Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31370 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24899-2018 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 109, presso l’avvocato ALBERTO CAMPEGIANI, (Studio Avv.

DONATELLA VICARI) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 312/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata

il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Velletri respingeva l’opposizione proposta da P.C. avverso diniego di ATP ex art. 445 bis c.p.c., chiesto dal P. ai fini dell’accertamento del requisito sanitario relativo alla indennità di accompagnamento, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di consulenza tecnica, ritenendo inidonea la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., con indicazione del reddito proprio e quello degli eventuali familiari conviventi;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione P.C. sulla base di unico motive, illustrato mediante memoria;

l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., rilevando che dagli atti di causa emergeva che parte ricorrente, nelle conclusioni del ricorso per accertamento tecnico preventivo, aveva formulato dichiarazione conforme al disposto della richiamata norma, allegando al ricorso dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale indicava il proprio reddito, pari a Euro 23.776,44, e la composizione della famiglia convivente, della quale faceva parte, oltre al dichiarante, la figlia M.G., e che erroneamente il Tribunale aveva affermato che l’aumento della soglia reddituale per godere del beneficio per il familiare convivente trovava applicazione solo nel processo penale e non in quello civile;

la censura è fondata, in conformità ai principi in ordine alle modalità di calcolo della soglia reddituale rilevante per l’esenzione ex art. 152 disp att. c.p.c., già indicati da questa Corte con ordinanza 3 novembre 2016 n. 22345 e ribaditi da Cass. 8 marzo 2019 n. 6752, cui si intende assicurare continuità;

l’art. 152 disp att. c.p.c. fissa la soglia di esenzione in misura pari o inferiore al doppio del reddito stabilito ai sensi del T.U. n. 115 del 2012, artt. 76 – commi da 1 a 3 – e art. 77, ovvero ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, reddito fissato dal richiamato art. 76, comma 1 e soggetto ad adeguamento ogni due anni, ai sensi del successive art. 77 (cui parimenti rinvia l’art. 152 disp.att. c.p.c.);

va inoltre considerato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2 (pure richiamato dall’art. 152 disp att. c.p.c.) dispone che: “Salvo quanto previsto dall’art. 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante” e che il predetto art. 92, sancisce che “i limiti di reddito indicati dall’art. 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”;

la soglia di accesso così ottenuta, inoltre, va raddoppiata, in quanto il requisito reddituale per l’esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. è pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello Stato;

a tali principi non si è adeguata la sentenza impugnata, poichè il Tribunale ha ritenuto superata la soglia di reddito ancorchè per l’anno in contestazione (2017) l’importo di reddito fissato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era pari ad Euro 11.528,41, giusta decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, e tale soglia doveva essere elevata di Euro 1.032,91 per la presenza di un familiare convivente e dunque portata ad Euro 12.561,32, nonchè, successivamente, raddoppiata ex art. 152 disp att. c.p.c. e pari, pertanto, ad Euro 25.122,64;

dagli enunciati principi consegue l’idoneità della dichiarazione in disamina a determinare, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. l’esonero dalle spese di lite, essendo il reddito dichiarato compreso entro la soglia come sopra determinata;

la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, dichiarando non dovuto dalla ricorrente l’importo delle spese poste a suo carico nel giudizio di merito, con esonero della parte dal pagamento delle spese di c.t.u., che vanno poste a carico dell’Inps;

le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura e, decidendo nel merito, dichiara P.C. non tenuto al pagamento delle spese di ATP. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA