Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 314 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 314 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28531-2011 proposto da:
COMUNE DI BOTRICELLO @0298230798) in persona del suo
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAN
DI SCO 68-A, presso lo studio dell’avvocato PUCCI° FRANCESCO
ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PUCCIO
VINCENZO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
TRAVERSA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI
BRUNO NICOLA, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 256/6/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 30/09/2010
depositata il 07/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 28531 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello dell’Amministrazione Comunale di
Botricello -appello proposto contro la sentenza n.106/01/2008 della CTP di
Catanzaro che aveva accolto il ricorso della contribuente Traversa Concetta- ed ha
così annullato l’avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2003, imposta la cui
debenza era stata contestata dalla parte contribuente sull’assunto che nei periodi in
questione il fabbricato, di nuova realizzazione, non era stato ancora ultimato.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che arbitrariamente
l’Amministrazione appellante

aveva lamentato che il primo giudice aveva

erroneamente escluso l’assoggettabilità ad ICI dell’immobile fino al primo mese
dell’anno 2003, mentre invece il primo giudice aveva osservato che l’immobile era
stato classificato D/2 nell’anno 2003 e doveva essere dichiarato come area
fabbricabile per un mese e come fabbricato per i restanti 11 mesi, atteso che il
Comune medesimo aveva ritenuto completati i lavori di costruzione dell’immobile
stesso nell’anno 2003, siccome risultava dalla documentazione in atti. La decisione
del primo giudice non poteva perciò prestare il fianco ad alcuna censura.
L’Amministrazione di Botricello ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla nullità della sentenza
per illogicità manifesta; al vizio di insufficiente motivazione; alla violazione dell’
art.3 del DPR n.425/1994 ed infine alla “contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia) l’Amministrazione ricorrente si duole della nullità della
sentenza di secondo grado per essere questa del tutto priva di motivazioni logico

primo grado di giudizio) o comunque per avere erroneamente valutato l’immobile
oggetto di imposizione come non riconducibile alla nozione di fabbricato, nel mentre
il medesimo -essendo stato registrato all’ufficio del catasto alla data del 24.12.2001era diventato assoggettabile a pagamento dell’ICI già dall’anno immediatamente
successivo.
Detto motivo (anche a voler prescindere dal rilievo che gli argomenti di censura
appaiono promiscuamente formulati e cumulativamente proposti) appare
inammissibilmente formulato perché —per come la si è riassunta nella parte narrativa
della presente relazione- la pronuncia qui impugnata non è affatto priva di
motivazione, ed anzi il giudicante ha chiaramente ed adeguatamente dato conto
dell’iter logico attraverso il quale è giunto alle sue determinazioni, le quali ultime
avrebbero dovuto essere censurate nel merito dalla parte ricorrente, che invece si è
limitata a prospettare —del tutto in congruamente- un asserito difetto di motivazione
fonte di asserita nullità della sentenza (o comunque un vizio di motivazione, senza
neppure identificare il fatto determinante controverso, alla luce del quale soltanto
detto vizio si dovrebbe scrutinare).
Quanto alla prospettata violazione dell’art.3 del DPR n.425/1994, essa è rimasta
censura priva di qualsivoglia giustificazione, e perciò mera enunciazione.
Con il secondo motivo di impugnazione (improntato al vizio di illogicità e
contraddittorietà manifesta e per violazione degli art.3 e 97 della Carta costituzionale)
la parte ricorrente si duole della “illogicità e contraddittorietà della sentenza
appellata” per essere questa difforme dalla soluzione che altre pronunce avevano

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giuridiche (essendo la motivazione della pronuncia ricalcata su quella conclusiva del

attribuito alla medesima questione, nelle cause di impugnazione di avvisi di
accertamento analoghi, notificati – per il medesimo immobile- ai restanti proprietari.
Anche detto motivo appare in ammissibilmente formulato, atteso che il vizio
prospettato dalla parte ricorrente non è annoverato tra quelli tassativamente elencati
dall’art.360 cpc (nel mentre la violazione degli art.3 e 97 della carta Costituzionale

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 luglio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013

DEPOSITATO

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non è stata in alcun modo giustificata), sicchè non ne è possibile alcuna disamina.

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