Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3139 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.07/02/2017),  n. 3139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25471-2015 proposto da:

D.P.R., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FAUSTO IBELLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante –

procuratore speciale, Dott. O.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4029/2014 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

AVERSA, depositata il 26/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato FAUSTO IBELLO;

udito l’Avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1935/2011 il giudice di pace di Aversa accoglieva la domanda di D.P.R. proposta nei confronti di S.G. (rimasto contumace) e della sua compagnia assicuratrice SARA Assicurazioni S.p.A. per la loro solidale condanna al risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza di una caduta che le avrebbe cagionato il S. con la sua auto – di cui era proprietario e conducente – facendo retromarcia sulla strada.

D.P.R. proponeva appello principale – relativo al quantum del risarcimento – contro tale pronuncia e SARA Assicurazioni S.p.A. appello incidentale. Con sentenza del 26 settembre 2014 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di Aversa, ha accolto l’appello incidentale, ritenendo assorbito l’appello principale, e quindi rigettando la domanda risarcitoria.

2. Ha presentato ricorso D.P.R. sulla base di due motivi, da cui si difende con controricorso SARA Assicurazioni S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo.

Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello non si è pronunciato sull’appello principale, errando nel dichiarare assorbenti i motivi dell’appello incidentale. L’assorbimento in realtà si sarebbe risolto in una omessa pronuncia: con l’appello, infatti, l’attuale ricorrente avrebbe mirato alla riforma del capo della sentenza sulla quantificazione del danno, per ottenere la solidale condanna delle controparti a risarcirle la differenza tra la somma richiesta quale importo del danno (Euro 13.060,77) e la somma concessa dal giudice di pace (Euro 5600), oltre alle spese processuali da versare al procuratore antistatario.

Il motivo è privo di pregio: l’appello incidentale concerneva l’an della responsabilità, per cui, una volta accertata l’inesistenza di questa, del tutto logica e giuridicamente corretta è stata la dichiarazione di assorbimento dell’appello principale, concernente il quantum di una pretesa che era così risultata a priori infondata.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto privilegiato, in quanto fidefacente, il contenuto del referto del pronto soccorso, benchè la fidefacienza delle dichiarazioni contenute in atto pubblico non si estenda alla veridicità del loro intrinseco contenuto. Non essendo quindi fidefacenti sulla veridicità dell’origine della lesione patita dalla ricorrente i referti e i certificati medici indicati dal Tribunale, il loro contenuto avrebbe potuto essere contrastato dalle testimonianze. In particolare, il referto del pronto soccorso, definendo la lesione “trauma accidentale”, non avrebbe indicato la provenienza dell’informazione; e comunque nessuno dei documenti richiamati dal Tribunale sarebbe stato sottoscritto dalla ricorrente. L’aggettivo “incidentale” apposto al trauma, poi, “è stato impropriamente utilizzato dal personale medico refertante, il quale avrebbe voluto riferire che l’evento dannoso è stato causato da un incidente, da un evento scevro da elementi di intenzionalità”. Su questo la motivazione della sentenza impugnata sarebbe pure contraddittoria, in quanto riconosce comunque che l’atto pubblico non prova la veridicità delle dichiarazioni in esso raccolte. Il Tribunale avrebbe peraltro omesso di valutare le testimonianze di G.A. e D.C.R., che avrebbero invece confermato la prospettazione attorea. D’altronde la dinamica del sinistro sarebbe stata pure confermata dalla ricorrente nelle sue dichiarazioni al c.t.u. medico-legale.

Anche questo motivo non ha consistenza. Come la stessa ricorrente ammette, pur tentando con evidente infondatezza – di qualificare ciò contraddittorietà motivazionale, il Tribunale non ha ritenuto che i documenti medici abbiano fatto fede fino a querela di falso sulla veridicità delle dichiarazioni ivi riportate. Ha invece osservato che la D.P. ha inadempiuto al suo onere probatorio, cioè non ha provato la sua versione dei fatti in modo esaustivo attraverso le testimonianze, dato che queste ultime sono state rese inattendibili proprio da lei in ordine al fatto che il sinistro sia stato causato da un veicolo, in quanto la stessa D.P., appunto, “non smentisce le proprie dichiarazioni rese nel primo referto ai medici di turno di aver riportato un “trauma accidentale”. E ha osservato altresì che anche nella cartella clinica e in un referto di ben due mesi dopo si fa ancora e sempre riferimento ad un trauma accidentale.

Non sussiste quindi alcuna violazione dell’art. 2700 c.c., bensì una diretta censura alla valutazione del giudice di merito sugli esiti probatori, censura quindi inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, stesso art..

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2700, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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