Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31407 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 26/03/2018, dep. 05/12/2018), n.31407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14479-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis

– ricorrente –

contro

DRAFTFCB S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

LEONARDO PERRONE, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato

GIUSEPPE MARINI giusta procura speciale alle liti del 19.6.2012

autenticata in pari data a rogito Notaio Massimo Linares in Milano

Rep. (OMISSIS)

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/19/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 19.4.2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26.3.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO

SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi per la ricorrente l’Avvocato dello Stato PAOLO GENTILI e per la

controricorrente l’Avvocato LEONARDO PERRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 19.4.2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 144/09/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto il ricorso, proposto dalla società contribuente indicata in epigrafe, avverso l’avviso di accertamento IVA IRAP IRES 2005, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi, con la dicitura “management fee 2005”, oltre ad applicare interessi e sanzioni.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.” per avere la CTR respinto l’appello sul solo presupposto che “per un precedente anno d’imposta (2004) si…(era)… formato il giudicato”.

Con il secondo motivo ha denunciato “omessa o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo per la soluzione della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” non avendo la CTR verificato l’accertata identità di costi dedotti in relazione alle due diverse annualità.

La contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale, chiedendo, in via subordinata, il rinvio alla CTR per un nuovo esame delle questioni di merito ritenute assorbite.

La società contribuente ha, altresì, illustrato le proprie ragioni con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. E’ preliminarmente infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sul presupposto del difetto dì interesse ad agire dell’Amministrazione Finanziaria in ragione del giudicato interno conseguente alla mancata impugnazione dell’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata “riguardante il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado”.

1.2. Dall’esame della sentenza della CTR non risulta formatosi il giudicato interno invocato dalla ricorrente; si legge nella motivazione della sentenza impugnata che “in forza del principio del “giudicato esterno” va confermata la statuizione di annullamento della ripresa sub 3) “Management Fee” anche per la successiva annualità 2005, non potendo l’ordinamento tollerare contrasto di giudicati in relazione alle diverse annualità di una stessa imposta”; non è quindi ravvisabile la sussistenza dì un’autonoma ed ulteriore nella seguente affermazione della CTR: “La sentenza impugnata va integralmente confermata”.

2.1. Poste tali premesse, con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c., la ricorrente censura la decisione impugnata, laddove era stata data applicazione alla regula iuris contenuta nella sentenza della CTP di Milano resa, inter partes per l’anno d’imposta 2004, in data 25.6.2010, divenuta irrevocabile.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. La sentenza del Giudice tributario, con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta, fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente; non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (cfr. Cass. n. 20029/11) ovvero su dati e ricostruzioni contabili diversi (cfr. Cass. 18907/11), come accade nel caso di concreta verifica dell’effettiva inerenza dei costi nelle varie annualità, ipotesi corrispondente alla presente fattispecie.

2.4. Nel caso in esame fu oggetto di rilievo la genericità delle fatture rinvenute presso la contribuente relative ai costi, dedotti dalla base imponibile, per l’esercizio 2005, indicati unicamente come “di coordinamento” e contrassegnati con il codice 7006.

2.5. La valutazione della CTP relativa all’anno 2004 non poteva, dunque, estendersi all’annualità successiva, presa in esame dalla sentenza impugnata, in quanto collegata ad emergenze fattuali variabili in relazione ai diversi periodi d’imposta: non era quindi possibile traslare detta valutazione ad altre annualità diverse da quelle sulle quali si è formato il giudicato.

2.6. A tali principi non si è conformata la CTR; ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

3. Spetterà, inoltre, al Giudice di rinvio delibare la questione degli effetti dello ius superveniens di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. a), sulla determinazione delle sanzioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 26 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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