Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31375 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10226/2014 proposto da:

F.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COSCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DEMETRIO VERBARO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMILIANO MANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1295/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2013 R.G.N. 580/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 26 settembre – 24 ottobre 2013 n. 1295 la Corte d’Appello di Catanzaro riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da F.I., dipendente della Regione Calabria, per l’accertamento del proprio diritto – previa disapplicazione o annullamento del D.Dirig. 27 dicembre 2001, n. 14721 – ad essere inquadrata nell’ottava qualifica funzionale (poi categoria D, posizione economica D3).

A fondamento della decisione la Corte territoriale esponeva che la F. agiva per l’inquadramento nella qualifica superiore sulla base ella disposizione della L.R. CALABRIA n. 14 del 1991, art. 1.

Tale articolo prevedeva il diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte in favore dei soli dipendenti regionali che avessero proposto opposizione avverso la Delib. di inquadramento adottata ai sensi della precedente L.R. n. 9 del 1975, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 74 della medesima Legge.

Il senso della L. n. 14 del 1991, art. unico, era, cioè, quello di consentire un riesame delle posizioni rispetto alle quali vi era un contenzioso con l’amministrazione – manifestatosi attraverso l’opposizione del dipendente nei predetti termini – e non quello di riaprire indiscriminatamente il confronto su tutti gli inquadramenti.

Nella fattispecie di causa non era neppure dedotto dalla lavoratrice quale fosse l’atto di inquadramento opposto, quale il proprio atto di opposizione e quando tale atto fosse stato depositato.

Inoltre il Consiglio di Stato, nel precedente contenzioso tra le stesse parti, aveva già statuito che la L.R. n. 9 del 1975, non avrebbe potuto giustificare un inquadramento superiore addirittura di due livelli rispetto a quello di appartenenza.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza F.I., articolato in due motivi, cui ha opposto difese la REGIONE CALABRIA con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la parte ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L.R. n. 14 del 1991.

Ha contestato la interpretazione della normativa regionale posta a fondamento della decisione impugnata, osservando che l’opposizione di cui alla L.R. n. 9 del 1975, art. 74, non era prevista a pena di decadenza dal diritto all’inquadramento e che, comunque, il termine per proporla non poteva decorrere se non dal momento in cui sorgesse un interesse del dipendente a contestare l’inquadramento.

Nella pendenza del termine di cui al predetto art. 74 ella non aveva alcun interesse all’opposizione, giacchè con Delib. Giunta Regionale n. 3258 del 1981, in applicazione della L.R. n. 11 del 1978 (di interpretazione autentica della L.R. n. 9 del 1975, art. 72) – era stata accolta la sua istanza di riconoscimento del livello VI (collaboratore).

A seguito di istanza di re-inquadramento, ella era stata poi inquadrata, con Delib. n. 761 del 1990, nell’ottava qualifica, conformemente a quanto richiesto, Delib. poi annullata dall’organo di controllo (il cui operato veniva confermato dal giudice amministrativo).

Pertanto non vi era materia di opposizione agli atti di inquadramento, conformi alle proprie richieste.

In ogni caso, il D.Dirig. n. 250 del 2000, poi revocato in autotutela con il provvedimento oggetto di giudizio, aveva dato atto della contestazione in essere sul corretto inquadramento.

Il motivo è infondato.

Per una ricostruzione di sistema della normativa regionale, negli stretti limiti in cui rileva in causa, giova considerare quanto segue:

– la L.R. Calabria 28 marzo 1975, n. 9, art. 72, aveva previsto il “conferimento di mansioni superiori”, su richiesta dell’interessato, al personale che le avesse effettivamente svolte, fissando i relativi presupposti di fatto ed il procedimento per il conferimento. Tale disposizione veniva autenticamente interpretata dalla L.R. CALABRIA 28 luglio 1978, n. 11, art. 1, nel senso che la espressione “conferimento di mansioni superiori” dovesse intendersi come “riconoscimento di mansioni superiori ai fini dell’inquadramento del personale nel ruolo regionale”.

– la medesima L.R. n. 9 del 1975, art. 74, prevedeva che il provvedimento di inquadramento venisse comunicato personalmente al dipendente e che questi potesse fare opposizione al Presidente della Giunta Regionale nei 30 giorni successivi alla comunicazione, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

– in questa cornice normativa la L.R. CALABRIA 3 settembre 1991, n. 14, art. 1, ha inserito dopo della L.R. 5 maggio 1990, n. 30, art. 46, il comma 3 (legge che recepiva i contenuti dell’accordo nazionale per il personale regionale relativo al triennio 1 gennaio 1988 – 31 dicembre 1990)- i seguenti commi:

“I dipendenti inseriti nel ruolo unico regionale che abbiano prodotto, nei termini prescritti dalla L.R. 28 marzo 1975, n. 9, art. 74, opposizione motivata avverso la deliberazione di inquadramento, documentando l’esercizio di funzioni superiori con le modalità di cui alla L.R. 28 marzo 1975, n. 9, art. 72… sono inquadrati nel ruolo unico regionale, che presenta la necessaria disponibilità di posti, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e comunque documentate, previo accertamento della Commissione Paritetica all’uopo costituita nella sua composizione originaria, solo per le pratiche non precedentemente trattate.

