Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31408 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 26/02/2018, dep. 05/12/2018), n.31408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14588-2011 proposto da:

NOMAFIN SPA, in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio

dell’avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO SPADETTA, ANNAMARIA SPADETTA,

delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 1;

– intimati –

e da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

NOMAFIN SPA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 144/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

febbraio 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso

incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nomafin s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 144/12/2010, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e depositata il 25 novembre 2010.

Ha rappresentato che con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003 erano ripresi a tassazione, ai fini Irpeg ed Iva, alcuni componenti negativi del reddito d’impresa della società, relativi a costi la cui inerenza era contestata dalla Amministrazione.

Nel contenzioso che ne seguiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava le doglianze della contribuente. Adita la Commissione Regionale, con la sentenza ora impugnata erano confermate le determinazioni del giudice di primo grado, ad eccezione del costo per consulenze legali, riportato nella fattura dell’importo di Euro 1.623,00, ritenuto inerente.

Avverso la pronuncia del giudice regionale la società formula tre motivi di ricorso, censurando:

con il primo la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver considerato che l’avviso di accertamento non risultava compiutamente motivato, neppure per relationem;

con il secondo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver valutato adeguatamente la mancata collaborazione tra amministrazione e contribuente e per la genericità delle contestazioni sollevate nei confronti della contribuente a fronte della documentazione esibita;

con il terzo il vizio di motivazione per violazione del principio del giusto processo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver esibito tutta la documentazione sottostante le prestazioni fatturate, senza aver ricevuto riscontri dalla Amministrazione così come dalla Commissione Regionale;

ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.

Si è costituita l’Agenzia, eccependo l’inammissibilità dei motivi di ricorso e nel merito la loro infondatezza; con ricorso incidentale ha censurato a sua volta la sentenza per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice regionale nulla ha spiegato in ordine al riconoscimento dell’inerenza del costo di Euro 1.623,00. Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza limitatamente a tale statuizione.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

All’udienza pubblica del 26 febbraio 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, con il quale ci si duole che il giudice regionale non abbia ritenuto incompiuta la motivazione dell’avviso di accertamento, è infondato. A parte le riserve sulla ammissibilità della censura per difetto di autosufficienza, avendo del tutto omesso la ricorrente di riprodurre i passaggi dell’atto impositivo che evidenzierebbero l’incompletezza e l’inidoneità della motivazione dell’avviso di accertamento, in ogni caso il motivo di ricorso non denuncia l’omessa motivazione ma la sua non compiutezza, con ciò formulando un giudizio di valore, cui il giudice regionale era tenuto a rispondere proprio e solo mediante la valutazione della documentazione a disposizione. Ebbene, al contrario di quanto afferma la difesa della ricorrente, la sentenza mostra di aver ben recepito le contestazioni mosse dalla Amministrazione nell’atto impositivo, con ciò, su un piano logico e rigorosamente consequenziale, ritenendo implicitamente esaustiva la motivazione dell’atto. L’Ufficio in sostanza aveva valutato inidonea la documentazione, che era stata prodotta dalla contribuente su invito della Amministrazione per dimostrare l’inerenza dei costi sostenuti (Tuir, art. 109, comma 5, già art. 75). La sentenza, a fronte del non riconoscimento della inerenza dei costi, ha esaminato quella documentazione ritenendola, al pari della Amministrazione, inidonea a dimostrare le prospettazioni difensive della Nomafin. Insistere sulla incompiutezza della motivazione dell’avviso di accertamento si traduce nel tentativo di pervenire ad esiti valutativi diversi da quelli del giudice di merito, mediante una ricostruzione in fatto diversa, come tale inibita al giudice di legittimità.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale ci si duole che non vi è stata nella sentenza una adeguata valutazione della mancata collaborazione tra contribuente e amministrazione, nonchè una genericità delle contestazioni sollevate nei confronti della contribuente a fronte dal documentazione prodotta. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che con riguardo al reddito di impresa la semplice produzione di documenti di spesa non prova di per sè la sussistenza del requisito della inerenza all’attività di impresa. Perchè un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito è infatti non solo necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisca ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Nè per provare tale ultimo requisito è sufficiente che la spesa sia stata dall’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che essa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi oltre che l’importo la ragione della stessa e la sua coerenza economica, altrimenti risultando legittima la negazione della sua deducibilità, quale costo sproporzionato o estraneo ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass., Sez. 6-5, ord. n. 11241 del 2017; Sez. 5, ord. n. 13300 del 2017; sent. n. 10269 del 2017; sent. n. 9818 del 2016, sent. n. 6650 del 2006).

I suddetti principi risultano correttamente applicati nel caso di specie, avendo il giudice regionale esaminato la documentazione e rilevato la genericità delle diciture riportate nelle fatture, senza che l’ulteriore documentazione allegata nella fase del contraddittorio precontenzioso sia stata utile a superare quella genericità, risultando pertanto quei costi non collegabili alla attività svolta dalla società. Di contro la ricorrente, senza dare indicazioni più specifiche anche in questa sede, insiste sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla effettiva sopportazione dei costi, invocando dunque elementi del tutto irrilevanti per quanto sopra chiarito; ed infine insiste sulla disponibilità di documentazione sottostante a giustificazione dei movimenti economici effettuati, senza però elencare e riprodurre i passaggi rilevanti di tali documenti, necessari ai fini dell’osservanza dell’autosufficienza del motivo di ricorso.

Inammissibile è infine il terzo motivo, con il quale, sotto la prospettiva in verità poco chiara della violazione dei principio del giusto processo, si lamenta che la pronuncia abbia preso in esame le fatture, senza considerare la documentazione ad esse sottostanti. A parte la genericità del motivo, esso, sollevato nell’alveo del vizio di motivazione, ancora una volta insiste nella rivalutazione della documentazione, con ciò pretendendo un riesame nel merito della vicenda, inibito al giudice di legittimità.

In conclusione il ricorso principale è infondato.

Esaminando infine il ricorso incidentale, l’Amministrazione ha denunciato, sotto il profilo del vizio motivazionale, l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativamente alla decisione relativa al riconoscimento della inerenza del costo di Euro 1.623,00.

Il motivo è inammissibile.

Il riconoscimento di questo costo risulta esclusivamente nel dispositivo della sentenza, nella radicale omissione di ogni cenno di motivazione nel corpo della pronuncia, come pacificamente riconosciuto dalla ricorrente incidentale, che infatti lamenta “non c’è infatti motivazione alcuna”. Trattasi allora non di vizio di motivazione, ma di violazione di norma processuale, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, che doveva impugnarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non n. 5. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso incidentale.

In conclusione il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati. Sebbene le parti siano reciprocamente soccombenti, la marginalità economica del ricorso incidentale, a fronte della importanza assorbente del ricorso principale, rendono corretta la condanna della contribuente alla rifusione in favore della Agenzia dei 2/3 delle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo, compensando il residuo 1/3.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale;

condanna la Nomafin alla rifusione in favore della Agenzia dei 2/3 delle spese processuali, che si liquidano nella misura di Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito;

compensa il residuo 1/3.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile della Suprema Corte di cassazione, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA