Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31378 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19547/2014 proposto da:

F.F., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PASQUALE MOSCA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10522/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2014 r.g.n. 3855/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 4 dicembre 2013- 7 febbraio 2014 n. 10522 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande proposte dalle odierne parti ricorrenti – funzionari professionisti, tecnico scientifici e di ricerca dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali, laureati – per l’accertamento del proprio diritto a vedersi attribuita una “distinta disciplina” nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale di comparto ed al risarcimento del danno alla professionalità e da perdita di chances.

A fondamento della decisione la Corte territoriale, richiamati il quadro normativo e la disciplina dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, affermava non sussistere una posizione di diritto soggettivo dei dipendenti, non essendo stata definita dalla contrattazione collettiva alcuna “distinta disciplina”.

Aggiungeva che neppure era chiaramente individuato dalle norme di legge il personale beneficiario di detta disciplina, in quanto la indicazione delle professionalità contenuta dalla normativa del pubblico impiego doveva essere integrata dalla valutazione dell’ulteriore presupposto della “posizione di elevata responsabilità”.

Alcun inadempimento poteva, dunque, configurarsi in capo al Ministero.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 41, si limitava a prevedere un potere di indirizzo nei confronti dell’Aran e non nei confronti delle organizzazioni sindacali.

La questione di causa era affine a quella della istituzione dell’area della vice dirigenza del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 17 bis, per la quale era intervenuta una norma di interpretazione autentica e la Suprema Corte aveva escluso trattarsi di disciplina auto-applicativa.

Non era configurabile, pertanto, il diritto delle parti al risarcimento del danno o al pagamento di differenze retributive; gli stessi ricorrenti, del resto, quantificavano il danno e le differenze di retribuzione facendo riferimento al trattamento economico previsto dalla contrattazione di altro comparto (comparto Enti Pubblici), con ciò riconoscendo la necessità dell’intervento di una disciplina contrattuale.

Da ultimo era inammissibile la domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi, ai sensi dell’art. 2043 c.c., formulata per la prima volta in appello.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i dipendenti in epigrafe indicati, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 59 del 1997, art. 11, comma 4, lett. d) e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45 (come modificato dal D.Lgs. n. 396 del 1997, art. 1, comma 1) recepito nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2 (poi modificato dalla L. n. 229 del 2003, art. 14, comma 2 e del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 54).

Violazione e falsa applicazione delle norme del CCNL 1998/2001, art. 13, del CCNL 2006/2009, art. 37, del CCNL 21 giugno 2001, di interpretazione autentica dell’art. 13 del CCNL 1998/2001.

Hanno censurato la sentenza impugnata per avere desunto la assenza di un diritto soggettivo alla previsione di una “disciplina separata” dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 54, che (sostituendo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2) stabiliva la possibilità e non più l’obbligo delle amministrazioni di istituire nei comparti di contrattazione apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità; hanno dedotto che la norma non aveva portata retroattiva.

Hanno assunto che il fatto che le norme di legge – e le disposizioni della contrattazione collettiva successivamente intervenute – non fossero direttamente applicabili non significava che il soggetto giuridico obbligato a dettare la disciplina andasse esente da responsabilità per la sua mancata attuazione.

Le disposizioni erano diverse, contrariamente a quanto si assumeva nella sentenza impugnata, da quelle introdotte per la vice-dirigenza: queste ultime avevano demandato alla contrattazione collettiva la stessa istituzione della categoria della vice-dirigenza; invece per le figure professionali in considerazione la normativa sul pubblico impiego aveva direttamente istituito una sezione separata della contrattazione, che le parti collettive erano obbligate ad attuare, come riconosciuto dal CCNL di interpretazione autentica del 21 giugno 2001 e dall’art. 37, comma 1, CCNL MINISTERI 2006/2009.

L’obbligazione gravava in solido sui soggetti della contrattazione collettiva ovvero l’amministrazione – tramite L’ARAN che la rappresentava – e le organizzazioni sindacali, in favore dei lavoratori-destinatari della disciplina.

D’altra parte nel comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI era stata introdotta una disciplina dei professionisti dipendenti, che costituiva un naturale riferimento per i contratti collettivi di altri comparti.

