Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31413 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. II, 02/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20867/2015 R.G. proposto da:

D.M.P., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Correra

per procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliato

in Roma presso lo studio dell’Avv. Maria Chiara Castriota Scanderbeg

alla via Barberini n. 67;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

G.G. e G.A.A., rappresentati e difesi

dagli Avv.ti Enea Pigrini e Francesco Palmieri per procura in calce

al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio

del Dott. Federico Marcosignori al piazzale del Caravaggio n. 14;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

G.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Di Nanni per

procura a margine del controricorso, domiciliata presso la

cancelleria della Corte;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 2716,

depositata il 12 giugno 2014;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone

nell’udienza pubblica del 12 settembre 2019;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e dell’incidentale, assorbito l’incidentale

condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia riguarda le spettanze professionali per l’attività stragiudiziale che D.M.P., avvocato, già consulente dell’armatore G.U., deduce di aver svolto su incarico e nell’interesse dei figli di questi – G., Gi., A.A. ed E. – nella lotta familiare per il controllo della “Flotta G.”, vicenda infine conclusasi con la cessione del pacchetto azionario dai medesimi figli di G.U., insieme al padre, verso i lui fratelli, M., G. e A..

La controversia involge la portata della scrittura con la quale, in data 10 marzo 1993, G.U. conferiva incarico professionale al D.M. con patto di limitazione del compenso ai minimi tariffari.

I giudici di merito hanno dovuto valutare, infatti, se l’attività di consulenza svolta dal D.M. per favorire la cessione delle azioni della “Flotta”, finalizzata il 19/20 settembre 1996, sia da riportare all’esecuzione dell’originario incarico del 1993 oppure rappresenti l’attuazione di un incarico ulteriore, autonomamente conferito dai figli di G.U..

Altro snodo essenziale della lite concerne l’oggetto della fattura emessa dal D.M. in data 26 novembre 1996, n. 182, se la relativa quietanza abbia valore di quietanza d’acconto ovvero stralci l’intero credito professionale.

Investito del giudizio di accertamento negativo del debito professionale e dello speculare giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Napoli riconosceva al D.M. una sorte capitale di Euro 397.057,74, che la Corte d’appello di Napoli riduceva ad Euro 137.589,71, compensando per metà le spese processuali del doppio grado.

Il D.M. ricorre per cassazione sulla base di otto motivi, articolati in numerosi sottomotivi, illustrati con memoria.

G.G. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Gi. ed G.A.A. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale subordinato, illustrando la loro posizione con memoria.

G.E. resiste con controricorso.

Il ricorrente principale resiste con controricorso ai ricorsi incidentali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale censura la sentenza d’appello per aver essa ricondotto l’attività stragiudiziale del D.M. nel perimetro esecutivo dell’incarico del 10 marzo 1993, trascurando, in particolare, la scrittura intervenuta il 4 ottobre 1994 tra i figli di G.U., sì da: rendere motivazione apparente (1A) o illogica (1E); violare gli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2733 e 2735 c.c. (1B); violare gli artt. 1362 c.c. e ss. e omettere l’esame di fatti decisivi (1C, 1D).

1.1. Il primo motivo è infondato, in ogni sua articolazione.

Si rammenta:

– apparente è la motivazione che, pur graficamente esistente, non rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977);

– la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione per lamentare non la generica incongruità della stima probatoria, bensì l’utilizzo di prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, la pretermissione di prove legali, l’attribuzione di forza piena a mezzi liberamente valutabili (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229);

– a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo oggi vigente, applicabile ratione temporis, può denunciarsi per cassazione soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè di un fatto storico che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della lite, fatto storico che il ricorrente deve specificamente indicare, evidenziandone appunto la decisività, fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra omesso esame del fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881);

– il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne costituiscono oggetto, non implica che tali fatti debbano necessariamente considerarsi decisivi, potendo il convincimento del giudice formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio (Cass. 10 aprile 2014, n. 8403);

– la denuncia di cassazione per violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella del giudice a quo, poichè, ai fini della legittimità dell’opera ermeneutica del giudice di merito, non occorre che l’interpretazione da lui prospettata sia l’unica astrattamente possibile, bastando che essa sia una delle interpretazioni plausibili (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 27 giugno 2018, n. 16987).

