Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31392 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 13/10/2017, dep. 05/12/2018), n.31392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIAGIO Virgilio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20257-2010 proposto da:

GESTIONE SVILUPPO SRL, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CORRADO ANDREA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

GESTIONE SVILUPPO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 16/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Gestione Sviluppo propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, nel giudizio introdotto con l’impugnazione della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter e art. 36 bis, relativa all’indebito scomputo di ritenute d’acconto IRPEG per l’anno 2001, nonchè all’omesso o tardivo versamento di IRPEG per l’anno 2001, ne accoglieva l’appello limitatamente alla sola somma di Euro 10.054, che risultava regolarmente versata il 17 giugno 2002, essendo consistito l’errore commesso nell’averla esposta nella dichiarazione per il 2002 anzichè in quella per il 2001.

Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, motivando come segue: alla luce del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25-bis, nella specie la presentazione della dichiarazione annuale costituiva discrimine temporale ai fini della contabilizzazione delle ritenute, di guisa che per le ritenute operate e certificate fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (nel caso, il mod. unico 2002, per il 2001), lo scomputo delle ritenute doveva osservare il principio della competenza e, quindi, “doveva essere effettuato/contabilizzato nel bilancio 2001 e dichiarato nella relativa dichiarazione, anche se si trattava di erogazioni concretamente effettuate e certificate nel 2002, ma di pertinenza del periodo 2001. Viceversa, per le ritenute operate e certificate successivamente alla presentazione della dichiarazione 2002 per il 2001, ma di pertinenza sempre per il 2001, lo scomputo andava fatto nel periodo d’imposta successivo e, nel caso, perciò, contabilizzato e dichiarato nella dichiarazione 2003 per il 2002. Sennonchè, la ricorrente non ha fornito le pur necessarie notizie circa la data e la modalità di presentazione della dichiarazione 2002, per il 2001, ma ha semplicemente affermato trattarsi di ritenute pagate e certificate nell’anno 2002 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2001, a fronte di ricavi giustamente rilevati e dichiarati di competenza dell’esercizio 2001″. A parte che la contribuente – prosegue la sentenza di primo grado – ha documentato come concretamente erogate nel 2002 solo ritenute per Euro 1.380, non si dubita che il complesso delle ritenute recuperate dall’Agenzia siano di competenza dell’esercizio 2001, ma appunto per questo andavano imputate all’esercizio 2001 fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione, ancorchè eventualmente erogate fino a tale presentazione”.

“La contribuente, al contrario, ha contabilizzato ritenute di pertinenza dell’esercizio 2001 anche nel bilancio 2002, inserendole nella relativa dichiarazione 2003, per il 2002, pur avendo di tutta evidenza la possibilità di inserirle nella dichiarazione relativa al competente esercizio (2001) trattandosi oltretutto delle sole ritenute pagate il 4/1/2002, tutte le altre essendo risultate erogate nel 2001, con ciò violando la più volte richiamata normativa”.

La Commissione regionale, adita dalla contribuente, con riguardo alla nullità dell’appello, eccepita dall’Agenzia delle entrate nelle controdeduzioni, per carenza di motivi specifici di impugnazione, riteneva che esso conteneva tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e rigettava il rilievo.

Quanto al merito, accoglieva come detto l’appello limitatamente alla sola somma di Euro 10.054, che risultava regolarmente versata il 17 giugno 2002, essendo consistito l’errore commesso nell’averla esposta nella dichiarazione per il 2002 anzichè in quella per il 2001.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso articolando un motivo di impugnazione incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la contribuente denuncia il mancato esame di un punto essenziale della controversia – violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al mancato esame del motivo di appello relativo alla ripresa a titolo di IRPEG.

Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 3 e 8 e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 25 e 25 bis – assoluta tempestività del versamento delle ritenute cui si riferisce la cartella di pagamento n. (OMISSIS).

Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’amministrazione denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in ragione della non specificità dei motivi di appello.

Il ricorso incidentale, il cui esame logicamente precede – benchè esso sia stato proposto come “condizionato” -, è fondato, con assorbimento dei motivi del ricorso principale.

Espone infatti l’Agenzia delle entrate che i motivi di appello del contribuente erano stati così formulati:

“per quanto attiene alla mancata indicazione delle necessarie notizie circa la data e la modalità di presentazione della dichiarazione 2002 per il 2001 (presentazione telematica del 31/10/2002 prot….) pare ben evidente che quest’ultima sia stata regolarmente presentata nei termini di legge; diversamente l’Agenzia delle entrate di Milano (OMISSIS) non avrebbe potuto iscrivere a ruolo (sbagliando) di cui alla cartella di pagamento ed avrebbe dovuto seguire altro iter di accertamento sanzionando anche la omessa o tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Paradossalmente, poi, la sentenza della CTP di Milano, nel rigettare il ricorso introduttivo smentisce sè stessa confermando i concetti di competenza ribaditi dalla ricorrente ma travisandone i contenuti numerici ampiamente documentati”.

Deduce in proposito la ricorrente incidentale che l’unica censura specifica era stata mossa al capo di sentenza con il quale si affermava che la contribuente non aveva fornito notizie circa la data e le modalità di presentazione della dichiarazione 2002 per il 2001, laddove il cuore della pronuncia era un altro, e più precisamente era da individuarsi nella statuizione secondo la quale la società aveva contabilizzato nel bilancio 2002, ed inserito nella dichiarazione 2003, per l’anno 2001 (recte 2002), ritenute che invece erano di competenza dell’anno 2001 ed avrebbero dunque dovuto essere inserite nella dichiarazione 2002 per l’anno 2001. Tale statuizione – prosegue l’Agenzia delle entrate -, che aveva condotto al rigetto del ricorso, non era stata specificamente impugnata, non potendosi ritenere assolto l’onere di illustrazione di motivi specifici di impugnazione mediante la doglianza (appena riportata supra), invero del tutto generica e incomprensibile, a tenore della quale “Paradossalmente, poi, la sentenza della CTP di Milano, nel rigettare il ricorso introduttivo smentisce sè stessa confermando i concetti di competenza ribaditi dalla ricorrente ma travisandone í contenuti numerici ampiamente documentati”.

La sentenza impugnata aveva quindi errato nel non aver rilevato che la detta statuizione non era stata specificamente impugnata, con conseguente suo passaggio in giudicato.

Osserva il Collegio che secondo il giudice della nomofilachia, con riguardo alla prescrizione (contenuta nel vecchio testo dell’art. 342 c.p.c. e tuttora nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1) di specificità dei motivi dell’impugnazione, “affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l’atto d’appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (Cass. sezioni unite, 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. n. 12280 del 2016, n. 18704 del 2015).

Il ricorso incidentale deve essere pertanto accolto risolvendosi la non specificità del motivo nella mancata impugnazione della sentenza di primo grado, con la formazione del giudicato sulle statuizioni malamente censurate -, con assorbimento dell’esame del ricorso principale, e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.

Le spese del grado di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito l’esame del ricorso principale, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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