Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31363 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24635-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G.52537/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano del 16 luglio 2018, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, per non avere il Tribunale reiterato l’audizione del richiedente, pur avendo provveduto alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti;

– che il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 10, comma 3, Cost. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per non avere la corte del merito ritenuto, in virtù delle condizioni socio-politiche del paese d’origine, il Gambia, sussistenti i presupposti per la concessione protezione umanitaria;

– che il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per non essere stata concessa la protezione sussidiaria dalla Corte d’appello;

– che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come costituisce principio ormai consolidato, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare udienza, non consegue automaticamente l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, ove ci si trovi in presenza di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata (e multis, Cass. 31 gennaio 2019, n. 3029);

– che il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente inammissibili;

– che, in primo luogo, radicalmente il giudice del merito non ha ritenuto il racconto del richiedente credibile circa le ragioni della partenza (menzionando addirittura egli ancora come presidente del Gambia lo jammeh, invece in esilio dal paese sin dal febbraio 2017): e, al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni su icientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, fra le tante);

– che, inoltre, il giudice del merito ha adeguatamente esposto la propria ricostruzione in fatto della realtà socio-politica del Gambia, in concreto esaminata nel provvedimento, e tenuto conto dell’onere della prova attenuato in tali giudizi e della dovuta cooperazione col richiedente: il quale, come si legge nel provvedimento impugnato, non ha neppure enunciato – quanto all’odierno secondo motivo – concreti pericoli integranti i presupposti della forma di protezione internazionale umanitaria; ancora, il giudice del merito ha chiarito come l’avere fruito dei servizi resi per l’accoglienza degli immigrati non integra la situazione di integrazione sociale;

– che, dunque, quanto alla protezione umanitaria, il motivo è altresì inammissibile, perchè intende ripetere un giudizio sul fatto, mentre il ricorrente allega stereotipate considerazioni sulla relativa disciplina, ma non spende neppure una parola sul perchè, in concreto, il ricorrente sarebbe persona individualmente vulnerabile e, quindi, quali profili di vulnerabilità il giudice del merito non abbia considerato;

– che, inoltre, quanto alla protezione sussidiaria, di cui al terzo motivo, il tribunale ha escluso l’esistenza di elementi peculiari della situazione personale integranti le norme invocate, non sussistendo conflitto armato ed indiscriminato, nè situazioni soggettive di rischio circa i suoi diritti umani; infine, tale motivo addirittura presenta una ulteriore ragione di inammissibilità, essendo rivolto contro una inesistente pronuncia di una “corte d’appello”;

– che, in definitiva, il provvedimento impugnato ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione accurata ed esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame; si tratta, dunque, da un lato della risposta alle domande ed alle questioni proposte, e, dall’altro lato, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, onde il ricorso chiede di ripetere il giudizio di fatto, attività preclusa in virtù della funzione di legittimità;

– che l’esito del giudizio sul motivo neppure cambia alla luce del D.L. n. 113 del 2018, in quanto le stesse non assumono rilievo rispetto ai fatti dedotti a fondamento dell’originaria domanda di protezione umanitaria;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

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