Nell’odierna fattispecie, il giudice d’appello ha espresso una ratio decidendi ben identificabile, sostenuta da una ricostruzione ermeneutica plausibile, e non difforme dai cànoni interpretativi di legge.

Il giudice d’appello ha valorizzato il criterio esegetico letterale, osservando che l’incarico del 10 marzo 1993 si riferiva espressamente alla vendita di partecipazioni mobiliari, e quindi era tale da includere l’attività stragiudiziale culminata con la cessione azionaria del 19/20 settembre 1996, mentre il lasso temporale intercorso tra i due atti può trovare agevole giustificazione nella complessità dell’operazione.

D’altronde, il nesso funzionale tra l’incarico del 1993 e la cessione del 1996 risulta corroborato dal fatto che G.U. partecipò ad entrambi gli atti, sicchè gli eventi accaduti nel triennio, incluse le trattative conflittuali con i germani di U., possono essere intesi come meri sviluppi attuativi dell’incarico originario, un incarico dall’evidente carattere “aperto”.

La scrittura del 4 ottobre 1994 non ha portata decisiva, giacchè si limita a formalizzare l’impegno dei figli di G.U. a mantenere unito il pacchetto azionario paterno, in tal modo fotografando un passaggio della vita patrimoniale della famiglia G., che tuttavia, nella sua evoluzione, condurrà padre e figli a ben altre determinazioni.

In definitiva, la motivazione resa dal giudice d’appello non è apparente, nè illogica, ma delinea una tra le interpretazioni giuridicamente plausibili del materiale negoziale, alla quale il ricorrente si limita ad opporre una lettura alternativa, non imposta, tuttavia, da fatti decisivi.

2. Il secondo motivo del ricorso principale censura la sentenza d’appello per aver essa ristretto la legittimazione passiva dei figli di G.U. al loro titolo di eredi del padre, ancora senza considerare la scrittura del 4 ottobre 1994, e un’ulteriore del 19 settembre 1996, sì da: violare gli artt. 115,116 c.p.c., artt. 2733 e 2735 c.c. e omettere l’esame di fatti decisivi (2A, 2B); rendere motivazione apparente (2C).

2.1. Il secondo motivo è infondato, in ogni sua articolazione.

L’elemento differenziale rispetto al primo motivo viene collocato nella scrittura del 19 settembre 1996, nella quale i figli di G.U. si riferiscono alla cessione azionaria come ad un atto loro proprio.

Tuttavia, anche questo elemento istruttorio risulta privo di decisività, essendo pacifico, e ben messo in luce dal giudice d’appello, che G.U., ormai in pessime condizioni di salute, aveva formalmente intestato ai figli una parte delle azioni.

Questa la ratio decidendi manifestata dalla sentenza d’appello (pag. 16), che giustifica la natura ereditaria della legittimazione passiva dei figli di G.U., ratio ben identificabile e plausibile, rispetto alla quale valgono le considerazioni già espresse al p. 1.1: “ove si consideri il carattere solo formale dell’intestazione delle partecipazioni sociali da G.U. ai figli, e il cattivo stato di salute del genitore, colpito da un ictus e vicino alla morte (avvenuta il (OMISSIS)), dovrebbe al più ritenersi, eventualmente, che i fratelli G., nel prendere direttamente in pugno la situazione, siano subentrati nel rapporto professionale di G.U. con l’avvocato D.M., con le relative pattuizioni”.

3. Il terzo motivo del ricorso principale censura la sentenza d’appello per non aver essa dichiarato risolto l’accordo sui minimi di tariffa nonostante il rifiuto dei figli di G.U. di pagare alcunchè dopo la fattura (OMISSIS), sì da: rendere motivazione apparente (3A) e violare gli artt. 1453,1454 e 2233 c.c. (3B).

3.1. Il terzo motivo è infondato, in entrambe le sue articolazioni.

Anche su questo punto il giudice d’appello non ha reso una motivazione apparente, bensì una motivazione effettiva, per quanto sintetica: “nè, d’altro canto, è ipotizzabile l’invocata risoluzione per inadempimento del contratto contenuto nella scrittura del 1993, poichè i G. resistono alla pretesa del professionista di non considerarne il contenuto, nei loro confronti, per l’affermazione di un credito superiore” (ancora pag. 16 di sentenza).

L’avvocato che chieda un compenso ai minimi tabellari può successivamente chiedere un importo maggiore per la stessa attività, salvo che la prima richiesta abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente (Cass. 22 gennaio 1997, n. 621; Cass. 11 marzo 2008, n. 6454; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2575).

