Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31371 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. un., 05/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 05/12/2018), n.31371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Anonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16282-2017 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA B.G. E M. S.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, nonchè D.E. e B.M.,

nella qualità di soci illo tempore dell’Azienda Agricola

D.E. e B.M. s.s. oggi cancellata, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

PALMISANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ESTER ERMONDI;

– ricorrente –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1449/15 del TRIBUNALE di MANTOVA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

GIACALONE Giovanni, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in camera di consiglio, pronunziando sul regolamento, dichiari la

giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni di cui ai punti

da 1 a 5 descritti in premessa e la giurisdizione del giudice

amministrativo sui restanti punti, emettendo le pronunzie

conseguenti per legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- L’Azienda Agricola B.G. e M. s.s. nonchè i soci D.E. e B.M. dell’Azienda Agricola D.E. e B.M. s.s. (oggi cancellata), hanno notificato atto di citazione di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ad AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, allo scopo di sentir dichiarare che le cartelle loro notificate da Equitalia SpA – in relazione alle campagne lattifere relative agli anni 1995-96, 2000-01, 2001-02 (per la prima Az Agr) e 1995-96 e 1996-97 (per la seconda Az Agr.), per il pagamento di altrettante somme di denaro (Euro 40.707,20, per l’Az Agr. B. e Euro 415.032,78, per l’Az. Agr. D.- B.) a titolo di debito per “prelievo latte” -, erano nulle, ovvero illegittime e annullabili o prive di effetti.

1.1.- Con comparsa di risposta, l’Agea – che ha contestato anche il merito delle avversarie deduzioni – ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G. A., ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;”.

2.- Dopo essersi opposti alla cartella, gli intimati, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo di avere interesse a definire immediatamente la questione controversa relativa all’individuazione del giudice della materia litigiosa, hanno chiesto di dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario, svolgendo in subordine difese di merito, attinenti: a) all’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento; b) alla nullità della notificazione; c) alla nullità o illegittimità della cartella e/o dell’iscrizione a ruolo, per mancanza di requisiti essenziali e degli atti di accertamento presupposti e dell’indicazione del responsabile dell’emissione e notifica o per difetto di sottoscrizione o difetto di motivazione; d) sopravvenuta prescrizione della pretesa di Agea o decadenza della pretesa; e) indebita richiesta ed iscrizione a ruolo degli interessi fino al 2001/2002 e difetto di motivazione in ordine alla loro quantificazione; f) errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi.

2.1.- Premettono i ricorrenti, anzitutto, che la controversia fa seguito all’iscrizione delle somme richieste nel Registro debitori, secondo il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), ai sensi della L. n. 33 del 2009, art. 8-ter, comma 2, cosicchè Agea avrebbe già accertato i propri crediti da considerarsi, ex adverso, come debiti liquidi ed esigibili verso l’intimata Azienda che, legittimamente, si sarebbe opposta alla loro riscossione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avanti al Giudice ordinario.

2.2.- In secondo luogo, deducono che la giurisdizione esclusiva del G.A. nella materia delle cd. quote latte, attualmente stabilita dall’art. 133, comma 1, lett. t) CPA, era già in vigore, in una formulazione letterale perfettamente identica a quella presente, fin dal D.L. n. 63 del 2005, art. 2-sexies ed entrambe stabiliscono l’attribuzione alla GA di tutte le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare.

2.3.- A tal proposito i ricorrenti affermano che la nozione di “applicazione”, caratterizzante la giurisdizione del GA, è stata definita dalle SU della Corte di cassazione (Ordinanze nn. 25261 e 13897 del 2009) come comprensiva di tutti gli atti del procedimento di liquidazione dell’importo a titolo di prelievo dovuto dall’allevatore (o dall’acquirente), restando ferma la giurisdizione del G.O. per le controversie nelle quali si abbia riguardo alla successiva fase della riscossione del prelievo già liquidato.