Il Ministero dei beni culturali era un’articolazione direttamente riferibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 41, conferiva incisivi poteri di direzione nei confronti dell’ARAN; il Ministero sarebbe stato comunque responsabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, in quanto l’Avvocatura dello Stato non aveva sollevato nella prima udienza l’eccezione del suo difetto di legittimazione passiva.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115,167 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Motivazione carente ed illogica. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione della L. n. 59 del 1997, art. 11, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, modificato dalla L. n. 229 del 2003, art. 14.

Hanno censurato la sentenza per aver respinto la domanda anche sul rilievo che le norme di legge ed i successivi contratti collettivi non individuavano le figure professionali destinatarie della “distinta disciplina”, dovendo essere ulteriormente specificate le posizioni di “elevata responsabilità”.

Hanno esposto di avere allegato in modo circostanziato il possesso del suddetto requisito, chiedendo in merito l’ammissione della prova testimoniale; tali circostanze non erano state contestate dal Ministero nella prima difesa utile e comunque, diversamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare le relative istanze istruttorie. D’altro canto, trattandosi di dipendenti laureati ed appartenenti alle posizioni apicali -(C3 e C3 super dell’area C)- la elevata responsabilità derivava dalla posizione ordinamentale, che era immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

In subordine, la interpretazione secondo cui la posizione di “elevata responsabilità” costituiva un autonomo ed ulteriore requisito per avere diritto alla “disciplina separata” non era corretta, come si desumeva dalla sentenza di questa Corte numero 4253/2005. Tale ulteriore requisito era richiesto per le sole figure professionali caratterizzate da compiti di direzione ma non aventi specifiche competenze professionali, derivanti da abilitazioni o da specializzazioni tecnico scientifiche.

Con il terzo motivo si assume – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione della L. n. 59 del 1997, art. 11, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45 – recepito nel Testo Unico n. 165 del 2001, art. 40, comma 2 e modificato dalla L. n. 229 del 2003, art. 14, comma 2 – D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 54, art. 2043 c.c., art. 112 c.p.c..

Si censura la statuizione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per violazione di interessi ex art. 2043 c.c., in quanto nuova, deducendo che si trattava di una diversa qualificazione giuridica della medesima domanda, qualificazione che spettava al giudice alla stregua del petitum sostanziale.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Questo il quadro normativo.

– In attuazione della delega conferita dalla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, art. 1, ha sostituito il testo del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45, stabilendo che:

“Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto”.

– La previsione è stata successivamente recepita nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2, ultimo periodo.

– La L. 29 luglio 2003, n. 229, art. 14, comma 2, ha disposto la sostituzione alla parola “oppure” con le seguenti:

“e per gli archeologi e gli storici dell’arte aventi il requisito di cui alla L. 7 luglio 1988, n. 254, art. 1, comma 3, nonchè per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all’art. 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti”.

– Da ultimo il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 54, ha così sostituito il testo in considerazione:

“Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità “.

La disciplina sopra indicata è rimasta inattuata.

Invero:

– Il CCNL comparto Ministeri 1998-2001, pur prevedendo una “separata area” dei dipendenti professionisti e tecnico-scientifici (art. 13, comma 1, e dichiarazione congiunta n. 4), ne rimandava la definizione ad apposita contrattazione integrativa, previa individuazione delle figure professionali destinatarie da parte di una Commissione paritetica ARAN-sindacati, che avrebbe dovuto terminare i lavori entro il 30 aprile 1999 (art. 37) ma che non ha raggiunto un accordo.

– Il CCNL del comparto ministeri per il quadriennio 2002-2005, non ha attuato l’area professionale, ma ne ha, all’art. 10, rinviato l’attuazione al successivo contratto 2006-2009.

– Nemmeno tale contratto ha attuato la disciplina, prevedendo che si sarebbe tenuta un’ ulteriore sessione contrattuale.

Alla luce delle previsioni, di legge e di contratto, sopra indicate, appare evidente che alcun diritto alla applicazione di una “disciplina separata” poteva sorgere in favore dei dipendenti del comparto Ministeri, per mancata determinazione dei relativi contenuti.

Non può, invece, configurarsi una responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti per la mancata introduzione della “disciplina separata”, come si sostiene con il primo motivo di ricorso e ciò a prescindere dalla questione, oggetto del secondo motivo di ricorso, della individuazione o meno da parte della normativa sul pubblico impiego delle figure professionali specifiche beneficiarie della “disciplina separata”.

La vicenda è analoga, contrariamente a quanto assumono ricorrenti, alla prevista e non attuata istituzione dell’area della vice-dirigenza, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 bis (inserito dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, art. 7, comma 3 e poi abrogato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135).