Il rifiuto dei figli di G.U. di aderire alle ulteriori richieste di pagamento del D.M. non configura un inadempimento dell’accordo del 1993, ma (questo il senso della ratio espressa dal giudice d’appello) configura un’eccezione di inadempimento, avverso pretese reputate indebite proprio alla luce di quell’accordo.

4. Il quarto motivo del ricorso principale censura la sentenza d’appello per violazione del D.M. n. 5 ottobre 1994, n. 585, non risultando liquidate tutte le voci di tariffa, nè applicata la giusta aliquota per scaglioni.

4.1. Il quarto motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.

Il giudice d’appello ha applicato all’intero prezzo della cessione azionaria (Lire 110.000.000.000) l’aliquota dello 0,25%, intesa quale minimo della tariffa nella materia stragiudiziale (voce 2-f di tabella), in questo modo venendo egli a determinare il compenso nella linea capitale di Lire 275.000.000, e quindi Euro 142.025,65 (pag. 16 di sentenza).

Siffatta liquidazione viola il minimo tariffario, giacchè applica l’aliquota dello 0,25% all’intero corrispettivo, mentre la tabella la riferisce soltanto al “maggior valore oltre Lire 5.000.000.000”, stabilendo percentuali più elevate per gli scaglioni di importo inferiore.

Applicate le giuste aliquote, si perviene al totale di Lire 296.750.000, e quindi Euro 153.258,58, con una differenza in linea capitale di Euro 11.232,93 a favore del professionista.

Al netto di questo errore applicativo della tariffa, rilevabile ictu oculi, il motivo di ricorso è inammissibile, mirando alla liquidazione di voci ulteriori correlate alla necessaria disamina del materiale istruttorio, istituzionalmente rimessa al giudice di merito.

5. Il quinto motivo del ricorso principale censura la sentenza d’appello per aver essa imputato una quota del pagamento della fattura (OMISSIS) ad attività stragiudiziale nonostante la fattura si riferisse alla sola attività giudiziale, sì da: violare l’art. 1195 c.c. (5A); violare l’art. 1362 c.c. e ss., artt. 82 e 87 c.p.c. (5B); violare gli artt. 115 e 116 c.p.c. e rendere motivazione apparente (5C).

5.1. Il quinto motivo è infondato, in ogni sua articolazione.

Anche su questo punto il giudice d’appello ha espresso una ratio decidendi ben identificabile e del tutto plausibile, osservando che la locuzione “assistenza legale”, contenuta nella fattura insieme all’altra “rappresentanza processuale”, è riferibile anche alle prestazioni stragiudiziali, tanto che la voce 2 della tabella per le attività stragiudiziali, applicata nella specie alla lett. f), è, per l’appunto, intitolata “prestazioni di assistenza”.

Non sussiste alcuna violazione dell’art. 1195 c.c., poichè la riconosciuta ambivalenza del tenore letterale della fattura esclude che essa possa valere quale imputazione ex latere creditoris, tale da impedire il ricorso ai criteri suppletivi di cui all’art. 1193 c.c., e, tra questi, al criterio di proporzionalità (Cass. 13 dicembre 2005, n. 27405; Cass. 16 gennaio 2013, n. 917; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2672).

6. Il sesto motivo del ricorso principale censura la sentenza d’appello per omessa pronuncia sul gravame incidentale del D.M..

6.1. Il sesto motivo è infondato.

Nella sentenza d’appello (pag. 17) si legge che “la soluzione data dal Collegio agli appelli dei G. implica il rigetto dell’appello incidentale proposto da D.M.P., volto ad ottenere una più sostanziosa liquidazione degli onorari”.

Ineccepibile la ratio del giudice d’appello, il quale, avendo accolto la tesi dei G. sull’applicazione dell’accordo limitativo ai minimi di tariffa, non poteva che rigettare il gravame del D.M. “volto ad ottenere una più sostanziosa liquidazione degli onorari”.

Il giudice d’appello ha voluto essere esplicito, ma avrebbe potuto finanche tacere, senza con ciò incorrere nell’omessa pronuncia, vizio che non si configura in presenza di un rigetto implicito (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).

