Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31388 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 05/12/2018), n.31388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GUIDO Federico – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25384-2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LOMBARDO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

D.R., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PATERNO’

RADDUSA PIETRO, rappresentati e difesi dall’avvocato ZAPPARRATA

ANNA;

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 511/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Catania rigettò, per quel che ancora qui rileva, accolta l’impugnazione di B.A. e D.R., in riforma dell’ordinanza decisoria di primo grado, costituì servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo degli appellanti e carico del fondo R.F. e R.N.;

che avverso la sentenza d’appello ricorre il solo R.F., prospettando due motivi di censura;

che il B. e la D. si difendono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso appare manifestamente destituito di giuridico fondamento, anzi ponendosi ai limiti dell’ammissibilità per mancanza della necessaria parte espositiva della vicenda giudiziaria, riportata attraverso assemblaggio documentale (su un tale irrecuperabile vizio si vedano, fra le tante, Sez. 2, n. 7825 del 4/4/2006, Rv. 590121 – 01; in senso conforme si vedano, fra le tante, S.U. n. 26644 del 18/12/2009, Rv. 611150 – 01; Sez. 3, n. 20393 del 22/9/2009, Rv. 609346 – 01; Sez. 3, n. 15631 del 30/6/2010, Rv. 613742 – 01), che la Corte reputa potersi recuperare, non senza fatica, attingendo al contenuto delle singole doglianze:

considerato che il ricorso è, come si è anticipato, palesemente infondato, in quanto:

b) i due esposti motivi, con i quali si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1051 e 1053 c.c., in quanto il tracciato prescelto dalla sentenza impugnata era il più breve e, peraltro, neppure il più idoneo, nonchè, in via subordinata, per avere la sentenza impugnata determinato l’indennità prevista dall’art. 1053 c.c., in misura non attuale, poichè riferita ad un valore di oltre vent’anni prima, sollecitano una inammissibile riesame di mento:

I. la Corte territoriale, attraverso apprezzamento qui non censurabile, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte, mostrando di aver tenuto conto non solo e non tanto della maggiore o minore lunghezza del percorso, ma soprattutto della sua maggiore o minore onerosità, in relazione all’accertata situazione fattuale e giuridica dei fondi (Sez. 2, n. 23352, 12/12/2016, Rv. 642154);

II. il riferimento al preteso tempo trascorso, in assenza di precipue allegazioni che univocamente inducano a ritenere che la misura indennitaria sia divenuta priva di concreta attitudine ristorativa e, comunque, non corrispondente al mutato valore delle cose c/o della moneta, si riduce ad una mera congettura, attraverso la quale si sollecita, ancora una volta, un inammissibile sindacato di merito;

considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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