Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31377 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14642/2014 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA BRESCHI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PISTOIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1411/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/12/2013 r.g.n. 486/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 5 dicembre 2013 numero 1411, riformava la sentenza del Tribunale di Pistoia; per l’effetto rigettava la domanda di M.S., dipendente del Comune di Pistoia, inquadrato nella categoria C, posizione economica C4, come ispettore cimiteriale, per l’accertamento del proprio diritto alla progressione economica nella posizione economica C5 e per la condanna della amministrazione al risarcimento del danno derivato dal mancato riconoscimento della progressione ovvero – in via subordinata – dalla perdita delle chances di conseguirla.

La Corte territoriale premetteva che la progressione era prevista soltanto per i primi 41 classificati nella relativa selezione mentre il M. si era classificato 135^ su 143 aspiranti.

Il Comune di Pistoia non era venuto meno all’obbligo di correttezza nella compilazione della scheda di valutazione del dipendente, del 25 maggio 2006; al giudice non era consentito, invece, ingerirsi nelle valutazioni di merito compiute dal datore di lavoro.

In particolare – come anticipato dal Comune al M. con la nota di risposta del 20 giugno 2006 – i punteggi attribuiti per la voce “grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e partecipazione effettiva all’esigenza di flessibilità” (9/15) e per la voce “iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro” (6/15) trovavano ragione in specifici episodi.

Il teste B. aveva riferito sua ridotta disponibilità a partecipare ai processi innovativi del servizio cimiteriale, cui era assegnato. Il teste MA. aveva spiegato che il M. era stato per lungo tempo in posizione decentrata presso la USL, operando in autonomia e che quando vi era stata la riorganizzazione del servizio aveva mostrato qualche difficoltà ad inserirsi in una struttura organizzata gerarchicamente, chiedendo ed ottenendo, poi, il passaggio ad altra collocazione.

Il Tribunale aveva sottovalutato alcuni fatti emersi dall’istruttoria, come l’alterco tra il M. e la figlia di un defunto e la sua resistenza a lasciare libera la stanza occupata o comunque aveva compiuto valutazioni riservate al datore di lavoro, giudicando di poca rilevanza la sua ridotta disponibilità a partecipare al processo di riorganizzazione del servizio.

Non poteva condividersi la tesi che mirava a precludere all’ente-datore di lavoro una qualsiasi valutazione meritocratica estremizzando l’obbligo di motivazione e comparazione con tutte le figure presenti in azienda.

Del tutto apodittica nella motivazione della sentenza appellata era la conclusione che il M. avesse il 100% di possibilità di collocarsi tra i primi 41 nominativi per i quali era prevista la progressione orizzontale, alla quale il Tribunale sembrava pervenire con la negazione della validità delle prove selettive, che erano state svolte con le modalità pattuite in sede di contrattazione decentrata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso M.S., articolato in quattro motivi, cui il Comune di Pistoia non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per errata identificazione della sentenza oggetto di appello.

Ha esposto che nella epigrafe della sentenza il giudice dell’appello indicava come oggetto dell’impugnazione due sentenze del Tribunale di Pistoia (la numero 116 e la numero 465 del 2011) diverse da quella gravata; ed ha assunto che detto errore era causa di nullità della sentenza o, comunque, se qualificato come mero errore materiale, avrebbe dovuto essere emendato.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente denuncia il mero errore dei dati contenuti nella intestazione della sentenza impugnata; tale errore, chiaramente percepibile dalla lettura complessiva della decisione, poteva essere oggetto di ricorso per correzione, nei modi previsti dagli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già di ricorso in cassazione per nullità della sentenza.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per mancata applicazione dell’art. 342 c.p.c. (nella versione vigente anteriormente al D.L. n. 83 del 2012).

Ha esposto che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione.

Il motivo è inammissibile.

Il principio di specificità del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado (Cassazione civile sez. I, 23/03/2018, n. 7371; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).

Il ricorrente ha del tutto omesso di riprodurre i motivi di appello che asserisce non essere specifici ed i contenuti della sentenza di primo grado: in tal modo non ha posto questa Corte nella condizione di apprezzare compiutamente il fondamento della censura svolta.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – omessa pronuncia sul proposto appello incidentale condizionato, avente ad oggetto la domanda risarcitoria per la perdita delle chances di progressione.

Ha esposto che la domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita delle chanches di progressione era rimasta assorbita nel primo grado, per l’accoglimento della domanda principale ed era stata oggetto dell’appello incidentale condizionato.

Ivi si evidenziava che il punteggio ottenuto – 83/100 – era di 8,25 punti inferiore a quello dell’ultimo dei promossi (91,25) e si censuravano i punteggi attribuiti alle voci: “grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e partecipazione effettiva all’esigenza di flessibilità” (9/15); “iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro” (6/15).

Con l’appello incidentale era stato riproposto un ulteriore motivo di censura della procedura selettiva, consistente nella illegittima predeterminazione, alla stregua di accordi decentrati (del 29 novembre 2005, 29 dicembre 2005, 16 maggio 2006), del numero delle progressioni in relazione alla fascia economica di appartenenza, penalizzando le fasce più elevate, alcune addirittura escluse dalla progressione. L’amministrazione si difendeva assumendo che per i vincoli di budget era più ragionevole ed equo offrire una aspettativa di progressione ad un numero più ampio di dipendenti delle categorie inferiori piuttosto che alimentare l’aspettativa di un numero ridotto di dipendenti collocati nelle categorie e fasce economiche più elevate, così facendo leva su esigenze di redistribuzione del reddito estranee alle procedure selettive ed alla logica meritocratica.

A norma dell’art. 5 e art. 14, comma 3, CCNL Regioni e autonomie locali 1998/2001 l’aspettativa di progressione economica dei dipendenti del Comparto incontrava l’unico limite dei vincoli di budget, che dovevano gravare indistintamente su tutte le categorie e fasce economiche. In particolare, dall’art. 14, comma 2, del CCNL 1998/2001 si evincevano implicitamente i seguenti principi:

– la fonte normativa attraverso la quale potevano essere imposti limiti esterni alla progressione orizzontale era il contratto collettivo nazionale e non il contratto integrativo di ente;

– in ogni caso tali correttivi avevano la funzione di stimolare la selettività della progressione e non di inibirla;

– la previsione di eventuali valori massimi ed il loro successivo aggiornamento riguardava il costo del personale di ciascuna categoria e non già di ciascuna fascia economica.

Il motivo è inammissibile.

Ed, invero, anche in caso di denunzia del vizio di omessa pronuncia il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di indicare in quali forme ed attraverso quali atti la domanda non esaminata sarebbe stata proposta. Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di rispettare il requisito della specificità dei motivi d’impugnazione sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. SU. 22/05/2012, n. 8077).

Parte ricorrente non trascrive i contenuti dell’appello incidentale, limitandosi a riportare (alla pagina 8 dell’odierno ricorso) unicamente le relative conclusioni; in tal modo non consente a questa Corte di verificare il fondamento della censura.

Invero, un vizio di omessa pronuncia potrebbe configurarsi soltanto nel caso in cui il rigetto delle ragioni dell’appello incidentale, con il quale il M. chiedeva il risarcimento del danno per la perdita delle chanches di conseguire la progressione, non fosse già implicito nell’accertamento compiuto dal giudice dell’appello circa la correttezza dell’operato della amministrazione, posto a base dell’accoglimento dell’appello principale. Il ricorrente non trascrive, in particolare, la parte dell’appello incidentale con la quale veniva sollevata la ulteriore questione della illegittimità degli accordi decentrati in quanto avevano individuato il numero delle progressioni orizzontali per fascia di appartenenza.

Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52,artt. 1175 e 1375 c.c. e dall’art. 5 CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 31 marzo 1999. Violazione degli obblighi di motivazione ex art. 5 CCNL comparto REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 31 marzo 1999 e consacrati nella scheda di valutazione approvata in sede di contrattazione decentrata (contratto collettivo integrativo di ente 1999/2000).

