Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31365 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9454-2018 proposto da:

D.H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO N. 38, presso lo studio dell’avvocato, ROBERTO MAIORANA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. R.G. 1644/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 26 settembre 2017, la quale ha ritenuto inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della commissione territoriale competente, in quanto proposta con atto di citazione invece che con ricorso;

– che propone controricorso il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo censura genericamente la “violazione del principio di non refoulement”, perchè il ricorrente, di origine senegalese, sarebbe esposto ad una situazione di pericolo, come dimostra il rapporto Amnesty International del 2016;

– che esso si palesa inammissibile, in quanto esso non rivolge critiche alla sentenza impugnata, la quale ha dichiarato tardivo l’appello;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi di avvocato, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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