2.4.- Nel caso di specie, si sostiene, il giudizio avrebbe ad oggetto la riscossione – nei riguardi dell’Azienda ricorrente, a cui era stata notificata una cartella esattoriale – del pagamento del prelievo supplementare da parte di Agea, per mezzo di Equitalia, non anche l’individuazione delle quote di produzione e la quantificazione del dovuto, sicchè il GO avrebbe dovuto riconoscere la propria giurisdizione.

2.5.- Nè ricorrerebbe il caso della conoscibilità, da parte del G.A., dei diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva, atteso che – ai sensi della giurisprudenza costituzionale (sentt. 204 del 2004, 191 del 2006 e 35 del 2010) – tale cognizione necessiterebbe di un indefettibile collegamento con l’esercizio del potere amministrativo.

2.6.- La SC, con tre ordinanze (nn. 13659, 13660 e 13911 del 2006) avrebbero dato seguito all’indicazione del giudice delle leggi e poi, con la sentenza n. 4614 del 2011, avrebbe definitivamente enunciato il principio della riconducibilità alla GA delle controversie espressione necessaria dell’attività di un pubblico potere.

3.- La controparte non ha svolto difese in questa fase.

4.- Nelle conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il pubblico ministero ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell’A.G.O. in relazione alle prime cinque ragioni di opposizione proposte dalle parti ricorrenti e la giurisdizione del GA in relazione alle restanti sei.

5.- La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, adesiva alle conclusioni del PG.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- E’ posta a questa Corte, attraverso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, la questione controversa relativa all’individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle di pagamento (ed alle intimazioni) notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di “prelievo latte” o di “prelievo supplementare per quote latte”, costituenti una “misura di riequilibrio del mercato” (Sez. U, Ordinanza n. 18195 del 2009).

2.- Osserva la Corte che già in una precedente occasione questa Corte ha ritenuto di enunciare il principio di diritto, richiamato dallo stesso G.A., che ripartiva la giurisdizione tra i due plessi, secondo la regola così enunciata: “Anche nei giudizi promossi dopo l’entrata in vigore del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art. 2-sexies convertito in L. 25 giugno 2005, n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo.” (Sez. U, Ordinanza n. 13897 del 2009).

3.- E’ ora da vedere se un tale principio possa regolare anche il caso sottoposto in questa sede (all’esame delle S.U.), vale a dire cosa accada quando ricorra l’ipotesi dell’opposizione alle cartelle di pagamento notificate all’intimato, caso che può estendersi anche all’impugnativa di eventuali atti ad esse successivi, com’è quello della notificazione delle intimazioni di pagamento, ipotizzabile ove le cartelle non abbiano conseguito il risultato solutorio, già richiesto dalla PA.

4.- In altro caso portato all’esame di queste S.U., il P.G. ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla necessità di un discrimen tra le due giurisdizioni in rapporto all’avvenuto pignoramento come atto iniziale dell’esecuzione, comportando quello lo spostamento dell’asse tra i ricorsi proponibili davanti a ciascuno dei due plessi (nel senso che solo il pignoramento sarebbe idoneo a radicare la giurisdizione del G.0.).

4.1.- Secondo il P.G., il richiamato criterio di riparto, di origine amministrativistica, non sarebbe conducente, poichè, come si è riportato sopra, attenendo la questione posta dal ricorrente nella fase di merito ad un’opposizione a cartella esattoriale non preceduta da pignoramento, la giurisdizione sarebbe ipso iure del G.A..

4.2.- In quella sede, ha osservato giustamente il P.G. che, tuttavia, il richiamato criterio del pignoramento non è affatto dirimente ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione in ordine alle opposizioni, proposte ex art. 615 o 617 c.p.c., poichè, potendosi dare opposizioni pre-esecutive o esecutive, la scelta della giurisdizione verrebbe a dipendere dalla volontà della parte che potrebbe esperirla immediatamente (contro la cartella o l’intimazione) ovvero successivamente al pignoramento, in tal modo frazionando la giurisdizione secondo la fase del procedimento esecutivo anzichè secondo l’oggetto dell’impugnazione.

