Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31395 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6889/2018 proposto da:

TORCHIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO SCORSONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati SERGIO FORMENTO e FRANCESCO FORMENTO;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 13,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ISIDE STORACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 548/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/12/2017 R.G.N. 282/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO SCORSONE per delega Avvocato SERGIO

FORMENTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 548 depositata il 20.12.2017, la Corte d’appello di Genova, in riforma della decisione del Tribunale di Imperia, dichiarava la nullità del licenziamento intimato il 19.11.2015 dalla società Torchio s.r.l. ad S.A., dipendente adibito a mansioni di operatore ecologico presso il cantiere di (OMISSIS) e rivestito della carica di delegato sindacale, ed ha condannato la società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento del conseguente risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale rinveniva la natura ritorsiva del licenziamento intimato al dipendente che aveva rilasciato una dichiarazione al quotidiano (OMISSIS) il (OMISSIS) relativa allo spostamento di un collega di lavoro dal Comune di Camporoso ad altro Comune, rilevando il rispetto della c.d. continenza sostanziale della manifestazione di critica (in ordine ai fatti dichiarati: spostamento territoriale del collega, difficoltà della raccolta di rifiuti “porta a porta”, condizioni dell’appalto pubblico stipulato con il Comune di Camporosso circa il numero minimo di operatori ecologici da adibire) nonchè dell’ulteriore requisito della continenza formale (non essendo stati utilizzati toni dispregiativi, volgari, denigratori, polemici).

3. Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 39 Cost., artt. 115,116 e 132 c.p.c., art. 51 c.p. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, accolto un’inaccettabile dilatazione del diritto di critica, sotto il profilo del requisito della continenza formale, non avendo attentamente valutato l’uso del mezzo della stampa, intrinsicamente idoneo a ledere l’immagine del datore di lavoro.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 72 CCNL Società ed imprese esercenti servizi ambientali (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo, la Corte distrettuale, tenuto in considerazione tali clausole collettive che prevedono il licenziamento senza preavviso per “mancanze relative a doveri… di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro” ed essendo tenuto, il lavoratore, a “tenere comportamenti improntati a responsabilità, collaborazione, buona fede, correttezza ed educazione anche nei confronti degli utenti, anche ai fini del buon nome dell’azienda;… nè svolgere attività contraria agli interessi dell’azienda stessa”.

3. Con il terzo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1345,1418 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale identificato la ritorsività del comportamento datoriale nell’atto di licenziamento (ritenuto illegittimo) intimato al lavoratore.

4. Il primo ed il secondo motivo, che per ragioni di stretta connessione possono affrontarsi congiuntamente, non sono fondati.

Preliminarmente, va rilevato che la Corte distrettuale, riportando per esteso il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal S. al quotidiano (OMISSIS), ha accertato che tutte le circostanze riferite erano corrispondenti al vero (spostamento territoriale di un collega dal Comune di Camporosso al Comune di Dolceacqua, difficoltà della raccolta di rifiuti “porta a porta”, condizioni dell’appalto pubblico stipulato con il Comune di Camporosso e, in particolare, numero minimo di operatori ecologici da adibire al Comune di Camporosso), con esclusione della circostanza – del tutto marginale e trascurabile – dello svolgimento di lavoro straordinario da parte degli operatori ecologici addetti al Comune di Camporosso, ed ha, dunque, sottolineato la sostanziale veridicità della dichiarazione, complessivamente tesa ad evidenziare la gravosità della prestazione lavorativa nonchè il fatto nuovo costituito dallo spostamento di un collega; ha aggiunto che dette dichiarazioni non hanno effettivamente cagionato un danno economico alla società e che nessuna reazione è stata adottata dal Comune di Camporosso.

La Corte distrettuale, poi, esaminando le concrete modalità di espressione del pensiero, ha ritenuto rispettato il limite della continenza formale, non essendo stati adottati toni dispregiativi, volgari, denigratori, polemici.

Preliminarmente, va rammentato che l’apprezzamento in ordine al superamento dei limiti di continenza stabiliti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore al datore costituisce valutazione di merito affidata ai giudici ai quali l’accertamento del fatto compete (v. Cass. n. 21910/2018 con la giurisprudenza citata al punto 2.6.).

Ebbene, la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell’ordinaria convivenza civile (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 14527 e 18176 del 2018, Cass. n. 5523 del 2016).

Per completezza si ricorda poi che nell’ipotesi di critica espressa da lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda si è sottolineato come il diritto di critica goda di un’ulteriore copertura costituzionale costituita dall’art. 39 Cost., nel momento in cui l’espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo, sicchè si è affermato che il lavoratore sindacalista è titolare di due distinti rapporti con l’imprenditore: come lavoratore, in posizione subordinata con il datore di lavoro, e come sindacalista, invece in una posizione parificata a quella della controparte in virtù delle richiamate garanzie costituzionali (Cass. n. 11436 del 1995; Cass. n. 7091 del 2001; Cass. n. 19350 del 2003; Cass. n. 7471 del 2012; Cass. n. 18176 del 2018).

La critica manifestata dal lavoratore all’indirizzo del datore di lavoro può, dunque, trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare, laddove superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana, così come predeterminati dal diritto vivente, ossia i requisiti della corrispondenza a verità dei fatti narrati (c.d. continenza sostanziale) e delle modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui (c.d. continenza formale), anche considerando che le modalità espressive possono assumere una valenza diversa a seconda che la manifestazione del pensiero sia contenuta in un articolo di stampa o in un servizio televisivo, oppure in un’opera letteraria o cinematografica, o in un pezzo di satira, ovvero se la critica sia esercitata nell’ambito di un rapporto contrattuale di collaborazione e fiducia che lega lavoratore e datore di lavoro.

Il giudice di merito ha accertato la ricorrenza dei requisiti di pertinenza e continenza ed ha correttamente interpretato, in diritto, detti criteri.

Non può ritenersi omessa, da parte della Corte, la valutazione dell’uso di un mezzo di diffusione di massa quale il quotidiano (OMISSIS), posto che la sentenza impugnata dopo aver escluso la violazione dei limiti al diritto di critica – ha altresì sottolineato che le dichiarazioni rilasciate dal S. al quotidiano non hanno provocato alcun danno alla società nè alcuna reazione da parte dell’ente territoriale appaltante del servizio di raccolta dei rifiuti. Resta, dunque, confinata nell’ambito della mera petizione di principio la censura del ricorrente circa la (astratta) potenzialità offensiva dell’uso della stampa, non essendo stati dedotti fatti decisivi suscettibili di determinare un esito diverso della controversia.

5. Il terzo motivo non è fondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di licenziamento nullo perchè ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c., deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all’applicazione della tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, novellato dalla L. n. 92 del 2012, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (cfr. da ultimo Cass. n. 9468 del 2019).

La Corte territoriale si è conformata ai principi enunciati, avendo rilevato che l’unico motivo che aveva giustificato il licenziamento, ossia il rilascio di dichiarazioni ritenute gravissime, lesive e foriere di danni per l’azienda, si era rilevato insussistente.

6. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi nonchè in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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