Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3138 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.07/02/2017),  n. 3138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29612-2014 proposto da:

S.J.P., S.I.M.,

S.A. che agiscono in qualità di soli eredi di

S.L., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO LUCCHESE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSNI SPA elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA

27 presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITTORIO GELPI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

contro

FRATELLI G. DI N. E A. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1548/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato DANIELA TERRINONI per delega;

udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.J.P., nella qualità di tutore del padre S.L., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Como G.N. e Fratelli G. s.a.s. di N. e A., rispettivamente conducente e proprietario dell’autoveicolo che aveva investito S.L. mentre portava a mano la propria bicicletta, nonchè Unipol s.p.a., chiedendo il risarcimento del danno.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello S.J.P., nella qualità di cui sopra. Si costituì la società assicuratrice chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 23 aprile 2014 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che la vittima aveva attraversato una via trafficata al di fuori delle strisce pedonali (anche se la difesa aveva tentato di sostenere che la distanza dall’attraversamento fosse molto prossima, ma non si poteva contare su esatte misurazioni), a passo veloce e con lo sguardo rivolto nella direzione opposta rispetto a quella percorsa dal veicolo investitore procedente a velocità moderata (l’attraversamento era avvenuto in diagonale o in perpendicolare rispetto all’asse stradale), in condizioni (erano le ore 18:00) di semioscurità e di traffico intenso, sicchè il S., che proveniva dal lato opposto rispetto alla corsia di marcia dell’autovettura, non era immediatamente visibile, anche per la presenza di altre auto che provenivano dal senso inverso di marcia. Aggiunse che l’investitore, alla stregua di quanto dichiarato dal teste A., non poteva aver avvistato la vittima ad una distanza superiore a trenta metri e che aveva posto in essere una manovra di emergenza, sterzando a destra per evitare il S. e andando a collidere con la ruota anteriore sullo sterrato oltre il ciglio della strada. Concluse quindi nel senso della colpa esclusiva del pedone nella causazione del sinistro, così come affermato dal giudice di prime cure.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione S.J.P., S.I.M. e S.A., nella qualità di eredi di S.L., sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso Unipol SAI Assni s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte posto a fondamento della propria decisione il fatto della sussistenza del traffico, non risultante dagli atti, ed il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte omesso di considerare le testimonianze A. e F., che privano la motivazione dell’elemento dell’intenso traffico.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte posto a fondamento della propria decisione l’impossibilità di misurare la distanza tra punto di attraversamento e le strisce pedonali, laddove tale circostanza risulta dagli atti (fornendo così una motivazione apparente – l’attraversamento del pedone avvenne a soli nove metri dopo le strisce), ed il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte omesso di considerare la distanza del pedone dalle strisce.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte posto a fondamento della propria decisione, consistente nella prospettazione di un dubbio circa le modalità di attraversamento (la direttrice), l’equivalenza fra la dichiarazione extraprocessuale e due testimonianze di segno opposto, senza spiegare la ragione, ed il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte omesso di considerare un fatto riferito dai due testimoni e tale da escludere il dubbio di cui sopra.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte considerato che il passo sostenuto del pedone non costituiva violazione del codice della strada, non avendo considerato che avendo il S. la bicicletta non era egli diretto a prendere l’autobus e non avendo ammesso le testimonianze richieste e la consulenza tecnica.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte ammesso le richieste di prova testimoniale con riferimento alle condizioni di illuminazione, ed il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte omesso di considerare la consulenza di parte ove si specificava la rispondenza ai criteri di legge dell’illuminazione.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo incomprensibile perchè la Corte abbia affermato che siccome il teste A. aveva avvistato il pedone a trenta metri di distanza, anche il G. lo avrebbe avvistato a tale distanza, ed il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè l’ A., a differenza del G., aveva rallentato e fatto passare il pedone.

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 183 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere disposto una consulenza tecnica cinematica, in quanto i calcoli elaborati dall’appellante non erano volti a stabilire la velocità del veicolo investitore, ma a dimostrare l’avvistabilità del pedone e l’evitabilità del sinistro (la motivazione risultava così apparente).

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver considerato nella loro interezza le dichiarazioni testimoniali a proposito di dove fosse diretto lo sguardo del S., ed il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver considerato che i testimoni non avevano dichiarato che il S. aveva mantenuto lo sguardo rivolto alla sua sinistra.

9. Con il nono motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto dalla manovra di emergenza era possibile ricavare conseguenze diverse da quelle ricavate dalla Corte, e cioè la disattenzione del conducente del mezzo investitore.

10. Il ricorso è inammissibile. Esso è carente del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa. Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (fra le tante da ultimo Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926). Il ricorso tace completamente sullo svolgimento della vicenda processuale e, pur affermando che non ricorrerebbero i presupposti di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., non dà conto del contenuto della motivazione della sentenza di primo grado.

10.1 Sono inoltre inammissibili i singoli motivi di ricorso. Le denunce di vizio motivazionale sono inammissibili sotto più profili. In primo luogo, come si evince dalla decisione di primo grado allegata con il controricorso, il rigetto della domanda risulta fondato sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata. Il giudice di primo grado, così come quello di secondo grado, ha accertato che il S. intraprendeva l’attraversamento della sede stradale fuori delle strisce pedonali e con il passo veloce, con lo sguardo rivolto verso la direzione opposta a quella percorsa dal G., il quale a sua volta procedeva a velocità moderata e cercava di evitare l’impatto con manovra brusca. I motivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sono quindi inammissibili (art. 348-ter c.p.c., u.c.). In secondo luogo le denunce di vizio motivazionale non attengono all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ma alla mera omessa o incompleta valutazione di risultanze istruttorie, se non ad una vera e propria rivisitazione del merito, preclusa nella presente sede di legittimità.

10.2. Sono anche inammissibili le censure per violazione di legge. Sotto le spoglie della denuncia di un errore di diritto i motivi mirano, in realtà, a censurare l’accertamento di fatto del giudice di merito, o comunque profili inerenti alle risultanze istruttorie (richiamando in talune occasioni il vizio di motivazione apparente sol perchè tali risultanze non sarebbero state adeguatamente valutate, e non quale carenza della motivazione quale elemento costitutivo dell’atto giurisdizionale).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 2.625,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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