Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31364 del 04/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1310-2018 proposto da:
J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,
presso lo studio dell’avvocato SIMON SAVINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato BERARDO CERULLI;
(ammesso P.S.S. Delib. 8 gennaio 2018 Ord. Avv. Ancona);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1046/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 05/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 5 luglio 2017, la quale ha respinto l’impugnazione contro l’ordinanza del tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso contro il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato, limitandosi a chiedere la partecipazione alla discussione in una eventuale udienza;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
Diritto
CONSIDERATO
– che il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della Conv. Ginevra del 1951, art. 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre al vizio di motivazione, per avere la corte territoriale ritenuto non plausibile il racconto del richiedente, invece perfettamente coerente e credibile, anche in ragione del dovere di cooperazione del giudicante ed avendo egli provato il pestaggio subito, da cui la mancanza di due denti anteriori, e la situazione emergenziale del Gambia;
– che il secondo motivo censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, non avendo la corte territoriale ritenuto come la richiesta di protezione umanitaria sia fondata, attesa l’instabilità politica del paese, il rischio di persecuzioni o violenze in caso di rientro ed il fatto che egli è ormai sradicato dallo stato di origine, dove si troverebbe privo di lavoro;
– che i motivi sono manifestamente inammissibili, per la loro stessa genericità, non attaccando affatto la congrua motivazione della sentenza impugnata, la quale ha esaminato la situazione esposta dal richiedente, in nuce ritenendo non credibile il suo racconto;
– che, invero, la sentenza impugnata ha così ritenuto, pur nel rispetto dell’onere probatorio attenuato del richiedente, perchè la storia narrata è infarcita da elementi contraddittori ed inverosimili, mentre manca ogni documentazione sulla reale identità del ricorrente, ed il racconto è estremamente generico e non lineare, onde è al contrario verosimile il tentativo di strumentalizzare a proprio vantaggio episodi realmente accaduti ad altri;
– che, quanto alla richiesta di protezione per motivi umanitari, del pari la corte ha stigmatizzato la mancanza di credibilità del richiedente ed osservato come la situazione generale del Gambia non possa fondare la richiesta;
– che, in definitiva, il giudice del merito ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, esponendo le ragioni per le quali reputa inattendibile il racconto del richiedente: onde si tratta, dunque, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, non più sindacabili;
– che non occorre provvedere sulle spese di lite;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018