Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3139 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7520-2019 proposto da:

L.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO BELTRAMI 13, presso lo studio dell’avvocato PRILLO

DONATO, rappresentata e difesa dall’avvocato FATTORETTO SANDRO;

– ricorrente-

contro

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI BLASI ALESSANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2711/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. SCOTTI UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con atto di citazione notificato il 15/5/2015 L.M.C. ha evocato F.E. dinanzi alla Corte di Appello di Venezia per impugnare il lodo arbitrale inter partes, deliberato e sottoscritto in Vittorio Veneto il 13/2/2014, che aveva accertato il grave inadempimento da parte sua alle obbligazioni scaturente da un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso il 14/5/1991 con e l’aveva pertanto condannata alla restituzione del prezzo incassato e della caparra confirmatoria, oltre accessori e spese;

F.E. si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione;

con sentenza del 2/10/2018 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, con aggravio delle spese, poichè il lodo era stato deliberato all’unanimità e in conferenza personale il 13/2/2014 a Vittorio Veneto e ivi sottoscritto dagli arbitri e si doveva presumere, in difetto di elementi di segno contrario che la sottoscrizione fosse stata apposta nella stessa data della deliberazione, sicchè alla data della notificazione dell’atto di impugnazione (15/5/2015) era già decorso il termine annuale ex art. 829 c.p.c., comma 2;

avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione L.M.C. con atto notificato il 25/2/2019, svolgendo due motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 23/3/2019 F.E., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

la ricorrente ha illustrato con memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, le proprie difese;

ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 824-bis c.p.c., art. 828 c.p.c., comma 2, in punto individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine annuale per l’impugnazione del lodo; secondo la ricorrente, la Corte di appello aveva fatto decorrere il termine c.d. “lungo” per l’impugnazione non già,come” avrebbe dovuto, dall’ultima delle sottoscrizioni degli arbitri (priva in effetti di data) ma dalla data della deliberazione del lodo, nella presunzione che tutte le sottoscrizioni fossero state apposte il giorno della deliberazione, in violazione della specifica disposizione di legge (art. 823 c.p.c., n. 8) che prescrive l’indicazione di giorno mese ed anno di ciascuna sottoscrizione degli arbitri;

il motivo è manifestamente infondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di lodo arbitrale, quando dallo stesso atto contenente il lodo risulti la sottoscrizione di tutti gli arbitri, adottata in un luogo ed in una data risultanti dal medesimo documento, non ricorre la necessità dell’apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni, dovendosene presumere la contestualità (Sez. 1, n. 19324 del 12/09/2014, Rv. 632215 – 01);

infatti la necessaria formalità dell’apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni trova il suo fondamento nella necessità di rendere evidente e certa la data di formazione del lodo ai fini di un’eventuale impugnazione, necessità che non ricorre, pertanto, qualora, dallo stesso atto contenente il lodo, risulti che questo è stato sottoscritto da tutti gli arbitri contestualmente alla decisione, adottata in una data risultante dal documento medesimo (Sez. 1, n. 1401 del 30/01/2003, Rv. 560152 – 01; Sez. 1, n. 9536 del 20/07/2000, Rv. 538586 – 01);

l’art. 823 c.p.c., comma 2, n. 8), annovera fra i necessari requisiti dl lodo, dopo aver indicato al n. 7) quello della sottoscrizione degli arbitri (o almeno della loro maggioranza in caso di rifiuto opposto dai dissenzienti), la data delle sottoscrizioni che ben può essere unica, non a caso essendo menzionata al singolare, e coincidere con quella di deliberazione;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli art. 327 c.p.c., art. 823 c.p.c., n. 8, art. 828 c.p.c. con riferimento al diritto di impugnazione del lodo per la sua mancanza di requisiti;

sostiene la ricorrente, contumace nel procedimento arbitrale, che il lodo non le era stato comunicato e aggiunge che “il problema della decadenRy del diritto all’impugndzione per decorso del termine lungo non può porsi nel caso de quo con riferimento al lodo depositato, perchè l’assena della data di sottoscri:zione degli arbitri prevista dall’art. 823 c.p.c., n. 8 avrebbe comunque impedito l’attività processuale di impugnazione con illegittima compressione del diritto di difesa”;

ai sensi dell’art. 828 c.p.c., comma 2, l’impugnazione del lodo non è più proponibile, decorso un anno dall’ultima sottoscrizione, senza che sia attribuito rilievo alla sua comunicazione, come del resto non fa neppure l’art. 327 c.p.c. con riferimento alle sentenze dei giudici ordinari; l’asserita mancata comunicazione del lodo, comunque solo genericamente allegata (e pure ex adverso contestata: controricorso, pag.9) non risulta essere stata dedotta e fatta valere nel giudizio di impugnazione, ed è comunque irrilevante ai fini del termine lungo di cui all’art. 828 c.p.c., comma 2; l’ultima parte dell’argomentazione critica della ricorrente, secondo la quale l’assenza di indicazione specifica della data di sottoscrizione di ciascun arbitro avrebbe “comunque impedito l’attività processuale di impugnazione” cade con il cadere del primo motivo di impugnazione e della tesi, infondata utsupra, della mancanza di data delle sottoscrizioni degli arbitri;

nessun fondamento normativo di diritto positivo, neppure prospettato, ha la tesi della ricorrente secondo la quale la decadenza del diritto di impugnazione per il decorso dell’anno dovrebbe essere collegata alla data del provvedimento con cui è stato dichiarato esecutivo il lodo ex art. 825 c.p.c., che attiene non già all’esistenza e alla impugnabilità del lodo, ma alla sua eseguibilità;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 4.100,00

per compensi, 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre

accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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