Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31386 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7229/2014 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI, già

Assessorato regionale agricoltura e foreste, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

L.S., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2316/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 2624/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Palermo ha respinto l’appello dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dai dipendenti regionali indicati in epigrafe ed aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’invocata applicazione, anche negli anni 2002, 2003 e 2004, del CCNL 1.8.2002 per i lavoratori del settore idraulico forestale;

2. gli originari ricorrenti avevano lamentato che il c.c.n.l. era stato tardivamente recepito dall’Amministrazione regionale, per la parte economica, solo a partire dal 1 gennaio 2005, senza riconoscere un adeguamento contrattuale per il periodo pregresso, così determinando un’ingiustificata deteriore disparità retributiva rispetto agli altri lavoratori distribuiti sul territorio nazionale e svolgenti analoghe mansioni;

3. la Corte di appello ha ritenuto che, nonostante la modifica del titolo quinto della Costituzione, permanga in capo allo Stato la competenza esclusiva in tema di ordinamento civile in forza del novellato art. 117 Cost. e che, inoltre, dalla mera interpretazione letterale della L. n. 421 del 1992, debba trarsi il principio, confermato anche dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, 3 e 4 periodo e art. 45, della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che si pone quale limite anche della potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale;

4. ha fondato, quindi, la sua decisione sul rilievo che sussiste un obbligo dell’Amministrazione regionale di recepire la contrattazione collettiva nazionale, che prevale, in quanto gerarchicamente sovraordinata, su quella regionale;

5. per la cassazione di tale sentenza l’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale non hanno opposto difese L.S. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40,L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 23, comma 5, L.R. Sicilia 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter, L.R. Sicilia 14 aprile 2006, n. 14, art. 49, L.R. SICILIA 10 aprile 1978, n. 2, art. 3, u.c., perchè ha errato la Corte territoriale nel ritenere non necessario il recepimento a livello regionale del contratto nazionale di diritto privato alla cui negoziazione la Regione Sicilia non aveva partecipato;

1.1. richiama giurisprudenza di questa Corte nonchè i principi affermati dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 189/2007 per sostenere che non si può con legge regionale imporre il recepimento di un contratto nazionale di diritto comune, che può solo costituire “la base di partenza” per le successive trattative negoziali:

1.2. aggiunge che ha errato il giudice d’appello nel richiamare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, che concerne un’ipotesi diversa da quella che qui viene in rilievo, in relazione alla quale il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere risolto secondo il principio di autonomia e, reciprocamente, di competenza;

2. il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha disatteso la tesi, fatta propria dal giudice d’appello, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn. 356/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 27396/2016, 27398/2016, 20231/2017, 20987/2017, 20988/2017, 16839/2018, 18165/2018, 17421/2018 e 17966/2018; 14801/2019, 15016/2019, 15613/2019, 15556/2019);

2.1. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è ritenuto necessario il recepimento della contrattazione collettiva nazionale mediante Delib. di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell’ente;

2.2. il Collegio non ravvisa ragioni che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, perchè la natura cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato non può essere desunta nè dalla L.R. Sicilia n. 66 del 1981, art. 8, nè dalla L.R. Sicilia n. 16 del 1996, art. 45 ter, come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006;

2.3. la L.R. n. 66 del 1981, art. 8, nel prevedere che “Ai lavoratori previsti dalla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico – agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica, nonchè dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l’11 gennaio 1980 e successive modificazioni” richiamava contestualmente il contratto collettivo nazionale e quello integrativo di recepimento del primo, senza introdurre alcun criterio di prevalenza dell’uno sull’altro;

2.4. la L.R. n. 16 del 1996, art. 45 ter, come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006, secondo cui “la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” deve essere coordinato con la stessa L.R. n. 14 del 2006, art. 49, che disciplina tempi e modi del recepimento della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che “Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui alla L.R. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’art. 43, della presente legge, provvede l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale Delib. sul recepimento della parte economica del contratto”;

2.5. la disposizione smentisce la tesi dell’immediata diretta applicabilità della contrattazione nazionale perchè, pur prevedendo termini sollecitatori, richiede comunque un atto deliberativo dell’amministrazione regionale, evidentemente finalizzato a consentire la valutazione della compatibilità della contrattazione nazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con le disponibilità economiche e finanziarie dell’ente;

2.6. diversamente interpretata la norma risulterebbe priva di senso logico, perchè non ci sarebbe stato bisogno alcuno di prevedere un intervento degli organi regionali ove il legislatore avesse voluto operare un rinvio dinamico alla contrattazione collettiva nazionale e prescindere da qualsiasi intervento della Regione nella negoziazione della disciplina contrattuale del rapporto intercorrente con il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;

2.7. l’interpretazione della L.R. n. 16 del 1996, va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratti collettivi nazionali stipulati dall’ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perchè il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46, ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale;

2.8. della L.R. Sicilia n. 10 del 2000, artt. 24 e segg., con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l’art. 28, comma 3, stabilisce che “I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonchè l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa”;

2.9. seppure dette norme non vengano direttamente in rilievo nella fattispecie, nella quale non rilevano neppure del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45, erroneamente richiamati dalla Corte territoriale, va detto che sia la L.R. n. 10 del 2000, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, pongono quale requisito imprescindibile la previa individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri e dei limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione, principio che deve orientare anche nella soluzione della questione qui controversa e che esclude l’invocata forza cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato, rispetto alla quale la Regione Sicilia, in quanto estranea alla conclusione del contratto, non è stata posta in condizione di verificare la compatibilità con i vincoli di bilancio;

3. in via conclusiva, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto richiamati nei punti che precedono e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

4. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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