Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3141 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9164-2020 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAOVUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MIGLIACCIO LUIGI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di AVELLINO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 9634/2019 della CORIE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con ordinanza n. 9634 del 5/4/2019 la Sezione 6-1 di questa Corte ha accolto il ricorso proposto da I.J., ha cassato l’ordinanza impugnata del Giudice di Pace di Avellino del 17/6/2017 e, decidendo nel merito, ha annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Avellino in data 23/3/2017 nei confronti del ricorrente;

la Corte ha altresì condannato l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

avverso la predetta ordinanza, con atto notificato il 20/2/2020 ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. I.J., chiedendone la correzione dell’errore materiale che la inficiava perchè la condanna alle spese era stata pronunciata senza distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;

la parte intimata non si è costituita;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che: il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto;

effettivamente l’avv. M.L., difensore costituito per il ricorrente, aveva chiesto “vittoria di spese e distrazione all’avvocato antistatario” ai sensi dell’art. 93 c.p.c. (ricorso, pag.10, rigo 31), secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 – 01; Sez. 6 – 3, n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 – 01; Sez. 6 – 3, n. 3566 del 24/02/2016, Rv. 638914- 01; Sez. 6 – 3, n. 6813 del 02/04/2015, Rv. 635086 – 01; Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 – 01) in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e corregge l’ordinanza di questa Corte, Sez.6-1, n. 9634/2019 del 5/4/2019 aggiungendo al dispositivo, a pagina 4, dopo la locuzione “accessori di legge”, la locuzione “da attribuirsi al difinsore dichiaratosi antistatario”.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

 

 

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