I ricorrenti fanno appello alla differenza terminologica delle due previsioni normative a confronto giacchè:

– il richiamato art. 17 bis demandava alla contrattazione collettiva la disciplina “dell’istituzione” e, dunque, in primo luogo la stessa istituzione della categoria della vice-dirigenza (come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14656 del 2011);

– l’art. 40, comma 2, del medesimo D.Lgs., rimette, invece, alla contrattazione collettiva semplicemente di stabilire (“sono stabilite”) la disciplina distinta dei professionisti e funzionari tecnico scientifici.

La differenza terminologica sopra evidenziata, lungi dall’indicare una obbligazione delle parti a contrarre (avente ad oggetto la “disciplina distinta”) come sostengono i ricorrenti, trova la sua logica spiegazione nella diversità del procedimento di contrattazione.

Per la vice-dirigenza era prevista la istituzione di un’ “area” della contrattazione – al pari della dirigenza – sicchè la attuazione dell’art. 17 bis, richiedeva in limine la definizione dell’area attraverso un accordo-quadro, per quanto disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2 e secondo le procedure ivi indicate.

Per le figure professionali qui in considerazione non si è disposta la costituzione di un’ “area” della contrattazione ma semplicemente la adozione di una “disciplina distinta” nell’ambito del contratto collettivo di comparto sicchè non era necessario un preventivo accordo-quadro (di istituzione di un’area di contrattazione).

Tanto chiarito, deve affermarsi la autonomia della contrattazione collettiva nella individuazione della “distinta disciplina” delle figure professionali in questione, come già osservato dalle Sezioni Unite, nella sentenza 05/07/2011 14656 sopra citata, in riferimento all'”area” della vice-dirigenza.

Del resto questa Corte nell’esaminare la “distinta disciplina” che è stata stabilita dalla contrattazione collettiva del diverso comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ha già affermato che sulla base del quadro normativo di fonte legale la contrattazione collettiva era libera di recepire una nozione più o meno ampia di “professionisti” (Cass. sez. lav. 19.11.2008 n. 29828) e che la norma sulla “distinta disciplina”, nella sua genericità, costituisce una delega molto ampia alle parti collettive, che non predetermina in maniera dettagliata i limiti della specialità della disciplina contrattuale e neanche, in particolare, richiede moduli classificatori del tutto distinti da quelli del restante personale (Cass. sez. lav. 01.03.2005 n. 4253).

Tale autonomia presuppone necessariamente, a monte, la possibilità che le parti della contrattazione non raggiungano un accordo, come nella specie avvenuto.

Non conduce a diverse conclusioni il potere di indirizzo che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti dell’ARAN ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 41.

Come osservato dalle Sezioni Unite nell’arresto n. 14656 del 2011 più volte citato, tale potere si inserisce in un rapporto di mandato tra le pubbliche amministrazioni e l’ARAN al quale sono estranei non solo le associazioni sindacali dei dipendenti, quali controparti contrattuali ma anche i dipendenti stessi.

Se quindi l’atto di indirizzo vale a regolare i rapporti tra rappresentato (le pubbliche amministrazioni) e rappresentante (l’ARAN), i dipendenti pubblici, che costituiscono la controparte contrattuale rappresentata dalle associazioni sindacali dei lavoratori, estranei al rapporto di mandato della parte pubblica, non hanno alcuna situazione tutelata per orientare l’attività di indirizzo in un senso piuttosto che in un altro.

Ciò non toglie che situazioni soggettive tutelate possano sorgere già prima della stipulazione del contratto collettivo vuoi per responsabilità precontrattuale, vuoi per condotta antisindacale o discriminatoria; ma esse atterrebbero alle relazioni intersoggettive tra le parti in sede di trattative contrattuali.

Per le considerazioni sopra svolte neppure è configurabile una posizione soggettiva dei dipendenti tutelata a livello di interesse legittimo, come già ritenuto da questa Corte in riferimento alla mancata istituzione dell’area della vice-dirigenza (Cass. sezione lavoro 06/02/2018, n. 2829; 06/11/2018 n. 28247). Da ciò deriva il difetto di interesse degli attuali ricorrenti all’esame del terzo motivo di ricorso, dal cui accoglimento non potrebbe comunque derivare la cassazione della sentenza.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro 8.000 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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