Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3140 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9388-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI ALLIANZ SPA, G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 992/2017 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, C.M. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini, resa pubblica in data 10 ottobre 2017, che ne rigettava il gravame, con condanna al pagamento della somma di Euro 1.000,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3, avverso la sentenza del Giudice di Pace della medesima Città, il quale, a sua volta, esclusa la sussistenza di altre voci di danno non patrimoniali, ne aveva respinto la domanda risarcitoria in forza della sussistenza del danno patito a seguito di sinistro stradale da liquidarsi in misura inferiore alla somma corrisposta ante causam dalla Compagnia assicuratrice convenuta;

che il Tribunale di Rimini, nell’accogliere il gravame e per quanto in questa sede rileva, segnatamente osservava che: 1) la censura avverso la liquidazione del danno biologico permanente era “incomprensibile” e, comunque, generica” avendo il primo giudice liquidato detto danno proprio in base alla c.t.u. e nella percentuale di invalidità dell’1% ivi accertata; 2) la doglianza sull’omessa liquidazione del danno morale era priva di consistenza, avendo il primo giudice applicato correttamente l’art. 139 Cod. Ass. e, in ogni caso, non avendo l’attrice allegato, a fronte di una invalidità permanente dell’1%, “peculiari profili di incidenza delle lesioni sulla “serenità morale””; 3) la liquidazione delle spese in favore della parte convenuta derivava dal principio di soccombenza, essendo la liquidazione del danno prima del processo satisfattiva del diritto al risarcimento; 4) la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, derivava dall’aver l’appellante “coltivato motivi di impugnazione in buona parte non rapportati all’effettivo contenuto della sentenza impugnata… e comunque defatiganti, che l’impiego di una minima diligenza professionale avrebbe consigliato di evitare”;

che non svolgono attività difensiva in questa sede le parti intimate Assicurazioni Allianz S.p.A. e G.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., per aver erroneamente il Tribunale respinto la domanda di risarcimento del danno morale: a) ritenendolo ricompreso nel danno biologico, nonostante si tratti di due danni ontologicamente diversi che, sebbene da liquidarsi in maniera unitaria, sono soggetti ad una autonoma e separata valutazione; b) per aver trattato il danno morale come un’appendice di quello biologico, come se, senza quest’ultimo, non potesse sussistere il primo; c) per aver escluso la presenza del danno morale in virtù del fatto che la sofferenza interiore deve essere d’intensità tale da proiettarsi per il resto della vita del danneggiato;

b) con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2056,1223 e 1226 c.c., nonchè dell’art. 2729 c.c., per aver il Giudice di gravame, in relazione al danno morale, omesso di valutare nel loro complesso gli indizi forniti in ordine alla sofferenza patita dall’odierna ricorrente, nonchè per aver ritenuto satisfattiva la somma risarcitoria riconosciuta all’odierna ricorrente per il danno biologico senza procedere alla personalizzazione del danno;

a1.-b.1) i motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto connessi, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Essi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha affatto disconosciuto – in coerenza con gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24075/2017, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass., n. 27482/2018, Cass. n. 4878/2019) – l’autonoma rilevanza del danno morale (o da sofferenza interiore) rispetto a quello biologico (o dinamico relazionale), ribadendone “l’autonomia concettuale” (p. 4 della sentenza di appello) e correttamente facendo applicazione, in fattispecie di danno alla salute derivante da sinistro stradale con esiti di micropermanenti (1% di invalidità), del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 (p. 5 della sentenza di appello), interpretato secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235/2014), così da congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale nei due aspetti sopra indicati, con la conseguente necessità che anche il danno morale sia oggetto di specifica allegazione e prova da parte del soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, ciò che, nella specie, il giudice di appello (anche sotto il profilo della consistenza del danno morale come proiettato oltre il periodo di inabilità temporanea e tenuto conto del compendio probatorio comprensivo delle certificazioni mediche: p. 5 della sentenza impugnata) ha escluso con motivazione adeguata, come tale non sindacabile in questa sede, se non in forza della denuncia – nei limiti indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014 del vizio di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la ricorrente non ha proposto;

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per aver erroneamente il Tribunale condannato l’odierna ricorrente per responsabilità aggravata;

c.1.) il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui incorre la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, è consentita nei confronti della parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento dell’azione (anche in sede di impugnazione) esercitata (tra le molte, Cass. n. 24546/2014, Cass. n. 18057/2016).

Per il resto le doglianze criticano, inammissibilmente, il motivato convincimento del giudice di appello (cfr. p. 6 della sentenza impugnata e sintesi sopra riportata nel “Ritenuto che”), senza neppure veicolare un vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5.

La memoria di parte ricorrente (che peraltro, non deduce ulteriormente sulle censure poste con il terzo motivo di ricorso) non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA