Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31396 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 05/12/2018), n.31396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11194-2012 proposto da:

FINTERNI DUE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO STEFANORI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2010 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata l’11/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Finterni Due s.r.l. in liquidazione con un unico motivo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 19/03/10, depositata l’11.03.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria;

il contenzioso, originato dagli avvisi di accertamento notificati alla società nell’ottobre 2005 e relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003, si era concluso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni con sentenza n. 224/01/2007, che accoglieva le ragioni della contribuente; l’appello proposto dalla Agenzia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria era accolto con la sentenza ora impugnata.

Con il ricorso, proposto oltre il termine dell’anno e quarantasei giorni, la società denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 35 e 36, nonchè degli artt. 158 e 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata corrispondenza tra il presidente componente del Collegio, risultante anche dalla epigrafe della sentenza, e il presidente sottoscrittore del provvedimento impugnato;

la ricorrente sostiene l’ammissibilità della impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, e dei principi generali dell’ordinamento, perchè i termini perentori per l’impugnazione non sarebbero applicabili al caso di specie per la radicale nullità della sentenza, in base al combinato disposto degli artt. 158 e 161 c.p.c., in considerazione della mancata sottoscrizione del giudice.

L’Agenzia si è costituita, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, affermando che in ogni caso si tratterebbe di ipotesi compresa nel mero errore materiale; in subordine, qualora riconosciuta la nullità della sentenza, chiedendo la rimessione della causa al giudice regionale per la rinnovazione del grado d’appello.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La sentenza riporta nell’intestazione i nomi dei componenti del Collegio, nelle persone dei dott. Socci (presidente), Colacci (relatore), Quarchioni. In calce risulta invece sottoscritta dal Colacci, nella qualità di relatore, e da Zanetti (nella qualità di presidente); dunque riporta la sottoscrizione di un presidente diverso da quello componente del collegio.

La società sostiene la nullità radicale del provvedimento, sicchè il termine di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.non sarebbe applicabile al caso di specie.

Il ricorso deve essere rigettato perchè inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che la decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione, in violazione della previsione dell’art. 276 c.p.c., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c.(Cass., Sez. 1, sent. n. 9369 del 2012; sent. n. 15629 del 2005). Il difetto di costituzione del giudice è motivo di nullità della sentenza, sebbene nel rispetto delle regole previste dall’art. 161 c.p.c., comma 1. Esso cioè può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, dovendosi pertanto applicare i termini decadenziali prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. In particolare la sottoscrizione del provvedimento da parte di un giudice che non abbia partecipato al collegio di discussione della causa, salvo le ipotesi in cui si incorra in un mero errore materiale -da correggere con la specifica procedura-, va ricondotta tra le ipotesi di nullità sanabili. Essa infatti esula dalla ulteriore e ben più grave fattispecie in cui sia denunciato il difetto assoluto di sottoscrizione, contemplato nella disciplina prevista dall’art. 161 c.p.c., comma 2, che consente l’impugnazione anche oltre i termini decadenziali prescritti dal primo comma.

La sottoscrizione del provvedimento collegiale da parte di un presidente il cui nominativo sia differente da quello indicato nell’epigrafe della sentenza, quando comunque coincida quella del relatore-estensore (salvo le ipotesi di errore materiale), non si pone alla stregua della mancanza di sottoscrizione, ma di sottoscrizione insufficiente. Si è infatti affermato che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante -la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice-, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicaiione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata (Cass., Sez. U., sent. n. 11021 del 2014; sul medesimo principio cfr. Sez. 5, sent. n. 9440 del 2017 in materia tributaria; Sez. L., sent. n. 8817 del 2017 in materia lavoristica).

D’altronde, che l’ipotesi regolata dal secondo comma dell’art. 161 c.p.c., riferibile ad una nullità insanabile e impugnabile anche oltre i termini decadenziali, a differenza di quanto previsto dal comma primo della medesima norma, sia circoscritta alle sole ipotesi di mancanza assoluta di sottoscrizione, emerge da altri arresti della Corte di legittimità. Ad esempio nel caso in cui la sentenza, sottoscritta dal presidente-estensore, manchi dei nominativi degli altri giudici componenti del collegio, con conseguente impossibilità di desumerne l’identità (Cass., Sez. 3, sent. n. 19214 del 2015), oppure nella ipotesi in cui la sentenza monocratica sia redatta da giudice di verso da quello dinanzi al quale siano state precisate le conclusioni (Sez. U., sent. n. 26938 del 2013).

In conclusione, la sentenza collegiale che rechi la sottoscrizione dell’estensore, corrispondente al giudice indicato in epigrafe, nonchè la sottoscrizione di un presidente non corrispondente a quello collegiale indicato in epigrafe, fatta salva l’ipotesi dell’errore materiale, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., comma 1, se non impugnata nei termini di legge, dovendosi escludere l’insanabilità, e l’impugnabilità anche tardiva della sentenza, prevista dall’art. 161 c.p.c., comma 2, per l’ipotesi di totale mancanza di sottoscrizione del giudice.

Nel caso di specie la sentenza collegiale sottoscritta da un presidente non corrispondente a quello riportato nell’epigrafe rientrava tra le ipotesi di provvedimento nullo, da far tuttavia valere con il mezzo di impugnazione nei termini di legge. La tardività della impugnazione ne ha determinato l’inammissibilità.

Considerato che:

Il ricorso va rigettato perchè inammissibile e all’esito del giudizio segue la soccombenza della Finterni due s.r.l. nelle spese di causa, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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