4.3.- Appare, pertanto, opportuno che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t) (CPA), secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:… t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, venga interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, da questa Corte già espresso in altri settori dell’ordinamento, ma che è da intendersi come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale (Sez. 1 -, Sentenze nn. 22932 del 2017 e 15482 del 2017; Sez. U, Sentenza n. 15283 del 2016) e del quale, del resto, è espressione la stessa “forma” della giurisdizione esclusiva del G.A..

4.4.- Ma tale concentrazione di tutela non può che essere conformata considerando le indicazioni del Giudice delle leggi il quale, com’è noto, ha stabilito che sia ben possibile affidare alla G.A. ambiti di “intreccio” tra diritti e interessi purchè ciò avvenga per materie particolari e non già per “blocchi” (Corte cost., nn. 204 del 2004, 191 del 2006, 140 del 2007) e non si sia in presenza di sole situazioni di diritto soggettivo, la cui cognizione è preclusa al G.A..

4.5.- Ovviamente, in ossequio ai principi di chiarezza e semplificazione, necessari per una efficiente interpretazione del criterio della giurisdizione esclusiva della G.A., enunciato nella materia dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (CPA), già menzionato, queste S.U. devono verificare se le situazioni sottoposte dalla parte ricorrente abbiano o meno comportato l’esaurimento dell’esercizio della potestà amministrativa, ovvero si chieda comunque un suo ulteriore esercizio e verifica, con la conseguente necessario esame di situazioni di interesse legittimo.

4.6.- A tale proposito, allora, vanno esaminate le doglianze di merito svolte dal ricorrente per accertare se esso abbia invocato, o meno, anche implicitamente, l’esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur.

4.7.- Il P.G., in questa sede, richiamate le specifiche doglianze raggruppate al p. 2 dei fatti di causa, ha chiesto che si dichiari la giurisdizione del G.O sulle questioni di cui ai punti da 1 a 5 (riportati in narrativa sotto le lettere a-c) e la giurisdizione del G.A. per le restanti (in narrativa sub lettere da d a f), sulla base delle posizione soggettiva fatta valere con i mezzi di doglianza.

4.8.- Nel caso di specie, come si è detto sopra, i ricorrenti hanno chiesto accertamenti giudiziali attinenti: a) all’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento; b) alla nullità della notificazione della stessa; c) alla nullità o illegittimità della cartella e/o dell’iscrizione a ruolo, per mancanza dei requisiti essenziali e degli atti di accertamento presupposti e dell’indicazione del responsabile dell’emissione e della notifica o per il difetto di sottoscrizione o difetto di motivazione dell’atto; d) alla sopravvenuta prescrizione della pretesa di Agea o alla decadenza della pretesa; e) all’indebita richiesta ed iscrizione a ruolo degli interessi fino al 2001/2002 e al difetto di motivazione in ordine alla loro quantificazione; f) all’errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi.

4.9.- L’ultima delle richieste, in particolare (riguardante l’errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi) comporta – attraverso una sostanziale domanda di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – una contestazione del quantum accertato dall’Autorità amministrativa, attraverso l’esercizio delle sue potestà pubbliche la cui verificazione attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell’intera controversia, caratterizzata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi, alla luce dei criteri sopra richiamati.

5. – In conclusione, il ricorso come proposto per l’affermazione della giurisdizione del G.O deve essere respinto, difettando la giurisdizione dell’A.G.O., per essere la controversia devoluta al G.A., davanti alla quale devono essere rimesse le parti, anche per le spese di questa fase, con l’affermazione del seguente principio di diritto:

“La previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (CPA), secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:… t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A., verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano – attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – una contestazione del quantum accertato dall’Autorità amministrativa, e perciò mettono in moto l’esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell’intera controversia, ove – come nella specie – caratterizzata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del G. A. davanti al quale rimette le parti, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione unite civili della Suprema Corte di cassazione, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA