Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31376 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1269-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ECCE HOMO

183, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FLACCAVENTO che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2241/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Consigliere Relatore LA TORRE MARIA

ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, n. 2241/13/17 dep. 14.6.2017, che, verificata la tempestività dell’istanza di rimborso Irpef, anni 1991 e 1992, presentata da R.A. (in data 25.3.2008), residente in uno dei Comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo il rimborso richiesto, ricorrendo le condizioni per fruire dell’agevolazione.

R.A. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione della L. n. 190 del 2014, art. 9, comma 17, art. 1, comma 665, dell’art. 108, par. 3, TFUE e della decisione CE C/2015, 5549.

2. Va premesso che non emerge l’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo da parte del contribuente, come dalla sentenza impugnata, che si riferisce al diniego di rimborso Irpef anni 1991 e 1992, e come afferma il controricorrente, che dichiara svolgere attività di lavoratore dipendente, per la quale non rileva la normativa unionale in materia di aiuti di stato, eventualmente configurabili in caso di agevolazioni a imprese o lavoratori autonomi oltre le soglie (de minimis) predeterminate.

3. Va pertanto confermato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale, “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. nn. 29039/2017, 23339/2017, n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).

Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665, “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.

4. Il ricorso va dunque rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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