Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31400 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 05/12/2018), n.31400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24912-2012 proposto da:

BALCONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARLO SILVANO CAVALIERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO II in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso tempestivamente notificato la società Balconi spa impugnava la sentenza n. 32/13/12, depositata il 19.03.2012 dalla CTR della Lombardia, sulla base di due motivi;

riferiva che, a seguito di controllo automatizzato dal D.P.R. n. 600 del 1973,, ex art. 36 bis, il 20 aprile 2009 gli era notificata la cartella di pagamento n. (OMISSIS), del complessivo importo di Euro 89.826,72 comprensiva degli aggi, a titolo di sanzioni iscritte a ruolo dalla Agenzia delle Entrate per omesso o carente versamento delle imposte a titolo di Ires ed Irap. Le sanzioni si riferivano alla prima rata di acconto delle imposte per l’anno 2005. In data 8 maggio 2009 la ricorrente presentava all’ufficio istanza di sgravio ritenendo che nel controllo automatizzato non si fosse tenuto conto di crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione relativa all’anno precedente. Alla istanza non seguiva tuttavia alcuna risposta, nonostante il funzionario ricevente l’istanza avesse manifestato incertezze sulla conferma o meno della contestazione. Nell’avvicinarsi del termine per il pagamento la ricorrente si avvedeva di aver commesso essa stessa un errore di calcolo, portando per due volte in compensazione con la rata d’imposta il credito dell’esercizio precedente. L’11 giugno 2009 presentava all’Ufficio di Busto Arsizio l’istanza di riduzione delle sanzioni ad un terzo perchè la cartella non era stata preceduta da alcuna comunicazione di irregolarità. Nel reiterato silenzio della Amministrazione proponeva ricorso avverso la cartella dinanzi al giudice tributario, affermando il diritto alla riduzione delle sanzioni ad un terzo.

Con sentenza n. 336/08/10 del 10.11.2010 la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente. Adita la Commissione Tributaria Regionale, questa, con la sentenza ora impugnata, rigettava l’appello.

La contribuente censura la sentenza:

con il primo motivo per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente escluso che il tardivo pagamento di quanto dovuto da parte della contribuente fosse dipeso dalla condotta erronea ed omissiva della Amministrazione stessa;

con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la cartella esattoriale non era stata preceduta da alcuna preventiva comunicazione.

In conclusione ha chiesto la cassazione della sentenza con affermazione del diritto alla riduzione ad un terzo delle sanzioni comminate.

Si è costituita l’Agenzia, contestando gli avversi motivi di ricorso, dei quali ne ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è infondato e va pertanto rigettato.

La contribuente lamenta che l’Amministrazione avrebbe violato la L. n. 212 cit., art. 10, perchè il suo comportamento sarebbe stato causato da ritardi, omissioni od errori della Amministrazione; perchè se l’Amministrazione, interpellata per tempo dalla contribuente, avesse dato una celere risposta, anche solo affermando che non era dovuto lo sgravio richiesto, non avrebbe dato adito ad equivoci sul fondamento dell’istanza stessa di sgravio ed in conseguenza la società avrebbe eseguito il pagamento con tempestività; perchè l’Amministrazione ha mancato nel non preavvisare telematicamente della violazione la contribuente.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dello Statuto del contribuente, art. 10, commi 1 e 2, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono, tenendo conto che i casi di tutela espressamente enunciati nel secondo comma (attinenti all’area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), sono relativi a situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, senza con ciò limitare la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (Cass., Sez. 6-5, ord. n. 537 del 2015).

