Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3137 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8574-2018 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERO FOSCARI

40, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COLAIACOVO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.J., P.M., I.A.,

C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1450/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, F.F. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, resa pubblica il 3 agosto 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Sulmona, il quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito a causa della manifestazione di protesta (con schiamazzi ed espressioni ingiuriose) organizzata sotto la sua abitazione a motivo di un’ordinanza sindacale di chiusura dei locali notturni da esso emanata, in qualità di sindaco del Comune di (OMISSIS);

che la Corte d’appello di L’Aquila. nel rigettare il gravame, segnatamente osservava che: 1) gli schiamazzi notturni – verificatosi in un’ora non eccessivamente tarda, ore 23.00 – non erano tali da turbare il sonno del F. e delle sue figlie, là dove, oltre alla mancanza di prova circa il loro presunto perturbamento, il padre neppure si era costituito in giudizio anche per loro conto; 2) la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte dei convenuti C. e I. era inidonea a fornire, da sola, prova della loro responsabilità in ordine alle espressioni ingiuriose rivolte contro il F.; 3) l’eventuale e non provato ruolo di promotori della manifestazione era inidoneo a configurare in capo al C. e al I. una qualche responsabilità;

che non hanno svolto attività difensiva gli intimati S.J., P.M., I.A. e C.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo ed unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte territoriale aderito in maniera apodittica alla tesi di controparte, esimendosi dall’indicare ed individuare gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento, nonchè le ragioni per le quali ha disatteso le deduzioni dell’appellante;

che il motivo è inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato;

che il ricorrente, infatti, omette di dar conto, sia pure per sintesi, ma in modo intelligibile, degli atti processuali (atto di citazione di primo grado, sentenza di primo grado, atto di appello, difese delle parti convenute, atti di istruzione probatoria) – nonchè di provvedere alla loro idonea localizzazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – posti a fondamento della censura di apparente motivazione, che è costruita proprio in riferimento alla consistenza delle proprie e delle altrui difese e all’attività probatoria svoltasi in corso di giudizio, che la sentenza avrebbe totalmente pretermesso di considerare, così da non rendere affatto evidente in che modo la medesima sentenza possa essere affetta dal vizio dedotto;

che ciò, dunque, ancor prima del rilievo di manifesta infondatezza del motivo (e con esso del ricorso), giacchè la sentenza impugnata esplicita in modo intelligibile e adeguato le ragioni della decisione – come sopra riassunte- e dunque è idonea ad assolvere alla funzione propria, senza palesare quell’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che è denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., S.U., n. 8053/2014);

che non occorre, in ragione della inammissibilità del ricorso, disporne la notificazione pretermessa nei confronti di I. e C., contumaci in grado di appello, posto che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo (tra le molte, Cass. n. 15106/2013);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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