Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31403 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 02/12/2019), n.31403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18266/2018 R.G. proposto da:

D.S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Marco

Iurilli, con domicilio in Genova, Piazza Dante 9/19.

– ricorrente –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Cerruti,

con domicilio in Genova Via Caccardi n. 1.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1573/2017,

depositata in data 12.12.2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

4.7.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Genova ha accolto la domanda proposta da S.G. nei confronti della New World Exposed s.a.s. e dei soci D.S.G. e F.S., e ha ordinato il pagamento di Euro 11.585,66 a titolo di compensi per attività di consulenza contabile e tributaria svolta dall’attore, respingendo infine la riconvenzionale volta a ottenere il risarcimento del danno per la perdita di un finanziamento che, a parere dei convenuti, era stata determinata dal negligente espletamento dell’attività professionale da parte del D.S..

La sentenza è stata confermata in appello.

La Corte distrettuale ha osservato che lo S. aveva curato gli interessi della New World in occasione della vendita dell’esercizio commerciale di (OMISSIS), ed ha ritenuto provato l’adempimento del professionista, attivatosi per il buon esito della pratica, stabilendo che la perdita del finanziamento era imputabile al D.S., il quale non aveva sottoscritto la documentazione necessaria e aveva ritardato gli adempimenti occorrenti per accedere al finanziamento.

La cassazione della sentenza è chiesta da D.S.G. sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.

S.G. ha depositato controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservando che la Corte avrebbe omesso di valutare la violazione degli obblighi informativi gravanti sul resistente, il quale non aveva reso edotta la società della necessità di produrre la documentazione integrativa nei termini perentori per beneficiare del finanziamento.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso manca anzitutto di un’adeguata indicazione degli elementi di fatto, acquisiti al processo, dai quali sarebbe dato evincere la violazione degli obblighi informativi del professionista e non indica in quale fase e grado del giudizio di merito la questione sia stata oggetto di dibattito processuale.

La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente – nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 8053/2014).

Occorre rilevare – al riguardo – che la sentenza ha invece stabilito che il professionista “aveva fatto tutto il possibile per (tenuto conto dello stato della migliore scienza ed esperienza) per raggiungere il risultato (riconoscimento del finanziamento)”e che “solo la mancata tempestiva sottoscrizione della documentazione prodotta da parte dell’appellante gli aveva precluso la possibilità di presentare tutto quanto richiesto nei termini stabiliti”.

Ha inoltre rilevato che “causa del ritardo nella presentazione della documentazione integrativa era stata la mancata apposizione della propria firma da parte del D.S.”e che, “dopo aver inutilmente sollecitato il ricorrente per avere detta documentazione nei termini, il resistente aveva tentato ugualmente di far approvare la pratica (cfr. sentenza pag. 5).

L’imputabilità del ritardo con cui era stata presentata la documentazione integrativa, indispensabile per completare la pratica, è dunque profilo specificamente esaminato, risultando dalla pronuncia impugnata che la perdita del finanziamento era stata causata dal ritardo con cui il D.S., sebbene sollecitato in tal senso, aveva sottoscritto la richiesta e che, ciò nonostante, il resistente si era comunque attivato per ottenere le sovvenzioni, il che è sufficiente per escludere la violazione denunciata (Cass. s.u. 8053/2014).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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