Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31411 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. II, 02/12/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 02/12/2019), n.31411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9979/2017 proposto da:

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO MARIO EPIFANIO;

– ricorrenti –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 759/2016 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata

il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G., con ricorso del 24.05.2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d’Isernia, per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale e con sentenza n. 624 del 2013 accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.

Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.

Si costituiva S.G. chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 759 del 2016 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia era illegittima l’apposizione dell’autovelox “sul lato destro” della carreggiata nella direzione di marcia (OMISSIS) (ossia da (OMISSIS)), anzichè sul lato sinistro come invece autorizzato dall’Ente proprietario della strada.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Macchia di Isernia con ricorso affidato a due motivi. S.G. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso il Comune di Macchia di Isernia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in relazione all’art. 245 c.p.c..

Secondo il ricorrente sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale tempestivamente richiesta senza alcuna motivazione.

1.1.- Il motivo è inammissibile sia perchè il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta della prova testimoniale e, comunque, perchè generico, posto che il ricorrente nel denunciare la mancata ammissione della prova testimoniale tempestivamente richiesta non indica il contenuto della dedotta prova e, soprattutto, non indica in che modo il capitolato della prova testimoniale, se espletato, avrebbe comportato una decisione, sicuramente, diversa da quella impugnata.

2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 e del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni”. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell’apparecchiatura sul lato destro anzichè sul lato sinistro dir. di marcia (OMISSIS) non tenendo presente che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con L. n. 168 del 2002, conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia. Nel caso specifico, poi, il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo il tratto di strada Statale n. (OMISSIS) ricadente nel Comune di Macchia di Isernia e precisamente al Km. (OMISSIS) lato sinistro direzione di marcia (OMISSIS) e Km. (OMISSIS) lato destro direzione di marcia (OMISSIS).

2.1.- Il motivo è infondato perchè, come lo stesso ricorrente riconosce, l’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzata per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Comune di Macchia di Isernia, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto, nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta. Piuttosto, era necessario che fosse installato altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato da ogni elemento di identificazione e preventivamente segnalato, con appositi cartelli, opportunamente collocati nello stesso senso di marcia.

La sentenza impugnata, pertanto, non merita la censura che le è stata rivolta, anzi correttamente afferma che l’autovelox in questione posto sul lato destro della careggiata nella direzione di marcia (OMISSIS) non era idoneo a rilevare la velocità degli autoveicoli che percorrevano l’altro senso di marcia. Il che determina l’illegittimità derivata dall’impugnato verbale di contestazione essendovi (…) un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata tra l’atto autorizzato dall’A.N.A.S. illegittimamente seguito ed il verbale di accertamento de quo (….)”. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre liquidare le spese del presente giudizio di cassazione dato che S., intimato, non ha svolto alcuna attività giudiziale. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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