Ebbene, pur riconoscendo l’ampia portata della norma, la sentenza del giudice regionale va esente da censure perchè coerente con i principi enucleabili dalla esegesi dell’art. 10. Sul punto infatti si legge che “neppure sussiste la lamentata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, poichè il comportamento posto in essere dalla Società non dipende da ritardi, omissioni o errori della Amministrazione ma da un proprio errore nella redazione della dichiarazione che la contribuente ha individuato in ritardo tardivamente accorgendosi che la cartella era frutto di un calcolo esatto. Eventuali indimostrate dichiarazioni verbali di esaminare la domanda di sgravio e eventuali indimostrati rinvii nel tempo di tale esame non avrebbero comunque legittimato una proroga di termine decadenziale in presenza di errore materiale nella dichiarazione percepito dalla stessa istante,” (pag. 4 della sentenza). La motivazione, con una valutazione di merito dei fatti e dei dati disponibili, il cuì riesame, se anche richiesto dalla ricorrente, sarebbe inibito in questa sede, ha evidenziato che il tardivo pagamento -e dunque la mancanza del diritto ad ottenere una riduzione ad un terzo della sanzione applicata, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 – è stato causato innanzitutto da una propria condotta, e cioè dal fatto che la contribuente ha tenuto una condotta erronea nella redazione della dichiarazione (calcolando due volte il credito d’imposta), accorgendosi in ritardo di ciò e della correttezza del calcolo della Amministrazione. La sentenza ha inoltre valutato che la rappresentazione dei fatti resa dalla contribuente, ossia che i rinvii e le incertezze della Amministrazione nel dare risposta alla contribuente interpellante abbiano a sua volta indotto incolpevolmente questa ad eseguire in ritardo il pagamento, sia rimasta priva di riscontri, e che in ogni caso non avrebbe giustificato una proroga del termine di pagamento. Tali valutazioni evidenziano che il giudice d’appello ha esplicitato in modo esauriente la sequenza delle circostanze e delle condotte, addivenendo alla esclusione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’invocato art. 10, secondo un ragionamento coerente con la portata esegetica della norma stessa. Nella fattispecie infatti manca una condotta della Amministrazione, anche solo apparentemente favorevole al contribuente, così come deve escludersi la correttezza della condotta della contribuente, sia perchè la vicenda trova causa in un proprio errore, la cui tardiva scoperta non può certo imputarsi a terzi, men che meno alla Amministrazione, sia perchè nulla le impediva il pagamento tempestivo all’approssimarsi del termine di trenta giorni dalla ricezione della cartella.

E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso. Con esso la società lamenta che la sentenza avrebbe violato dello Statuto del contribuente, art. 6, comma 2, per non aver tenuto conto che l’Amministrazione, a seguito del controllo formale ex art. 36 bis cit., ha omesso di comunicare l’irregolarità, istaurando un contradditorio preventivo.

Sul punto la pronuncia impugnata ha affermato che la “Amministrazione finanziaria non è tenuta a comunicare sempre e comunque l’esito della attività di liquidazione della dichiarazione a pena di nullità ma solo quando dai controlli automatici derivino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non per il recupero, come nel caso, di omessi o carenti versamenti”. Il principio aderisce alla corretta interpretazione della norma.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che in tema di riscossione delle imposte, nel caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l’emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 – in materia di tributi diretti- e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 -in materia di Iva-, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo. Parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una imposta o una maggiore imposta, si è affermato che l’invio della comunicazione di irregolarità al contribuente sussiste sebbene la sua omissione determini una mera irregolarità, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 13759/2016; sent. 15311/2014). L’obbligo invece sussiste quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, in tal caso determinandosi la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass, Sez. 5, ord. n. 1711/2018; Sez. 5, sent. n. 17829/2016; Sez. 6-5, ord. n. 15740 del 2016; Sez. 65, ord. n. 3154 del 2015; Sez. 5, sent. n. 17396 del 2010).

Si individuano dunque due ipotesi nei controlli eseguiti ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3, cit. (e dell’art. 54 bis per l’iva), quella collegabile al riscontro di meri errori materiali, primo tra tutti l’aver dichiarato un importo di imposta, cui poi non corrisponda il conseguente versamento, oppure l’erroneo calcolo aritmetico tra reddito percepito, oneri deducibili e detrazioni ai fini della determinazione dell’imposta, in questo caso con il controllo automatizzato dandosi luogo alla correzione di un mero errore che non richiede interlocuzione con il contribuente e dunque comunicazioni preventive alla emissione della cartella; quella invece, riconducibile a controlli automatizzati che, richiedendo non un mero ricalcolo, ma preventive rettifiche dei medesimi dati, va a sua volta distinta in due sottoipotesi, il cui discrimine è segnato dalla presenza di incertezze su aspetti qualificabili come rilevanti o meno della dichiarazione; in tali ipotesi la comunicazione è dovuta, ma la sua omissione può costituire una mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento successivamente emessa, qualora le incertezze riguardino aspetti meno rilevanti della dichiarazione; oppure può incidere più radicalmente sulla validità della procedura automatizzata di liquidazione dei tributi e sulla successiva cartella, qualora il diverso risultato del controllo riveli incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Ebbene il caso di specie rientra nella prima ipotesi, quella per la quale non vi era obbligo di instaurare alcun contraddittorio, discendendo gli esiti del controllo automatizzato e la conseguente cartella da un mero errore materiale commesso dalla contribuente, e come tale riconosciuto da essa stessa, che lo definisce “un banale errore contabile” (pag. 11 del ricorso).

In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

Considerato che:

Al rigetto del ricorso deve seguire la regolamentazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza, nella misura specificata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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