artt. 115,116 c.p.c., e il decimo violazione degli artt. 2727,2729 c.c., artt. 115,116 c.p.c., per aver il giudice d’appello ignorato il quadro indiziario attinente al conferimento d’incarico da parte del M. e al ruolo procuratorio, quantomeno apparente, svolto dal S..

2.1. I motivi sono inammissibili.

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può essere denunciata in cassazione per sovvertire una valutazione probatoria che si assume erronea, occorrendo, invece, che si alleghi l’utilizzo di prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, ovvero la pretermissione di prove legali, ovvero, ancora, l’attribuzione di forza piena a mezzi liberamente valutabili (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229).

Nella specie, poichè non si delineano tali censure esterne alla valutazione probatoria, i motivi finiscono con l’attingere l’in se del ragionamento dimostrativo del giudice d’appello, il che eccede, ancora una volta, il perimetro funzionale del controllo di legittimità.

Ciò è palmare per l’evocazione della rappresentanza apparente, istituto che, com’è noto, vincola lo pseudo-rappresentato ove questi abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione dell’effettività del potere rappresentativo (Cass. 6 dicembre 2013, n. 27409; Cass. 8 maggio 2015, n. 9328; Cass. 23 giugno 2017, n. 15645; Cass. 13 luglio 2018, n. 18519).

Poichè il giudice d’appello ha fatto riferimento all’e-mail dell’8 ottobre 2007 come prova dell’estraneità del M. all’opera professionale del G., il tentativo del ricorso di definire un quadro indiziario di opposto significato si risolve nell’inammissibile tentativo di contrapporre, in sede di legittimità, una lettura probatoria all’altra.

3. Il quarto motivo di ricorso, il sesto e il decimo denunciano l’apparenza della motivazione spesa dal giudice d’appello in ordine al conferimento d’incarico da parte del M. e al ruolo procuratorio, quantomeno apparente, svolto dal S..

3.1. I motivi sono infondati.

Apparente è la motivazione che, pur graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).

Nella specie, invece, il giudice d’appello ha espresso due rationes decidendi ben identificabili: a) assenza di qualunque rapporto diretto del M. col G. e assenza di un’investitura rappresentativa del M. al S., in grado di fondare un conferimento d’incarico, almeno per interposta persona; b) colpevolezza dell’affidamento riposto dal G. nell’apparenza rappresentativa istituita dal S., apparenza facilmente verificabile dal G. medesimo e invece da lui, negligentemente, mai verificata.

4. Il quinto motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia, per aver il giudice d’appello ritenuto nuove, e quindi lasciate indecise, le domande di condanna proposte dal G. nei confronti del S. a titolo di fideiussione od espromissione.

4.1. Il motivo è infondato.

La domanda relativa a un diritto eterodeterminato – qual è il diritto di credito vantato dal G. – deve recare l’indicazione espressa della causa petendi, essendo insufficiente la mera narrativa storica fattuale (Cass. 4 maggio 2018, n. 10577); la modifica del titolo di una domanda relativa a diritto eterodeterminato rende la domanda stessa inammissibile per novità (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15142).

Nella specie, le domande di condanna per fideiussione od espromissione sono state esplicitate dal G. solo nella comparsa conclusionale innanzi al Tribunale, come lo stesso odierno ricorso sostanzialmente ammette, quando assume che, prima di allora, esse fossero implicite nello storico fattuale (pag. 26-29).

Quindi, esattamente il giudice d’appello ha considerato tali domande oggetto di un’inammissibile mutatio libelli rispetto alle domande originarie di condanna da incarico professionale o rappresentanza senza poteri; ed esattamente il giudice d’appello ha omesso di decidere tali nuove domande, poichè, qualora avesse fatto altrimenti, egli avrebbe vulnerato il diritto di difesa del convenuto S..

Si duole il ricorrente che l’omessa pronuncia abbia sostanzialmente “annullato” l’impegno di garanzia assunto dal S. durante una conversazione con lui avuta il 17 ottobre 2007 (pag. 29 di ricorso); tuttavia, questo non è l’effetto di un error in procedendo del giudice d’appello, ma la conseguenza della formulazione ellittica delle domande originarie.

5. L’undicesimo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1398 c.c. e dell’art. 35 codice deontologico forense, per aver il giudice d’appello ritenuto colpevole l’affidamento del G. sulla rappresentanza apparente del S..

5.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 1393 c.c., il terzo contraente ha la facoltà e non l’obbligo di chiedere a chi si qualifichi rappresentante di giustificare i suoi poteri, sicchè l’omessa richiesta non è sufficiente a costituire il terzo in colpa, agli effetti dell’art. 1398 c.c., per il caso di mancanza o abuso di procura, occorrendo, a tal fine, il concorso di elementi ulteriori (Cass. 9 luglio 2001, n. 9289; Cass. 30 marzo 2004, n. 6301; Cass. 13 agosto 2004, n. 15743).

La facoltatività della richiesta giustificativa ex art. 1393 c.c. e l’insufficienza dell’omessa richiesta ai fini del giudizio di colpevolezza ex art. 1398 c.c. – ben evidenziata nella requisitoria del Procuratore Generale – non è tuttavia decisiva, poichè qui il giudice di merito, nell’insindacabile ricostruzione della fattispecie concreta, ha posto in luce un elemento ulteriore e pregnante.

Il giudice d’appello ha ritenuto colpevole l’affidamento del G. perchè egli “accetta un incarico da S.B., che spende il nome di M.T., ma non si cura mai di verificare all’origine l’effettività del potere di rappresentanza”.

Quindi, in disparte il richiamo corroborativo dell’art. 35 codice deontologico forense (che, nel testo pro tempore vigente, imponeva all’avvocato di cercare sempre il consenso dell’assistito nell’ipotesi di incarico conferito da terzi), il giudice d’appello ha riposto il fondamento del giudizio di colpevolezza del G. anche, e soprattutto, nella persistente inerzia di questi circa le opportune verifiche “all’origine”.

In altri termini, ciò che il giudice d’appello imputa al G., e che invera il giudizio di colpevolezza agli effetti dell’art. 1398 c.c., non è solo che questi abbia omesso di chiedere al S., in modo perentorio e ultimativo, la giustificazione dei poteri ex art. 1393 c.c., ma anche, e soprattutto, che il professionista, dovendo coltivare un incarico di notevole importanza, non abbia compiuto la benchè minima verifica “all’origine”, cioè presso il M., per accertarsi, quantomeno colle vie brevi, che egli ne fosse il reale mandante.

La ratio decidendi è in sintonia col principio di chiarezza ed univocità già più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il professionista che agisce per il compenso deve provare l’avvenuto conferimento dell’incarico in forma idonea a manifestare chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del convenuto di avvalersi della sua opera (Cass. 1 marzo 1995, n. 2345; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1244; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23957).

L’informalità del contratto d’opera lascia sul prestatore che agisce per il compenso l’onere pieno della prova dell’incarico, accollandogliene il rischio; d’altronde, quanto più rilevante è l’oggetto di un incarico professionale, tanto meno si giustifica l’affidamento del prestatore su un mandato soggettivamente opaco.

6. Il ricorso è respinto, ciò che determina l’inattualità dell’incidentale condizionato.

Il ricorrente deve rifondere le spese di giudizio e versare il doppio contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ad entrambi i controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in Euro 5.000,00 a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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