Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31400 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, (ud. 29/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9894/2014 proposto da:

D.P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FELICE

BERNABEI 5, presso lo studio dell’avvocato CESIDIO GUALTIERI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/02/2014 R.G.N. 255/2013.

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da D.P.E., in servizio presso l’Ufficio Provinciale territoriale con la qualifica di Direttore Amministrativo Area C posizione C3 super, volta alla condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle differenze retributive correlate allo svolgimento delle mansioni dirigenziali di Direttore Provinciale dei Servizi Vari, che il ricorrente aveva dedotto di avere svolto dal 21.6.2004 al 31.8.2010;

2. la Corte territoriale, richiamate le declaratorie contrattuali e precisato che il diritto al pagamento delle retribuzioni correlate alle funzioni dirigenziali può riconoscersi soltanto in caso di reggenza dell’ufficio sprovvisto di titolare e non anche nel caso di sostituzione, correlata all’assenza o all’impedimento del titolare, ha rilevato che dall’istruttoria era emerso che, successivamente alla morte del Direttore Provinciale, erano stati nominati in successione tre reggenti i quali avevano svolto le funzioni dirigenziali con assunzione della relativa responsabilità, rispondendo del buon andamento dell’Ufficio in relazione agli obiettivi assegnati ed alla verifica dei risultati raggiunti e che il D.P. si era limitato a sostituire i dirigenti reggenti quando questi erano assenti;

3. avverso tale sentenza D.P.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia.

Diritto

CONSIDERATO

4. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e dei contratti e accordi collettivi (art. 39, “recte” art. 13, del CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998/1999); deduce che, nonostante la nomina del reggente, aveva svolto le mansioni dirigenziali proprie del Direttore Provinciale in maniera prevalente sia qualitativamente che quantitativamente, rispetto alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;

5. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale fondato la decisione sulle deposizioni testimoniali omettendo l’esame dei documenti depositati che dimostravano che gli atti sottoscritti da esso ricorrente attenevano all’esercizio di funzioni dirigenziali;

6. il primo motivo è infondato;

7. secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive, tra cui il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni (cfr. Cass. SS.UU. 3814/2011 e 4963/2011; Cass. 11334/2018, 3317/2018, 11322/2017, 10628/2017, 25363/2016, 24985/2016, 18680/2015, 16889/2015, 7823/2013, 2534/2009; 22932/2008);

8. ai principi affermati nelle sentenze innanzi citate va data continuità in quanto il Collegio condivide le argomentazioni motivazionali ivi esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale menzionato;

9. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto ha accertato che l’odierno ricorrente, inquadrato nella qualifica C3, si era limitato a sostituire temporaneamente, nei giorni in cui erano assenti, i dirigenti ai quali era stata assegnata, con piena responsabilità, la reggenza dell’Ufficio Provinciale territoriale privo di titolare;

10. non si riscontra alcuna violazione della contrattazione collettiva atteso che l’Allegato A del CCNL 16.2.1999 del Comparto Ministeri, al quale rinvia dell’art. 13, comma 2, del medesimo contratto, inquadra nell’area funzionale C3, per quanto oggi rileva, i lavoratori che per “le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare”;

11. il secondo motivo è inammissibile in quanto gli atti che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare non sono stati riprodotti nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, non risultano allegati al ricorso e nemmeno ne risulta indicata in modo puntuale la sede di produzione processuale (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010) e in quanto le censure sollecitano una nuova lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass. SSUU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);

12. conclusivamente il ricorso va rigettato;

13. le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00, per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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