Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31379 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21270/2014 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 58,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE PORDENONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FULVIA BRESSAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 517/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/03/2014 r.g.n. 61/2011;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 21 novembre 2013 – 3 marzo 2014 numero 517 la Corte d’Appello di Trieste riformava la sentenza del Tribunale di Pordenone e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da L.P., dipendente del Comune di Pordenone con profilo di “farmacista collaboratore”, inquadrata in categoria D – posizione economica D1, per l’accertamento del diritto all’inquadramento nella posizione economica D4.

A fondamento della decisione la Corte territoriale esponeva che la disciplina del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (in prosieguo: CCRL) del 26 novembre 2004 – a tenore della quale i laureati specialisti di tipo professionale erano inquadrati nella categoria D, posizione economica D4 – era stata innovata dal CCRL 7 dicembre 2006 (art. 35, commi 8 e 9), che prevedeva il loro inquadramento nella posizione economica D1.

L’art. 35, comma 8, del medesimo CCRL disponeva che il nuovo sistema di inquadramento si applicasse ai laureati specialistici assunti a seguito di un concorso indetto dopo la stipula del CCRL.

Il comma 9, prima parte, prevedeva che i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del nuovo CCRL rimanessero soggetti al sistema di classificazione all’epoca vigente; la seconda parte del comma 9, si occupava del caso dei lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo ma all’esito di un concorso bandito prima di tale momento, stabilendo che in tal caso il vecchio sistema di classificazione rimanesse valido per i “vincitori” di concorso.

In sintesi, le disposizioni applicavano rigorosamente il principio tempus regit actum, secondo cui la disciplina del contratto di lavoro è quella vigente al momento della sua conclusione, con l’unica eccezione dei vincitori di un concorso indetto prima della stipula del CCRL.

La norma contrattuale riservava tale trattamento ai soli vincitori di concorso e non ai semplici “idonei”, assunti a seguito di scorrimento della graduatoria: tale distinzione trovava ragione nel fatto che per i soggetti dichiarati idonei il diritto ad essere assunti non sorge al momento dell’approvazione della graduatoria ma soltanto nel momento in cui l’ente pubblico discrezionalmente decida di coprire un posto vacante mediante lo scorrimento della graduatoria.

Il diritto della L. ad essere assunta era sorto solo per effetto e nel momento della decisione del Comune di scorrere la graduatoria, equiparabile ad una nuova procedura, momento successivo all’entrata di vigore del nuovo CCRL.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza L.P., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese il COMUNE DI PORDENONE con controricorso.

Il PM ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memoria

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1362 c.c. (rectius: art. 1363), artt. 1364,1365,1367 c.c., in relazione dell’art. 35, commi 8 e 9 CCRL 7 dicembre 2006.

Si censura la sentenza impugnata per non essere partita dall’esame del testo letterale del comma 8, dell’art. 35 CCRL e dal confronto con il testo del comma 9, operando, piuttosto, in senso inverso.

La parte ricorrente ha assunto la mancata applicazione del canone interpretativo di cui all’art. 1363 c.c..

Ha dedotto che dalla lettura dell’art. 35, comma 8, si evinceva come la nuova posizione economica si applicasse al personale assunto a seguito di concorsi indetti successivamente alla data di stipulazione del CCRL; non si trattava, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, dell’applicazione del criterio generale per cui il contratto individuale di lavoro è regolato dalla contrattazione vigente nel momento della sua conclusione ma di un criterio diverso, secondo il quale il discrimen temporale è costituito dalla data di indizione del concorso cui aveva partecipato il personale assunto.

Ciò in virtù del principio secondo il quale il bando di concorso costituisce lex specialis per la individuazione dei profili professionali richiesti e delle relative posizioni economiche.

Dalla previsione del comma 8, discendeva a contrariis che il precedente inquadramento trovava applicazione al personale assunto a seguito di concorsi indetti prima della stipulazione del CCRL.

Il criterio necessario e sufficiente per determinare il regime contrattuale applicabile era quello previsto dell’art. 35, comma 8; il comma 9, non poteva che essere stato introdotto per evitare dubbi interpretativi e del resto esso non menzionava in alcun modo gli idonei del concorso.

A sostegno del proprio convincimento la Corte territoriale affermava che una diversa interpretazione avrebbe reso inutile l’ultima parte del comma 9; tuttavia il criterio di interpretazione di cui all’art. 1367 c.c., poteva utilizzarsi solo in via suppletiva mentre il giudice dell’appello aveva ritenuto il testo della norma assolutamente chiaro.

In ogni caso il criterio della interpretazione conservativa del contratto non risolveva l’ambiguità interpretativa; se le parti contrattuali avessero voluto distinguere i vincitori del concorso dagli idonei sarebbe stato inutile prevedere la disciplina applicabile ai soggetti assunti a tempo indeterminato dopo la stipula del CCRL.

Ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso.

Giova premettere che non trattandosi di contratto collettivo nazionale questa Corte non può procedere alla interpretazione diretta delle clausole – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – ma può unicamente verificare la violazione dei canoni di ermeneutica dei contratti, nei limiti in cui detta violazione è dedotta in ricorso.

L’art. 35 del CCRL 7 dicembre 2006 ai commi 8 e 9, rispettivamente prevede:

“8. I laureati specialistici, il cui profilo prevede l’iscrizione ad un albo professionale, assunti a seguito dell’espletamento di concorsi indetti successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, sono inquadrati nella categoria D, posizione economica D1.

9. Restano ferme le precedenti modalità di inquadramento per il personale di cui al comma 8 che risulti già assunto a tempo indeterminato alla data di stipulazione del presente contratto o che sia vincitore di un concorso indetto antecedentemente a tale data per il medesimo profilo”.

Tale essendo il testo della norma contrattuale, si osserva che la Corte di merito non ha disatteso il canone della interpretazione letterale, come assunto con il ricorso, avendo piuttosto valorizzato la lettera del comma 9 dell’art. 35 del CCRL, nella parte in cui prevede la salvezza della precedente disciplina di inquadramento per la sola posizione dei “vincitori” del concorso indetto anteriormente alla stipula del contratto collettivo, che letteralmente si distingue rispetto alla posizione degli “idonei” – non vincitori del medesimo concorso.

Tale diversità si sostanzia nella differenza dei presupposti del diritto alla assunzione, nascente per i vincitori dalla approvazione della graduatoria e per gli idonei dal momento della eventuale decisione dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria per le assunzioni (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 21/03/2018, n. 7054; 21.12.2007 n. 27126; 05 marzo 2003 n. 3252).

Nè sussiste violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., giacchè la sentenza impugnata ha proceduto ad una lettura congiunta delle disposizioni dell’art. 35, commi 8 e 9, mentre è piuttosto la parte ricorrente a sostenere che l’intera disciplina sia ricavabile unicamente dal comma 8.

La censura di violazione degli artt. 1364 e 1365, esposta nella rubrica del motivo, non risulta sviluppata nella esposizione delle ragioni di censura.

Da ultimo, non risulta illegittimo il ricorso nella sentenza impugnata al criterio ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., quale mero argomento di conferma della interpretazione accolta dal giudicante, al fine di fugare per tale via un dubbio meramente ipotetico.

Le censure svolte sono pertanto infondate.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA