Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3139 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9244-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUBICONE 42,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA MARIA BASSANI TERENZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ILARIA DI PUNZIO;

– ricorrente –

contro

VERTI ASSICURAZIONI SPA già DIRECT LINE INSURANCE SPA, A.C.

SOLUZIONI SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 16824/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, S.L. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, resa pubblica in data 9 settembre 2017, che dichiarava inammissibile l’appello avverso la decisione del Giudice di Pace di Ostia, essendo questa intervenuta in una causa di valore non eccedente Euro 1.100,00;

che non hanno svolto alcuna attività difensiva gli intimati Verti Assicurazioni S.p.a. e A.C. Soluzioni S.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo ed unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, e dell’art. 113 c.p.c., comma 2, per aver erroneamente il giudice di appello ritenuto inammissibile il gravame sul presupposto che si trattava di sentenza decisa secondo equità e dunque assoggettata ai limiti imposti dall’art. 339 c.p.c., comma 3, mentre era stata censurata la violazione delle norme sul procedimento (violazione degli artt. 292,91 e 92 c.p.c.), la domanda spiegata in giudizio trovava il proprio fondamento in un contratto di noleggio e di cessione del credito, entrambi conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., nonchè si trattava di causa dal valore indeterminabile in virtù della formulazione (“… oltre al danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, nella misura che risulterà di giustizia…”) contenuta nell’atto di citazione della A.C. Soluzioni s.r.l.;

che il Collegio reputa il ricorso manifestamente fondato;

che, con l’atto di citazione l’A.C. Soluzioni s.r.l., nel giudizio promosso al fine di ottenere dalla Direct Line Insurance S.p.A. e, comunque, dal S., l’importo del credito da quest’ultimo cedutole pro solvendo, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma ceduta di Euro 600,00, degli importi di Euro 150,00 e di Euro 26,84, quali costi sostenuti per attività stragiudiziale e acquisizione documentale, “oltre al danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, nella misura che risulterà di giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria”;

che, come da principio già enunciato da questa Corte (Cass. n. 3290/2018), per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 c.p.c. (che nella specie non risulta effettuata) – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che dovrà delibare l’appello del S. e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Motivazione semplificata

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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