Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31374 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11542/2018 proposto da:

C.L., nella qualità di erede di A.N.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso

lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI VOLPE;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., Società con socio unico, soggetta all’attività

di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2258/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/10/2017 R.G.N. 453/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI VOLPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2258 del 16.10.2017 la Corte di appello di Bari – confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede emessa in data 14.10.2015 – ha respinto la domanda proposta da C.L. nei confronti di Trenitalia s.p.a. per il risarcimento del danno biologico conseguente all’infortunio subito dal coniuge, A.N., in data (OMISSIS) e alla successiva prosecuzione (sino al 1993) del rapporto di lavoro in mansioni incompatibili con lo stato di salute.

2. La Corte distrettuale ha rilevato che il Tribunale di Bari, adito sempre dalla C. per il risarcimento del danno conseguente al suddetto infortunio e alla successiva illegittima protrazione del rapporto di lavoro, aveva – con sentenza emessa in data 4.12.2007-18.2.2008 – rigettato la domanda ed accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato concernente il dante causa A. con la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; l’imputazione del rapporto di lavoro a Trenitalia s.p.a. era, pertanto, preclusa dal precedente giudicato.

3. Avverso la detta sentenza C.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, illustrati da memoria. La società Trenitalia s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso si denunzia violazione dell’art. 2909 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto intervenuto un giudicato esterno tra le parti nonostante la società Trenitalia s.p.a. non si fosse costituita nella causa proposta, nel 2001, dalla C. e la suddetta controversia avesse oggetto diverso da quello introdotto con la successiva causa nel 2009, ossia l’azione risarcitoria di natura contrattuale (e non quella di natura extracontrattuale, iure hereditatis, avanzata successivamente), dovendosi, altresì, notare l’omessa pronuncia di difetto di legittimazione passiva nei confronti di Trenitalia s.p.a..

2. Con i successivi motivi (dal terzo all’ottavo), si denunzia violazione degli artt. 2043,2087,2909 c.c., artt. 112,132,118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., nonchè vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) avendo, la Corte distrettuale, inutilmente rilevato che il ricorso proposto dalla C. nel 2001 conteneva insufficienti allegazioni in ordine alla inosservanza dell’obbligo di protezione, trattandosi, con riguardo al ricorso proposto nel 2009, di domanda diversa, avente titolo risarcitorio extracontrattuale (danno biologico iure hereditatis) e dovendosi rinvenire nel costante e lineare aggravamento nosologico dell’ A. un danno c.d. tanatologico, avente quale unico fatto costitutivo l’evento morte, il cui accertamento è stato completamente omesso.

3. I primi due motivi del ricorso non sono fondati.

Parte ricorrente rileva di aver instaurato nel 2001, in qualità di erede di A.N., una controversia nei confronti di Trenitalia s.p.a. per accertare l’inadempimento all’obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c., in relazione all’infortunio subito dall’ A. nel giugno 1971 e al decesso del proprio dante causa (avvenuto nel settembre 1998); aggiunge che in detta controversia era intervenuta volontariamente la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

Parte ricorrente non trascrive (nemmeno per estratto) il suddetto ricorso nè fornisce al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, in violazione del duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). Resta, dunque, priva di riscontro l’affermazione del ricorrente tesa a circoscrivere l’ambito della lite proposta dalla C. nel 2001 al risarcimento del danno di natura contrattuale (con esclusione di quello extracontrattuale, iure hereditatis).

La Corte distrettuale, nella sentenza impugnata, precisa che il ricorso, promosso dalla C. nel 2009, aveva ad oggetto “il danno biologico arrecato”.

La controversia, definita dal Tribunale di Bari con sentenza 4.12.2007-18.2.2008, ha imputato il rapporto di lavoro dell’ A. a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ed ha rigettato la domanda della C. non rinvenendo alcuna violazione dell’obbligo di protezione da parte del datore di lavoro.

Ebbene, in relazione alla mancata dichiarazione di contumacia (in specie, con riguardo a Trenitalia s.p.a.), questa Corte ha affermato che la mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. (Cass. n. 22918 del 2013).

E’, pertanto, priva di pregio la censura svolta dalla ricorrente in relazione all’omessa indicazione nell’intestazione della sentenza del 2008 del Tribunale di Bari (sentenza, peraltro, non trascritta) della società Trenitalia, seppure destinataria della medesima pronuncia, ed alla mancata declaratoria della sua contumacia, giacchè trattasi di mere irregolarità sanabili con il procedimento di correzione di errore materiale e non implicanti nullità della pronuncia, non essendo emerso che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, ad iniziativa della stessa C., non si fosse perfezionata nei confronti di detta parte (cfr., tra le altre, Cass. n. 8545 del 2003, n. 25238 del 2010 in motiv., Cass. n. 22918 del 2013).

Questa Corte ha affermato, altresì, che l’efficacia del giudicato copre anche la questione pregiudiziale in senso logico su cui si fonda la pronuncia, ossia il fatto costitutivo del diritto fatto valere (Cass. n. 25304 del 2015, Cass. n. 28415 del 2017), sicchè ove il giudice abbia accertato l’adempimento dell’obbligo di protezione, ex art. 2087 c.c., in capo al datore di lavoro ha, preliminarmente, verificato, con efficacia di giudicato, il fatto costitutivo del diritto ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

Nel caso di specie, l’assenza di inadempimenti all’obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c., ai fini del risarcimento del danno biologico subito dalla C. è stata dichiarata dal Tribunale di Bari con la sentenza emessa nel 2008 in ragione del preliminare accertamento in fatto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra A. e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

Tale statuizione, non impugnata dall’erede (soccombente sulla domanda di risarcimento del danno biologico), è divenuta definitiva.

Correttamente la Corte distrettuale ha, dunque, rilevato la formazione del giudicato, non potendo fondare la sua decisione – neppure in relazione ad una eventuale diversa domanda di risarcimento del danno – sulla affermazione della esistenza di un rapporto di lavoro tra A. e Trenitalia s.p.a., perchè tale accertamento è in contrasto con il giudicato formatosi nel 2008 (che ha individuato nella Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. il datore di lavoro di A.).

Infine, va rammentato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall’attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso; costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012). Non ha, pertanto, pregio l’argomentazione del ricorrente che deduce come erroneamente la Corte distrettuale (e dapprima il Tribunale) abbia trascurato di dichiarare rilevando il giudicato esterno – il difetto di legittimazione passiva di Trenitalia, trattandosi di condizione dell’azione distinta dall’accertamento della titolarità del rapporto di lavoro.

4. Gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti al nesso causale intercorrente tra il dedotto inadempimento agli obblighi di protezione da parte di Trenitalia s.p.a. e il decesso di A., sono assorbiti in considerazione dell’intervenuto giudicato che ha riconosciuto Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale datore di lavoro del dante causa.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto -, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi nonchè in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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