Il ricorrente ha assunto che il carattere comparativo della procedura imponeva il rispetto di un rigoroso onere di motivazione.

Ha censurato la sentenza impugnata per avere reputato che tale obbligo fosse stato assolto dall’attribuzione del punteggio laddove l’esigenza di una motivazione giustificativa del punteggio in concreto assegnato era espressamente prevista dalla scheda di valutazione approvata dall’amministrazione in sede di contrattazione decentrata (allegato D al contratto integrativo 1999/2000) ed utilizzata dal Comune. Nel testo grafico della scheda (prodotta sub allegato 1 al fascicolo del primo grado di giudizio) vi erano ben tre righe destinate alla motivazione del punteggio attribuito.

L’obbligo di motivazione del punteggio era stato affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che era stato disatteso dalla Corte territoriale con il ritenere che la valutazione espressa dall’amministrazione fosse frutto di un giudizio oggettivo e meditato.

La Corte territoriale aveva superato le risultanze istruttorie, che avevano dato conto di un’attività ad alto contenuto professionale, con due distinti ordini di argomentazioni:

– La denuncia sporta nel 2004 dai parenti di un defunto (che, a seguito della riesumazione della salma assumevano che i resti esumati non appartenevano al congiunto)

– Lo scarso entusiasmo con cui egli avrebbe partecipato al processo di esternalizzazione del servizio cimiteriale ed alla redazione del nuovo regolamento.

Quanto al primo profilo, la denuncia si era conclusa con il non luogo a procedere; in ogni caso vi sarebbero stati vari livelli di responsabilità riferiti a chi all’epoca dell’inumazione e riesumazione rivestiva i relativi incarichi.

Quanto al secondo profilo, la procedura di selezione si era conclusa nel maggio del 2006 mentre il processo di esternalizzazione del servizio cimiteriale era stato avviato nell’anno 1999, in epoca antecedente al periodo oggetto di valutazione. In ogni caso la positiva valutazione conseguita in ordine alla qualità della prestazione ed il tenore della lettera inviata dal funzionario (architetto B.F.) in data 11.04.2006 accertavano l’adeguatezza del suo apporto professionale.

Lo scarso entusiasmo scaturiva non solo dalla paventata soppressione del suo ruolo ma anche da una valutazione delle ricadute negative per l’utenza.

Legittime esigenze di tutela della propria dignità personale e professionale gli avevano imposto all’epoca di presentare domanda di trasferimento ad altro ufficio.

Era dunque ragionevole ipotizzare che lo avevano penalizzato in sede di valutazione la mancata condivisione del punto di vista del proprio dirigente rispetto alla esternalizzazione del servizio cimiteriale e la testimonianza resa a favore di un collega in una causa di lavoro in cui la amministrazione era stata soccombente.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha escluso la dedotta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede della amministrazione in riferimento alla pretesa inadeguatezza dei punteggi attribuiti a due voci della scheda di valutazione, oggetto di contestazione.

Non è trattata, invece, la questione dell’insufficienza del punteggio ad assolvere all’obbligo di motivazione – (diverso è il profilo, affrontato dal giudice dell’appello, della assenza di un obbligo di comparazione di ogni candidato con tutti gli altri soggetti coinvolti) – sicchè il ricorrente, per evitare la statuizione di novità della censura, avrebbe dovuto specificare in quali atti dei gradi di merito e con quali contenuti la questione era stata posta.

Per il restante contenuto, il motivo tende ad una rivisitazione del giudizio espresso dal dirigente di area con la attribuzione del punteggio; trattasi di espressione di discrezionalità datoriale, censurabile in sede giudiziaria soltanto in caso di violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ciò che la Corte territoriale ha escluso.

Il ricorrente – piuttosto che individuare l’errore di sussunzione commesso dalla sentenza impugnata nella applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero i fatti, di rilievo decisivo ed oggetto di discussione, non esaminati (art. 360 c.p.c., n. 5) – ripropone in via diretta a questo giudice di legittimità le medesime questioni esaminate dal giudice del merito, chiedendone una diversa valutazione e, dunque, un inammissibile riesame di merito.

Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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