Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3137 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3137 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
F.11i LUMETTA & C. SAS di LUMETTA ALESSANDRO,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Montello n.30
presso lo studio dell’Avv.Francesco Di Gangi e
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso
dall’Avv.Luciano Pellegrino
-ricorrente-

o3
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore
-resistentee contro

Data pubblicazione: 12/02/2014

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE,

in persona del

Ministro in carica

intimato-

avverso la sentenza n.95/14/06 della Commissione

4.12.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del giorno 11.12.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.11i Lumetta & C. di Lumetta Alessandro s.a.s.
propone ricorso, affidato a sei motivi, per la
cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia
ha riformato la sentenza di primo grado di accoglimento
del ricorso

proposto dalla contribuente avverso

l’avviso che, constatata l’emissione di

fatture

relative ad operazioni inesistenti, aveva accertato,
per l’anno 1996, maggior reddito imponibile ILOR per la
società ed Iperf per i singoli soci.
Con la sentenza impugnata il Giudice di appello ha:

2

Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il

-accolto

l’appello

dell’Ufficio

relativo

all’indeducibilità dei costi afferenti le fatture
d’acquisto emesse dalla TAURUS s.a.s. e
dell’indetraibilità della relativa iva;
-accolto l’appello incidentale della società per il

l’effetto ha rigettato il ricorso della contribuente in
relazione alle deduzioni inerenti all’imposta irpef;
– ha dichiarata non dovuta l’ILOR.
In particolare, la Commissione regionale della Sicilia,
rigettata l’eccezione preliminare di inammissibilità
dell’appello perché privo di autorizzazione, ha
ribadito l’ammissibilità della motivazione dell’avviso
effettuata per relationem al processo verbale di
constatazione nonché la legittimità dell’accertamento
induttivo. Ha dichiarato la Società esente da ILOR per
la prevalenza nell’attività di impresa del lavoro dei
soci; in ordine all’indeducibilità dei costi, sulla
base degli accertamenti eseguiti, ha ritenuto la
sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti
nella consapevolezza della contribuente in ordine alla
mera apparenza dell’operazione.
Agenzia delle Entrate si è limitata al deposito di atto
di costituzione al fine di partecipare alla pubblica
udienza.

3

riconoscimento al diritto di esenzione ILOR e per

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha
svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del
ricorso proposto nei confronti del Ministero

Ente abbia preso parte al giudizio di appello ed è,
oramai, estraneo al contenzioso tributario dopo la
creazione delle agenzie fiscali.
2. Sempre in via preliminare, va rilevato che, malgrado
la sentenza impugnata abbia, in dispositivo, accolto
l’appello dell’Ufficio “sulla indetraibilità dell’IVA”,
dagli atti processuali emerge che tale imposta non
costituiva oggetto dell’avviso di accertamento, oggetto
di controversia, relativo, invece, unicamente ad ILOR
anno di imposta 1996.
3.Ciò posto, va rilevata d’ufficio

la non integrità

del contraddittorio (non risultando la partecipazione
al giudizio dei soci), e dichiarata la nullità
dell’intero giudizio con rinvio alla Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno
affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla
base delle determinazioni sui redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917

4

dell’Economia e delle Finanze non risultando che detto

del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili e indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso

rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente
sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui
si prospettino questioni personali.
4. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi,
non avendo tale controversia per oggetto la singola
posizione debitoria del ricorrente, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto impositivo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario
originario e relativa necessità d’integrazione, essendo
il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti
i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio (sent. n. 14815 del 2008).
5.Questa Corte ritiene che il rilievo del difetto
d’integrità del contraddittorio, per mancata presenza
del socio accomandante e litisconsorte necessario,

5

tributario proposto, anche avverso un solo avviso di

debba prevalere sulle censure mosse dalla Società alla
sentenza impugnata e che tale rilievo, omesso da parte
dei giudici di merito, debba essere compiuto pertanto
in questa sede, essendo la Corte medesima dotata di
poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in

(Sez. 5^, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010).
6. La ritenuta nullità delle intere fasi di merito
comporta che, pronunziando sul ricorso proposto nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza
impugnata deve essere cassata e restano inoltre
travolte anche le sentenze di primo grado, con rinvio
alla C.T.P. di prime cure affinché provveda a decidere
la controversia sull’ ILOR (e relativi accessori)
previa integrazione del contraddittorio.
7. La novità della soluzione della lite rispetto alla
data di proposizione del ricorso induce a compensare
integralmente tra le parti le spese processuali di
tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei
confronti del Ministero dell’Economia e della Finanze.
Decidendo
dell’Agenzia

sul

proposto

ricorso
delle

Entrate,

cassa

nei
la

confronti
sentenza

impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e

6

cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito

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•,

rinvia alla Commissione tributaria provinciale di
Palermo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i
gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 11.12.2013.

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