Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 314 del 09/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 314 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Garanzia
per l’ evizione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA (S.M.O.M.), in persona
del rappresentante legale pro

tempore,

rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Ulisse Corea, elettivamente domiciliato
nel suo studio in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48;
– ricorrente –

contro
MARCHIONE Mauro;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila in

data 19 giugno 2008.

Data pubblicazione: 09/01/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza

pubblica del 28 novembre 2012 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Ulisse Corea;
il Pubblico Ministero, in persona del Sosti-

tuto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha
concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Ritenuto in fatto

1. – Mauro Marchione, in data 7 ottobre 1961, con
rogito del notaio Serafino Gloriani di Roma, acquista
dal Sovrano Militare Ordine di Malta (d’ora in poi anche
S.M.O.M.) un appezzamento di terreno di mq. 200 prospiciente su corso Mazzini ad Avezzano, distinto in catasto
al foglio 27, particella 515, per il prezzo di lire
300.000.
Con atto di citazione notificato il 17 gennaio
1972, il Marchione convenne in giudizio davanti al Tribunale di Avezzano il Comune della stessa città ed esercitò nei suoi confronti azione di revindica, lamentando
di essere stato impedito nel possesso del predetto appezzamento di terreno per l’opposizione del Comune medesimo che se ne era dichiarato proprietario e lo aveva
recintato.
Il Comune contestò l’avversa pretesa.

udito

Con ordinanza dell’8 marzo 1972, il giudice istruttore autorizzò la chiamata in causa del Sovrano Militare
Ordine di Malta che, costituendosi, si dichiarò disposto
a restituire il prezzo della vendita in conformità alla

trario al suo avente causa. Il Sovrano Militare Ordine
di Malta dedusse di non essere tenuto ad altro adempimento, e quindi di non dovere interessi o alcun risarcimento, stante il patto, contenuto nel contratto di compravendita, limitativo della garanzia per evizione.
Intervenne volontariamente in giudizio Annunziata
Santomaggio per far valere, in confronto di tutte le
parti, il suo diritto di proprietà sul bene in contesa.
Dopo l’interruzione del processo, acquisiti numerosi documenti ed espletata c.t.u., la causa venne decisa
dal Tribunale di Avezzano con sentenza depositata il 14
marzo 2005. Dichiarata l’appartenenza alla Santomaggio
della proprietà dell’appezzamento di terreno in questione, il primo giudice – per quanto qui interessa – accolse parzialmente la domanda di garanzia del Marchione
(che aveva chiesto anche il risarcimento dei danni) e
condannò il Sovrano Militare Ordine di Malta alla restituzione del prezzo e delle spese accessorie dell’atto,

con gli interessi legali dalla domanda al saldo,

ponendo

a carico di quest’ultimo la metà delle spese di causa.

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previsione contrattuale ed all’esito del giudicato con-

2. – La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza
resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19
giugno 2008, ha rigettato il gravame del Sovrano Militare Ordine di Malta.

le la chiamata in garanzia dello S.M.O.M.; ha dichiarato
sussistente l’interesse del Marchione a detta chiamata;
ha giudicato dovuti gli interessi legali, costituendo
essi un effetto naturale della domanda giudiziale; ha
ritenuto sussistente il diritto del compratore di pretendere, accanto alla restituzione del prezzo pagato,
anche il rimborso delle spese accessorie per la stipulazione dell’atto e non ripetibili; ha giudicato conforme
a diritto la regolamentazione delle spese di causa.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello il Sovrano Militare Ordine di Malta ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 luglio 2009, sulla base di nove motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato in diritto
l. – Con il primo motivo (violazione degli artt.
116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.), il ricorrente sostiene che la mancata contestazione, da parte del Marchione, del ricevimento della raccomandata del 9 maggio

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2.1. – La Corte distrettuale ha ritenuto ammissibi-

1961, con cui il Sovrano Militare Ordine di Malta gli
riconosceva la garanzia nel caso di evizione nei termini
pattuiti all’art. 3 del contratto (restituzione del
prezzo, senza interessi e indennizzi), era già di per sé

to, con conseguente venir meno dell’interesse alla chiamata in causa dello S.M.O.M.
Con il secondo mezzo (nullità della sentenza o del
procedimento) si denuncia l’illegittimità della sentenza
per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. là dove essa, pur in assenza di qualsiasi contestazione da parte
dello S.M.O.M. del diritto alla garanzia per evizione
nei termini convenuti nel contratto di compravendita, ha
affermato la sussistenza dell’interesse ad agire per essere la domanda attorea estesa ad elementi diversi dalla
restituzione del prezzo di acquisto (la corresponsione
di interessi, il risarcimento del danno ed il rimborso
delle spese, non dovuti per contratto).
1.1.

