Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31389 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 05/12/2018), n.31389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GUIDO Federico – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26981-2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDRACCO MARCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BORDIGHERA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PICIOCCHI PIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Genova, accolta per quanto di ragione l’impugnazione proposta dal Comune di Bordighera, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda avanzata da C.C., con la quale era stato richiesto dichiararsi l’acquisto per usucapione di uno stacco di terreno;

che avverso la sentenza d’appello ricorre la C., prospettando unitaria censura;

che il Comune si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è infondato:

a) appare del tutto evidente che la prospettata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1058 c.c., è insussistente, ove si tenga conto dei fatti rilevanti di causa, siccome accertati dalla Corte locale: il Tribunale era incorso in evidente, e, peraltro, non controverso, errore nell’affermare che la C. fosse succeduta nel possesso del padre, stante che quest’ultimo non era affatto deceduto;

b) da qui la incensurabilità del giudizio di non pertinente concludenza del risultato della prova per testi: i capitolati, peraltro generici, non distinguevano “tra periodo di possesso del padre e periodo di possesso esercitato dalla figlia, (…) riferendosi confusamente ad un unico periodo ultraventennale, in cui si sarebbero “succeduti” nel possesso il padre e la figlia”, inoltre la risposta dei testi era stata, a sua volta, generica;

c) con il ricorso si richiede, in definitiva, del tutto inammissibilmente, al Giudice di legittimità di far luogo ad un nuovo vaglio probatorio, solo dal cui esito auspicato si ricaverebbe una situazione fattuale sussumibile ai sensi dell’art. 1158 c.c., norma che, pertanto appare essere evocata a sproposito, mero usbergo per avere accesso ad una non consentita rivalutazione del fatto in sede di legittimità;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

ritenuto che nel termine di legge (cinque giorni prima della data dell’adunanza camerale) non consta essere stato tempestivamente depositato atto difensivo alcuno;

considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile catione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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