7. Il settimo motivo del ricorso principale censura la sentenza d’appello per omessa pronuncia sull’istanza di condanna di G.E. alla sanzione pecuniaria ex art. 283 c.p.c., comma 2, e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

7.1. Il settimo motivo è inammissibile.

La “pena pecuniaria” che il giudice d’appello, a norma dell’art. 283 c.p.c., comma 2, aggiunto dalla L. n. 183 del 2011, art. 27 può infliggere all’appellante per aver presentato un’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado rivelatasi “inammissibile o manifestamente infondata” è una sanzione di carattere pubblicistico, avente finalità di responsabilizzazione dell’istante in funzione di deflazione processuale, sicchè, trattandosi di sanzione devoluta all’erario, l’appellato non ha giuridico interesse a chiederne l’irrogazione, nè ad impugnare la relativa omissione.

Quanto alla condanna di G.E. per responsabilità aggravata, questa non è mai stata realmente chiesta dal D.M., il quale, come si evince dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 50), si è limitato a sollecitare “eventuali” provvedimenti di giustizia, “non esclusa” la condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.

8. L’ottavo motivo del ricorso principale censura la sentenza d’appello per aver essa compensato la metà delle spese processuali del doppio grado.

8.1. L’ottavo motivo è inammissibile.

Il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui da esso esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, ogni valutazione di opportunità di compensarle, in tutto o in parte, nell’ipotesi di soccombenza reciproca (Cass. 5 aprile 2003, n. 5386; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502).

9. G.G. ha proposto ricorso incidentale per violazione di legge, per non aver il giudice d’appello riconosciuto la totale valenza estintiva della fattura (OMISSIS).

In senso analogo, G. ed G.A.A. hanno proposto ricorso incidentale subordinato (che diviene attuale a causa del parziale accoglimento del ricorso principale), lamentando violazione dell’art. 1195 c.c. e omessa pronuncia.

9.1. Da esaminare unitariamente per l’affinità dell’oggetto, i ricorsi incidentali sono infondati.

Il giudice d’appello non ha omesso la pronuncia sulla dedotta estinzione del credito per quietanza “a saldo”, ma la sua pronuncia ha negato trattarsi, per l’appunto, di quietanza “a saldo”: “l’ammissione della propria intenzione di pagare un importo superiore a quello effettivamente versato e fatturato smentisce l’ipotesi che la fattura sia stata emessa a saldo” (pag. 13 di sentenza).

Ben identificabile, questa ratio decidendi è conforme al principio – cui si intende dare continuità – secondo il quale la quietanza ha valore probatorio limitatamente alla somma di cui attesta la ricezione, tranne che particolari elementi di fatto, da indicare specificamente, evidenzino una volontà abdicativa del quietanzante in relazione ad ulteriori importi dovuti per il medesimo titolo, oltre quelli indicati come percepiti, oppure evidenzino una comune volontà transattiva delle parti (Cass. 12 novembre 1998, n. 11451).

I ricorrenti incidentali non hanno specificato gli elementi in base ai quali la fattura (OMISSIS) debba essere considerata “a saldo”, così da attribuire alla relativa quietanza un effetto di complessiva estinzione del rapporto obbligatorio; che la fattura n. 182 sia del 26 novembre 1996, e quindi posteriore alla cessione finale del 19/20 settembre 1996, è circostanza da sola insufficiente, ben potendo il professionista concedere una dilazione per acconti anche dopo l’ultimazione dell’opera.

10. Va accolto il quarto motivo del ricorso principale, nei limiti di cui al p. 4.1, con rigetto degli altri motivi e dei ricorsi incidentali.

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con la condanna di G., Gi., A.A. ed G.E. al pagamento in favore di D.M.P. della somma aggiuntiva di Euro 11.232,93, con gli accessori e per le quote di cui all’impugnata sentenza.

11. Atteso l’esito del giudizio di legittimità, i controricorrenti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente un ottavo delle relative spese, compensato il residuo.

Atteso il rigetto della loro impugnazione, i ricorrenti incidentali hanno l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e rigetta tutti gli altri motivi.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – condanna G.G., Gr.Gi., G.A.A. ed G.E. a pagare in favore di D.M.P. la somma aggiuntiva di Euro 11.232,93, con gli accessori e per le quote di cui all’impugnata sentenza.

Rigetta i ricorsi incidentali.

Condanna i controricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente principale un ottavo delle spese del giudizio di legittimità compensato il residuo -, spese che liquida, per l’intero, in Euro 4.000,00 a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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