Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 314 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11895-2015 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBIRICO II

33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA ETR S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2021/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, emessa il 06/10/2014 e depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente svolge attività di commercialista in uno studio associato. Ha impugnato la cartella esattoriale che l’Agenzia delle Entrate ha emesso per mancato pagamento dell’IRAP nell’anno 2007.

Egli assume di non avere un’autonoma organizzazione tale da giustificare il pagamento dell’imposta, contestando la valutazione che delle spese effettuate ha fatto l’Agenzia.

La tesi del contribuente è stata respinta dai giudici di merito, che, in appello, hanno, da un lato, fatto leva sull’ammontare delle spese generali effettuate nell’anno di riferimento, dall’altro, hanno considerato lo svolgimento dell’attività in forma associata.

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso tale decisione, con tre motivi.

Si è costituita l’Agenzia che propone controdeduzioni.

Evidenzia con i primi due motivi che la corte di merito ha ritenuto determinante l’esercizio della professione in forma associata, quando tale circostanza era stata sollevata solo in appello dall’Agenzia, e che tale tardività era stata eccepita in secondo grado dal contribuente. Con il terzo motivo contesta che la sola entità delle spese possa rilevare ai fini del presupposto IRAP.

Il primo motivo è fondato.

E’ regola affermata da questa Corte che in tema di IRAP, l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e costituisce, quindi, in base alla seconda parte del medesimo D.Lgs., art. 2, comma 1, presupposto dell’imposta, dovendosi prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione (Sez. 5 n. 25313 del 2014), e la stessa conclusione vale per la professione esercitata in forma societaria (Sez. U. n. 7371 del 2016).

Tuttavia, la decisione è basata sull’esercizio della professione in forma associata, pur essendo tale circostanza dedotta dall’Agenzia soltanto in appello.

Inoltre i giudici hanno deciso facendo riferimento a costi per beni strumentali non allegati in atti.

La decisione è dunque viziata dalla considerazione di circostanza non allegate o tardivamente eccepite dal Fisco.

Ovviamente, come sopra evidenziato, la tardiva allegazione riguarda una circostanza (l’esercizio in forma associata della professione) che è rilevante, e che è stata posta a base della decisione assunta.

L’accoglimento del primo motivo rende assorbito gli altri.

La decisione va dunque cassata con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Commissione regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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