Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3138 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3138 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARLOT ALESSANDRO EDILIO e COCCIA PAOLA,

elettivamente

domiciliati in Roma, via Zanardelli n.63 (studio
Avv.Fabrizio Palmacci) e rappresentati e difesi per
procura in calce al ricorso dall’Avv.Orfeo Palmacci.
-ricorrenticontro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata.
-controricorrente-ricorrente incidentale-

Data pubblicazione: 12/02/2014

avverso la sentenza n.560/39/06 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio-sezione distaccata di
Latina, depositata il 30.12.2006;

udienza del giorno 11.12.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe, il quale, opponendosi
alla richiesta di rinvio, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe,

la

Commissione Tributaria Regionale del Lazio- sezione
staccata di Latina, rigettava sia l’appello proposto da
Alessandro Carlot e Coccia Paola sia l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo
grado che aveva accolto il ricorso proposto dai
contribuenti relativamente al maggior reddito da
partecipazione (conseguente alla verifica effettuata
nei confronti della CEDACON s.a.s. di Trillò Vincenzo)
mentre lo aveva rigettato relativamente all’accertato
maggior reddito da lavoro autonomo.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Il Giudice di appello, con la sentenza impugnata,
rilevato che alla stessa data era già stato discusso
l’appello proposto nei confronti della Società e che lo
stesso era stato rigettato, rigettava, di conseguenza,
l’appello proposto dall’Ufficio riguardante il reddito

Carlot e Coccia erano soci al 50%.
Con riguardo all’appello, avente ad oggetto
l’accertamento del maggior reddito da lavoro autonomo,
la Commissione Tributaria Regionale rilevava che la
sentenza di primo grado era condivisibile per cui non
si ravvisavano motivi per pervenire ad una diversa
soluzione.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione, affidato ad unico motivo, Alessandro
Edilio Carlot e Paola Coccia non resistito dall’Agenzia
delle Entrate non avendo la stessa svolto alcuna
attività difensiva.
Ha,

altresì,

proposto autonomo ricorso per

cassazione, affidato anch’esso ad unico motivo, Agenzia
delle Entrate.
Chiamati all’udienza del giorno 11.5.2010 i due
ricorsi sono stati riuniti da questa Corte con
contestuale ordinanza.
Alla successiva udienza del 13.6.2013 la causa è

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da partecipazione nella considerazione che i sig.ri

stata nuovamente rinviata non essendo stato comunicato
l’avviso di udienza al difensore dei ricorrenti Carolt
Alessandro e Coccia Paola.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

1.Con unico motivo -afferente violazione e falsa

all’art.61 del d.lgs. 54671992 e dell’art.132 c.p.c.,
in relazione all’art.1 d.lgs. 556/1992, in relazione
all’art.360 n. 3 c.p.c.- i contribuenti denunziano la
sentenza impugnata per essere motivata esclusivamente
per relationem alla sentenza della C.T.P. senza
riportarla e senza esporre i motivi di fatto e di
diritto sui quali la decisione sarebbe fondata.
2.Eguale motivo di ricorso viene svolto
dall’Agenzia dell’Entrate avverso il capo di sentenza
ad essa sfavorevole. Deduce, infatti, l’Agenzia, ai
sensi dell’art.360 n.4 c.p.c., la violazione
dell’art.132 c.p.c. con difetto assoluto di motivazione
e motivazione apparente per essersi riportata la C.T.R.
integralmente alla sentenza di appello relativa
all’accertamento svolto nei confronti della società
senza esplicitare minimamente le ragioni della
conferma.
3.Va rilevata d’ufficio

la non integrità del

contraddittorio (non risultando la partecipazione al

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applicazione dell’art.36 d.lgs. 546/1992 in relazione

giudizio della società in accomandita semplice), e
dichiarata la nullità dell’intero giudizio con rinvio
alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno
affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla

persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917
del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili e indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente
sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui
si prospettino questioni personali.
4. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi,
non avendo tale controversia per oggetto la singola
posizione debitoria dei ricorrenti, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto impositivo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario
originario e relativa necessità d’integrazione, essendo

5

base delle determinazioni sui redditi delle società di

il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti
i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio (sent. n. 14815 del 2008).
5.Questa Corte ritiene che il rilievo del difetto

della Società, litisconsorte necessario, debba
prevalere sulle censure mosse da entrambe le parti
alla sentenza impugnata e che tale rilievo, omesso da
parte dei giudici di merito, debba essere compiuto
pertanto in questa sede, essendo la Corte medesima
dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le
ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o
proseguito (Sez. 5^, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010).
6. La ritenuta nullità delle intere fasi di merito
comporta che, pronunziando sul ricorso principale e su
quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere
cassata e restano, inoltre, travolte anche le sentenze
di primo grado, con rinvio alla C.T.P. di prime cure
affinché provveda a decidere la controversia previa
integrazione del contraddittorio.
7. La novità della soluzione della lite rispetto alla
data di proposizione del ricorso induce a compensare
integralmente tra le parti le spese processuali di
tutti i gradi del giudizio.

6

d’integrità del contraddittorio, per mancata presenza

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Al

9wt,

5
MATERIA TRIBUTARIA

N. 131 T.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui

ricorsi, cassa la sentenza

impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e
rinvia alla Commissione tributaria provinciale di
Latina.

gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 11.12.2013.

Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i

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