Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31383 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 05/12/2018), n.31383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24620 – 2017 R.G. proposto da:

AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI – c.f. (OMISSIS) – (successore ex

lege dell’ “Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”) –

Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, in persona del direttore,

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

VALTELLINA GIOCHI s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, B.A. – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliati in Roma, al viale Trastevere, n. 209,

presso lo studio dell’avvocato Generoso Bloise che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Tarabini Giuseppe li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della corte d’appello di Milano n. 1529/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 settembre 2018 dal consigliere dott. Abete Luigi,

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

L’ “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – Direzione Territoriale della Lombardia – Sezione distaccata di Sondrio” ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, contestava a B.A., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della “Valtellina Giochi” s.r.l., l’illecito amministrativo di cui all’art. 110, comma 9, lett. a), b), c) e d), t.u.l.p.s., con atto n. (OMISSIS) del 12.7.2013 inoltrato a mezzo posta in data 15.7.2013 e ricevuto, dal B., in data 18.7.2001, dalla “Valtellina Giochi” s.r.l., in data 22.7.2013.

Con ordinanza n. 5242 del 22.1.2015 l'”Agenzia” ingiungeva ad B.A. ed alla “Valtellina Giochi” s.r.l. il pagamento della sanzione pecuniaria.

Con ricorso al tribunale di Sondrio la “Valtellina Giochi” s.r.l. e B.A. proponevano opposizione.

Deducevano, tra l’altro, che la contestazione della violazione non era stata indirizzata tempestivamente alle parti coinvolte (cfr. ricorso, pag. 2).

Chiedevano quindi annullarsi l’ordinanza – ingiunzione di pagamento.

Si costituiva l'”Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

Con sentenza n. 49/2016 il giudice adito rigettava l’opposizione.

Interponevano appello la “Valtellina Giochi” s.r.l. e B.A..

Resisteva l'”Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

Con sentenza n. 1529/2017 la corte d’appello di Milano accoglieva il gravame, annullava l’ordinanza – ingiunzione n. 5242 del 22.1.2015 e condannava l’appellata alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte distrettuale che la contestazione dell’illecito amministrativo era stata operata tardivamente.

Evidenziava segnatamente, per un verso, che non si era fatto luogo alla contestazione immediata; per altro verso, che l’atto recante la contestazione era stato consegnato per la notifica in data 15.7.2013, entro il termine, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, di 90 giorni a decorrere dal 16.4.2013, dì di accertamento dell’infrazione; per altro verso ancora, che l’atto recante la contestazione era stato notificato ad B.A. in data 18.7.2013 ed alla “Valtellina Giochi” s.r.l. in data 22.7.2013, ovvero allorchè il termine di 90 giorni, L. n. 689 del 1981, ex art. 14, era già decorso.

Evidenziava infine che il termine della legge n. 689 del 1981, ex art. 14, era prefigurato nell’interesse del destinatario, sicchè occorreva aver riguardo, ai fini del riscontro della sua osservanza, alla data di notifica dell’atto al destinatario.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso I’ “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “Valtellina Giochi” s.r.l. e B.A. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, dell’art. 149 c.p.c., comma 3 e della L. n. 890 del 1982, art 4.

Deduce che la corte di merito ha disatteso il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica degli atti, come delineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 447/2002; che invero a tale principio soggiace anche l’atto di contestazione L. n. 689 del 1981, ex art. 14, della di violazione amministrativa.

Il ricorso è fondato e va accolto.

E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte dalla ricorrente puntualmente richiamato (cfr. ricorso, pag. 6).

Ovvero all’insegnamento per cui il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell’atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio – non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del destinatario a non essere impedito nell’esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo (cfr. Cass. sez. un. 17.5.2017, n. 12332; nella specie, la S.C. ha ritenuto conseguire l’interruzione del termine di decadenza del potere di accertamento e contestazione in materia di intermediazione finanziaria alla mera spedizione a mezzo posta dell’atto di contestazione degli addebiti, e non al momento in cui il destinatario ne aveva avuto effettiva conoscenza).

Va debitamente soggiunto che la data di decisione della sentenza n. 19143 dell’1.8.2017 di questa Corte, sentenza richiamata in memoria dai controricorrenti, è antecedente alla data di decisione della surriferita sentenza delle sezioni unite.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1529/2017 della corte d’appello di Milano va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 1529/2017 della corte d’appello di Milano; rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA