Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31363 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1308-2018 proposto da:

B.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato SIMON SAVINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERARDO CERULLI;

(Ammesso patrocinio spese stato Delib. 8 gennaio 2018 ord. Avv.

Ancona).

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1054/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 6 luglio 2017, la quale ha respinto l’impugnazione contro l’ordinanza del tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso contro il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato, limitandosi a chiedere la partecipazione alla discussione in una eventuale udienza;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis

c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della Conv. Ginevra del 1951, art. 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre al vizio di motivazione, per avere la corte territoriale ritenuto non plausibile il racconto del richiedente, invece perfettamente coerente e credibile, anche in ragione del dovere di cooperazione del giudicante ed avendo egli provato una persecuzione che investe la famiglia e la situazione emergenziale del Gambia;

– che il secondo motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, non avendo la corte territoriale deciso circa la richiesta di protezione umanitaria, che è fondata, attesa l’instabilità politica del paese, il rischio di persecuzioni o violenze in caso di rientro ed il fatto che egli è ormai sradicato dallo stato di origine, dove si troverebbe privo di lavoro;

– che i motivi sono manifestamente inammissibili, per la loro stessa genericità, non attaccando affatto la congrua motivazione della sentenza impugnata, la quale neppure è viziata da omessa pronuncia, avendo essa esaminato globalmente la situazione esposta dal richiedente, in nuce ritenendo non credibile il suo racconto;

– che, invero, la sentenza impugnata ha così ritenuto, pur nel rispetto dell’onere probatorio attenuato del richiedente, perchè la storia narrata è spesso menzionata nelle audizioni ed è del tutto stereotipata, ed, inoltre, il richiedente ha allegato una vicenda, in sede di audizione, completamente diversa da quella che costituisce il contenuto delle dichiarazioni messe in origine a verbale, ove si riferiva esclusivamente una vicenda di povertà;

– che, in definitiva, il giudice del merito ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, esponendo le ragioni per le quali reputa inattendibile il racconto del richiedente: onde si tratta, dunque, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, non più sindacabili;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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