Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3141 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.07/02/2017),  n. 3141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23046-2013 proposto da:

S.R. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente-

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA della soppressa USSL 39 DI MILANO in persona

del Commissario Liquidatore Dott. W.G.L. Direttore

Generale della ASL DI MILANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO AVOLIO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

COMUNE PIEVE EMANUELE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. NARDINI 1 C, presso lo

studio dell’avvocato GIULIA CERATTI, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO VERSACI, ANNALISA CHIEPPA giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL, ASL AT, FONDIARIA SAI SPA, MILANO

ASSICURAZIONI, SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1779/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAPECCI per delega;

udito l’Avvocato GIULIA CERATTI per delega;

udito l’Avvocato LUIGI CESANO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 5 dicembre 2005, S.R. conveniva in giudizio il Comune di Pieve Emanuele, la Asl di Asti, l’Istituto Le Colline del Po Srl e la gestione liquidatoria della cessata Azienda Ambito Territoriale 39, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni che assumeva di avere patito, in proprio, in conseguenza della gestione colposa o dolosa della malattia del marito, B.D., ricoverato, tra l’altro, presso la struttura Le Colline del Po e, da ultimo, presso l’Istituto (OMISSIS), ove decedeva il giorno (OMISSIS).

Il Tribunale, con sentenza n. 2939 del 2009, accertava la carenza di legittimazione passiva dell’Istituto Le Colline del Po Srl e la prescrizione del diritto azionato, rigettando le domande dell’attrice e compensando le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello S.R., lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il primo giudice escluso la responsabilità dell’Istituto Le Colline del Po, invece accertata in sede penale e per avere erroneamente dichiarato la prescrizione senza considerare che gli effetti dell’evento dannoso si erano protratti sino alla data della morte del coniuge.

La Asl di Asti proponeva appello incidentale per essere manlevata dalle compagnie di assicurazioni evocate in giudizio.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 23 aprile 2013, rigettava l’appello principale e quello incidentale, con condanna al pagamento delle spese, compensate nei rapporti tra la Asl di Asti e le compagnie Fondiaria e Milano Assicurazioni.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.R. sulla base di quattro motivi.

La gestione liquidatoria della soppressa USSL n. 39 di Milano e il Comune di Pieve Emanuele depositano controricorso e memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 relativamente all’accertamento e all’attribuzione della responsabilità in capo alla resistente Le Colline del Po Srl e all’inapplicabilità dell’art. 2947 c.c., comma 3.

La ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre le motivazioni del giudice di prime cure, senza argomentare il perchè della conferma di quanto statuito dal Tribunale. La Corte non avrebbe fornito una motivazione logica e adeguata alla decisione.

Con riferimento al difetto di legittimazione passiva della struttura Le Colline del Po Srl, la Corte territoriale non avrebbe preso in esame l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in sede di fallimento, l’acquisto di azienda deve considerarsi cessione di azienda, in deroga alla L.Fall., art. 105.

In secondo luogo la Corte non avrebbe considerato l’intervenuta condanna penale definitiva a carico dell’amministratore della società Sara Srl che, dal mese di gennaio 1997, aveva gestito la casa di riposo Le Colline del Po.

Rileva che il termine di prescrizione correttamente applicabile alla fattispecie in esame, in considerazione della condanna penale sopra menzionata, avrebbe dovuto essere quello di anni sette e mesi sei e non quello più breve ritenuto dai giudici di merito.

Quanto al primo motivo, in disparte la circostanza che le censure riguardano profili di fatto, che non possono essere sottoposti all’esame di questa Corte, il motivo è inammissibile poichè, come già rilevato, dalla Corte territoriale, la questione non era stata proposta in sede di appello e si è formato giudicato sul punto. La circostanza risulta assorbente anche rispetto al secondo profilo relativo al termine di prescrizione penale che, comunque, ricorrendo il difetto di legittimazione passiva diventava del tutto irrilevante.

Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 codice di rito, n. 3, relativamente all’applicazione della normativa sulla responsabilità contrattuale e dell’art. 2946 c.c..

In particolare, nel caso di specie, sarebbe configurabile una responsabilità da contatto sociale per avere la struttura sanitaria accettato il paziente in ospedale con conseguente termine di prescrizione decennale.

Vanno espresse, sul punto, considerazioni analoghe a quelle della questione precedente.

Il motivo è inammissibile poichè, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, in sede di appello è stata contestata solo la data di decorrenza della prescrizione, mentre non sono state oggetto di appello la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, la prescrizione quinquennale, l’inapplicabilità di un termine lungo, riferito all’ipotesi di reato ed il termine di prescrizione di cinque anni e non di dieci anni, poichè l’attrice ha lamentato un pregiudizio in proprio.

Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360 codice di rito, n. 3, relativamente all’applicazione dell’art. 2947 c.c..

Viene nuovamente censurata la contraddittorietà della motivazione in ordine alla decorrenza della prescrizione che avrebbe dovuto essere riferita alla data della morte del paziente, trattandosi di illecito ad effetti permanenti.

Inoltre, secondo l’orientamento della giurisprudenza, il termine di prescrizione decorre dalle ulteriori conseguenze pregiudizievoli nel caso in cui sussista una lesione nuova e autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento della condotta del responsabile. Nel caso di specie il decesso del paziente deve considerarsi lesione nuova e autonoma.

Oltre alla considerazione che, sotto l’apparente formulazione di una violazione di legge si deduce un inammissibile vizio di motivazione riferito ad un decisione alla quale si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non consente siffatta censura. Nel caso di specie non ricorre in alcun modo l’ipotesi di totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento. Al contrario, la questione è stata specificamente trattata dalla Corte territoriale.

Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 codice di rito, n. 3, in relazione all’art. 91 codice di rito.

Lamenta la falsa applicazione dell’art. 91 codice di rito in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il criterio della soccombenza con riferimento unitario all’esito finale della causa, non frazionando l’esito secondo le diverse fasi.

La doglianza, come rilevato nel controricorso, è incomprensibile, comunque generica, priva di specificità e non consente di individuare il profilo oggetto di censura poichè la Corte ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, proprio con riferimento al principio di causalità, individuando quale soggetto soccombente quello che ha dato inutilmente causa al processo.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, in favore delle due parti resistenti, liquidandole, per ciascuna, in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA