Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31364 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24714-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1144/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su di un motivo, avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia del 7 maggio 2018, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del tribunale, a sua volta reiettivo del ricorso avverso provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte del merito ritenuto, in virtù delle condizioni socio-politiche del paese d’origine, il Bangladesh, sussistenti i presupposti per la concessione protezione umanitaria, nonostante la povertà della sua famiglia di origine;

– che il motivo è manifestamente inammissibile;

– che, invero, il giudice del merito ha preso atto del racconto del richiedente e della sua esigenza di procurarsi adeguato denaro, come necessario ivi per far prendere in moglie le sorelle, ma ha ritenuto non integrati i presupposti della misura richiesta;

– che, in tal modo, il giudice del merito ha adeguatamente esposto la propria ricostruzione in fatto della realtà socio-politica del paese, mentre il richiedente non ha neppure enunciato concreti pericoli integranti i presupposti della forma di protezione internazionale umanitaria;

– che, in definitiva, il provvedimento impugnato ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame; si tratta, dunque, da un lato della risposta alle domande ed alle questioni proposte, e, dall’altro lato, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, onde il ricorso chiede di ripetere il giudizio di fatto, attività preclusa in virtù della funzione di legittimità;

– che l’esito del giudizio sul motivo neppure cambia alla luce del D.L. n. 113 del 2018, in quanto le stesse non assumono rilievo rispetto ai fatti dedotti a fondamento dell’originaria domanda di protezione umanitaria;

– che occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

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