L’inquadramento ai fini giuridici ed economici avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Giova, altresì, chiarire che nella fattispecie di causa non rileva quanto affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 5 maggio 2010 n. 10829) circa la abrogazione delle disposizioni regionali in considerazione – (L.R. n. 9 del 1975, art. 72 ed L.R. n. 14 del 1991, art. 1) – per sopravventa incompatibilità (secondo il meccanismo previsto dalla L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 9, comma 1 e art. 10, comma 1) con la normativa statale sul divieto di progressioni automatiche. Tale abrogazione opera, invero, a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, mentre nella fattispecie di causa la ricorrente assume di avere diritto all’inquadramento superiore dal 29.5.1990.

Così esposte le norme rilevanti, ritiene il Collegio si debbano respingere le censure mosse dalla parte ricorrente.

La lettera della L.R. n. 14 del 1991, art. 1, si riferisce chiaramente ed esclusivamente ai dipendenti che abbiano prodotto opposizione avverso la Delib. di inquadramento comunicata a norma della L.R. n. 9 del 1975, art. 74, richiedendo, altresì, la tempestività di tale opposizione secondo la medesima disposizione.

Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, la ratio della norma è quella di risolvere il contenzioso in atto e non quella di operare una generale revisione degli inquadramenti.

Nè convince il rilievo di parte ricorrente secondo cui ella non aveva interesse alla opposizione, essendole stato riconosciuto nell’anno 1981 (Delib. Giunta Regionale 10 settembre 1981, n. 3258) il passaggio alla qualifica da Lei richiesta (con istanza del 13.10.1978) ovvero alla VI qualifica funzionale. Tale circostanza determinava la definitività dell’inquadramento riconosciuto piuttosto che legittimare l’istante a porre in discussione sine die la propria collocazione nel ruolo organico, come la F. ha fatto al fine di ottenere l’ulteriore passaggio dalla VI alla VIII qualifica funzionale, dapprima con istanza del 10 dicembre 1984 – (che ha dato luogo al precedente contenzioso davanti al giudice amministrativo, definito in senso favorevole alla amministrazione) – poi, sopravvenuta la L.R. n. 14 del 1991, con l’istanza da cui è scaturito l’attuale giudizio.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonchè violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c..

Con il motivo si censura la sentenza d’appello per non aver confermato la sentenza del Tribunale quanto meno in ordine alla condanna della Regione CALABRIA al pagamento delle differenze retributive maturate per l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.

Si assume l’omesso esame delle mansioni effettivamente svolte, che risultavano dalla attestazione del 15 giugno 1983 numero 307 (allegato 7 al fascicolo del primo grado di giudizio), documento fidefacente fino a querela di falso e dal D.Dirig. n. 250 del 2000, nel quale si affermava che le mansioni superiori risultavano dall’istruttoria svolta. Il fatto non era stato mai disconosciuto dall’amministrazione nè in altri successivi provvedimenti nè nel primo grado di giudizio.

La ricorrente ha da ultimo evidenziato la inconferenza del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla sentenza resa dal Consiglio di Stato che definiva il precedente contenzioso tra le stesse parti, in quanto la L.R. n. 14 del 1991, sulla quale si fondava il diritto azionato, era stata emanata in epoca successiva alla Delib. oggetto di quel giudizio.

Il motivo è infondato.

La domanda proposta in causa, per come risulta dalla conclusioni del ricorso di primo grado, trascritte alla pagina 2 del presente ricorso, era diretta esclusivamente al riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore in forza della L.R. n. 14 del 1991.

Le differenze di retribuzione erano richieste sulla base della medesima legge regionale, che, innestandosi nel corpo della L.R. 5 maggio 1990, n. 30, prevedeva il diritto all’inquadramento superiore non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di quest’ultima legge.

Una conferma di quanto osservato si evince dal fatto, allegato nel ricorso introduttivo del giudizio, che con un primo D.Dirig. n. 250 del 2000 (poi revocato in autotutela con il Decreto n. 14721/2001) era stato riconosciuto il richiesto inquadramento nell’VIII qualifica dal 29.5.1990 e che l’unica ragione di doglianza della F. era all’epoca il fatto che la decorrenza economica non fosse stata parimenti riconosciuta dal 29.5.1990 ma posticipata alla data di adozione del Decreto Dirigenziale.

In sostanza, la F. non ha mai avanzato una domanda per il conseguimento delle differenze di retribuzione derivanti dall’esercizio di fatto di mansioni superiori ma ha chiesto l’inquadramento superiore sulla base della Legge Regionale e con la decorrenza giuridica ed economica ivi prevista.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Non vi è luogo a refusione della spese nei confronti della REGIONE CALABRIA, il cui controricorso è tardivo (notifica del ricorso in data 18 aprile 2014; spedizione del controricorso per la notifica giovedì 29 maggio 2014);

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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