Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3140 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3140 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE DUE EMME S.R.L.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Roma, via degli Scipioni n.94 presso lo studio
dell’Avv.Giovanna Fiore dalla quale è rappresentata e
difesa per procura a margine del ricorso.
-ricorrente-

75c,,Ar.
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

generale

pro

tempore,

in persona del Direttore
rappresentata

e

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

difesa
cui

Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata.

Data pubblicazione: 12/02/2014

-controricorrente-

avverso la sentenza n.100/4/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il
7.11.2008;

udienza del giorno 11.12.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Giovanna Fiore;
udito per la controricorrente l’Avv.Maria Pia Camassa;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Immobiliare Due Emme s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore, ricorre, affidandosi ad
unico articolato motivo, per la cassazione della
sentenza indicata in epigrafe con la quale la
Commissione tributaria Regionale della Lombardia,
rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza di
primo grado di rigetto del ricorso proposto dalla
contribuente avverso l’atto di diniego emesso
dall’Amministrazione Finanziaria, in relazione
all’istanza di definizione presentata dalla Società ex
art.9 bis della 1.n.389/2002.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

In particolare, i Giudici di appello ritenevano
che la norma invocata fosse chiara nel prescrivere che
le sanzioni di cui all’art.13 del d.lvo n.417/97 non si
applicassero, a condizione che l’obbligazione
tributaria, a seguito della presentazione della

con il pagamento integrale nei termini indicati nel
primo comma del citato art.9 bis.
L’Agenzia

delle

Entrate

ha

resistito

con

controricorso.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1.La ricorrente, premesso di avere corrisposto a
seguito dell’istanza di definizione prevista dall’art.9
bis il 50% del dovuto in quattro rate, deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis della
1.n.289/2002 per avere la Commissione Regionale
lombarda ritenuto che il mancato e/o tardivo pagamento
delle rate successive alla prima comporti la decadenza
dalla definizione di cui alla citata disposizione
legislativa, legittimando così l’amministrazione
finanziaria ad applicare le sanzioni sull’intero
importo oggetto del condono e non, invece, solo sulle
somme non ancora versate.
2. Il ricorso è infondato alla luce del consolidato
orientamento di questa Corte,cui il Collegio ritiene

3

prescritta dichiarazione integrativa, fosse adempiuta

dare continuità, secondo cui “Il condono previsto
all’art.9 bis della legge n.289 del 2002, relativo alla
possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento

ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni,
costituisce una forma di condono clemenziale e non
premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289
del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il
diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art.9 bis, non essendo
necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n.600/73, in ordine alla determinazione del
“quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato
nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del
terzo coma, con gli interessi di cui all’art.4, il
condono è condizionato dall’integrale pagamento di
quanto dovuto e il pagamento rateale determina la
definizione della lite pendente solo se integrale,
essendo insufficiente il solo pagamento della prima
rata cui non segua l’adempimento delle

4

dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero

SENTi7

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N. 13 i ‘ L

successive.(Cass.n.20745 del 06/10/2010; id. n.19546
del 23/09/2011; Ordinanza n.8027 del 21/05/2012; id. n.
10650 del 07/05/2013).
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge
avendo il Giudice di appello fatto corretta

Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La novità della soluzione giurisprudenziale rispetto
all’epoca di proposizione del ricorso induce a
compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Compensa

integralmente

tra

le

parti

le

spese

processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 11.12.2013.

applicazione dei superiori principi.

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