Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3137 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.07/02/2017),  n. 3137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10607-2014 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORENZO ANNUNZIATA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rag. G.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA FELICIOTTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARZIO BRAZESCO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13026/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PICONE per delega;

udito l’Avvocato MARZIO BRAZESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. V.A. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Milano Vittoria Assicurazioni s.p.a., quale impresa obbligata alla liquidazione del danno per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro stradale, chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 11.480,68, al netto degli acconti già erogati. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e deducendo in particolare che gli acconti per complessivi Euro 6.060,68 erano sufficienti per l’integrale ristoro dei danni.

2. Il Giudice di Pace adito accolse parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 858,60, oltre rivalutazione e interessi, per il danno alla vettura e di Euro 614,02, oltre interessi, per le lesioni personali.

3. Avverso detta sentenza propose appello V.A. limitatamente al danno per lesioni personali. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 17 ottobre 2013 il Tribunale di Milano rigettò l’appello. Osservò il giudice di appello che infondata era la censura relativa al diniego di emissione di ordine di esibizione della perizia elaborata dal fiduciario della società assicuratrice, trattandosi di atto valutativo rientrante nella disponibilità della parte ed essendo superato il rilievo dalla disposta CTU. Aggiunse quanto segue: rispetto alla conclusione in termini di “distorsione cervicale riportata da colonna sede di discartrosi a più livelli e di fatti di unco-artrosi”, la valutazione da parte del CTU della “discartrosi a più livelli e di fatti di unco-artrosi” come quadro patologico preesistente appare logica, stante la natura della patologia, e condivisibile, in assenza di elementi di segno opposto; condivisibili sono le conclusioni in punto di durata dell’invalidità temporanea, stanti le caratteristiche e la natura della malattia; non condivisibile è la denuncia di erroneità della percentuale di invalidità permanente, stante la preesistenza di discartrosi, riferita dal CTU sulla base della documentazione in atti; congrua infine è la determinazione di spese mediche per complessivi Euro 1.245,32.

5. Ha proposto ricorso per cassazione V.A. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nonchè omesso esame di fatti e documenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta il ricorrente quanto segue: la sentenza non spiega perchè nel ritenere condivisibili le conclusioni del CTU non poteva parlarsi di patologia spondilosica anzichè di mera distorsione cervicale; la motivazione fa generico rinvio alla CTU, nonostante le specifiche censure rivolte dalla parte; con riferimento alla percentuale di invalidità permanente la sentenza si limita ad affermare apoditticamente che il CTU aveva accertato la patologia preesistente, senza considerare la contestata assenza di parametri oggettivi nella determinazione della percentuale e trascurando le divergenze fra il CTU ed il fisiatra; circa la quantificazione delle spese la decisione si è appiattita acriticamente sulla CTU.

1.2. Il motivo è inammissibile. La censura è formulata con riferimento alla disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non più vigente. Il ricorrente denuncia infatti una insufficienza di motivazione, e non l’omesso esame di fatti decisivi e controversi. Anche la critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle conclusioni della CTU, da parte del giudice di merito deve essere parametrato sulla nuova disposizione. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Non risultano denunciati fatti storici che il giudice non avrebbe preso in considerazione, ma solo l’insufficienza sotto il profilo logico del procedimento decisionale, che è profilo non più censurabile alla stregua della nuova disposizione.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 146 e dell’art. 210 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che con l’appello era stato contestato il rigetto da parte del giudice di primo grado dell’istanza di esibizione in giudizio della perizia contenente gli accertamenti fatti eseguire dalla società assicuratrice sulla persona dell’attore e che l’esibizione avrebbe dato un contributo alla soluzione della controversia.

2.1. Il motivo è inammissibile. Indipendentemente dalla questione se ed in quali limiti sia sindacabile in cassazione il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione di documento (per la diversità di orientamenti si vedano Cass. n. 24188/2013 e n. 13533/2011), va evidenziato che la censura attiene alla mera opportunità della produzione, che è profilo di merito sicuramente non sindacabile nella presente sede. Per il resto il ricorrente richiama in rubrica il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 146, che è norma che si limita a disciplinare il diritto di accesso agli atti, prevedendo fra l’altro che l’esercizio del diritto è “sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria”.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00 per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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