I due motivi – i quali, stante la loro con-

nessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono
infondati.
La complessiva censura muove, in fatto, dal presupposto che l’Ordine si sarebbe dichiarato disponibile
te causam,

en-

con lettera del 9 maggio 1961, ad adempiere

all’obbligazione di restituzione del prezzo, nei termini

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sufficiente a ritenere provata tale circostanza di fat-

pattuiti in sede di stipulazione del contratto di compravendita, se e quando fosse stato giudizialmente accertato il diritto di un terzo sul bene.
Ora la Corte territoriale ha in realtà accertato –

causa – che la lettera del 9 maggio 1961 non risulta né
inviata né tantomeno ricevuta, la prova al riguardo non
evincendosi né da accertamenti della sentenza di primo
grado né da ammissioni, esplicite o implicite, della
parte destinataria di quella dichiarazione di disponibilità a restituire il prezzo.
Occorre anche considerare che la dichiarazione di
disponibilità dello S.M.O.M. – anche a ritenerla pervenuta all’indirizzo del destinatario – era subordinata al
fatto che il legittimo proprietario desse “una efficace
dimostrazione e documentazione del suo diritto”. Di qui
l’interesse del Marchione alla chiamata in causa del
venditore, essendo a ciò l’acquirente tenuto ai sensi
dell’art. 1485 cod. cív., onde evitare di perdere il diritto alla garanzia in caso di disponibilità, da parte
del venditore, di elementi probatori idonei a sovvertire
l’esito della causa di evizione.
E’ in ogni caso assorbente il rilievo che la domanda di garanzia si estendeva ad oggetti ulteriori rispetto alla restituzione prezzo, avendo il Marchione doman-

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con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di

dato, tra l’altro, anche il rimborso delle spese, che
invece l’Ordine si rifiutava di riconoscere.
2. – Con il terzo motivo (violazione degli artt.
1487, 1488 e 1282 cod. civ.) il Sovrano Militare Ordine

previsione contenuta nell’atto di vendita, alla parte
acquirente era riconosciuto il solo diritto alla restituzione del prezzo senza interessi di sorta – censura
che la sentenza impugnata abbia condannato esso venditore alla corresponsione di detti interessi.
2.1. – Il motivo è infondato.
L’esclusione di “interessi di sorta”, per effetto
della clausola limitatativa della portata della garanzia
per evizione, si riferisce agli interessi sul prezzo dal
momento dell’esborso, ossia a far data dal pagamento
conseguente alla stipulazione, il 7 ottobre 1961, del
contratto di compravendita.
Diverso è il caso di specie, nel quale vengono in
gioco gli interessi legali sulla somma dovuta in restituzione con decorrenza dalla notificazione della domanda
giudiziale di chiamata in garanzia: a questo pagamento,
con decorrenza dalla detta notifica, il venditore è stato esattamente condannato, essendo tale condanna un effetto naturale dell’accoglimento della domanda di garan-

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di Malta – premesso che nella specie, per effetto della

zia per evizione, che ha per oggetto un credito di valuta.
3. – Con il quarto (violazione degli artt. 1487,
1488 e 1223 cod. civ.) e con il quinto motivo (violazio-

domanda del Marchione volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il contratto di compravendita doveva essere respinta, essendo stato il rimborso di “indennizzi di qualsiasi sorta” convenzionalmente escluso
dalla garanzia per evizione.
3.1. – La censura articolata con i due mezzi è infondata.
La vendita in cui sia stata convenzionalmente modificata la portata della garanzia per evizione, escludendosi che il venditore, pur tenuto alla restituzione del
prezzo, debba pagare indennizzi di qualsiasi sorta, mantiene il suo carattere commutativo e non è configurabile
come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che, per effetto della pattuizione
di siffatta diminuzione della garanzia, il venditore è
esonerato dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi
dell’art. 1488, primo comma, cod. civ., non è liberato
dall’obbligo, oltre che di restituire il prezzo, di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione dell’atto
e non ripetibili.

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ne degli artt. 1362 e 1365 cod. civ.) si deduce che la

4. – Il sesto (violazione degli artt. 91 e 92 cod.
proc. civ.) ed il settimo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione) lamentano che la Corte distrettuale abbia ritenuto di disporre la compensazione

tegralmente, nonostante la soccombenza del Marchione
sulla maggior parte delle domande svolte.
4.1. – La complessiva doglianza è infondata, giacché la condanna dello S.M.O.M. alla rifusione, in favore
del Marchione, di metà delle spese processuali del giudizio primo grado, compensate per la restante parte,
corrisponde all’esito del giudizio, essendo l’Ordine risultato, sia pure in parte, soccombente.
5. – L’ottavo (violazione della tariffa forense di
cui al d.m. 8 aprile 2004, n. 127) ed il nono motivo (omessa o insufficiente motivazione) censurano che la sentenza impugnata, nel confermare la liquidazione delle
spese effettuate dal Tribunale di Avezzano, abbia liquidato spese, diritti ed onorari in misura esorbitante e
superiore ai massimi previsti dalla tariffa forense in
relazione allo scaglione applicabile.
5.1. – L’uno e l’altro motivo sono inammissibili
perché non colgono la ratio decidendi.
Invero, la Corte territoriale non ha scrutinato nel
merito le doglianze relative all’importo della liquida-

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delle spese di lite solo in ragione del 50% anziché in-

zione in considerazione della genericità dei rilievi
contenuti nell’atto di appello.
Il ricorrente avrebbe dovuto prospettare un vizio
in procedendo e lamentare che, con l’atto introduttivo

una censura specifica in ordine al

quantum delle spese

liquidate dal Tribunale.
Invece, il ricorrente ha dedotto un vizio
cando,

in ludi-

sotto il profilo del n. 3 e del n. 5 dell’art.

360 cod. proc. civ., censurando che i giudici di merito
abbiano riconosciuto somme di gran lunga superiori al
valore della controversia ed ai valori massimi consentiti dagli scaglioni tariffari applicabili.
6. – Il ricorso è rigettato.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in
questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 28 novembre 2012.

del giudizio di gravame, era in realtà stata avanzata

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