Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31361 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 04/12/2018), n.31361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29119-2017 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, non rappresentato da alcun avvocato;

(Ammesso P.S.S. Delib. 11 febbraio 2018 Cons. Ord. Avv. Latina).

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 02 ottobre

2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 aprile 2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – M.C. ricorre per cassazione, nei confronti di D.G., contro l’ordinanza del 28 settembre – 2 ottobre 2017 con cui il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile e rigettato l’istanza di ricusazione dal medesimo M. spiegata nei confronti di L.A., giudice dell’esecuzione in un procedimento di esecuzione forzata immobiliare in atto a suo carico.

D.G., componente del collegio che ha pronunciato sulla ricusazione, non ha spiegato difese.

Il ricorrente ha depositato memorie, anche dopo lo svolgimento dell’adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. – Il ricorrente ha dichiarato di non essere avvocato e “in proprio di proporre ricorso in Cassazione in base al D.L. n. 168 del 2016 conv. in L. n. 197 del 2016 dove ci si può difendere da soli solo in Cassazione nel Proc. Civile”, precisando al riguardo di essere “diventato indifendibile in 4 procedure, dove nessun avvocato mi vuol difendere… oltre a proporre ulteriori cause per danni, dove mi vogliono far diventare contumace nelle cause con ulteriori danni, oltre ai procedimenti penali…”, e deducendo altresì l’incostituzionalità dell’art. 82 c.p.c., oltre che degli artt. 88 e 96 dello stesso c.p.c.. Ha aggiunto il M., per quanto riesce ad intendersi dalla lettura del ricorso, mancante sia di una comprensibile esposizione sommaria dei fatti della causa, sia dei motivi di cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui detti motivi si fondano, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, che sarebbe “palesemente falso” quanto affermato dall’ordinanza impugnata, laddove essa ha richiamato la perentorietà dei termini per proporre istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c..

Si sostiene inoltre che la procedura esecutiva nei suoi confronti sarebbe stata “promossa dall’avv. T.W. con l’art. 86 c.p.c.senza procura a lite. Oltretutto con la truffa premeditata e continuata dell’avvocato con parcella falsa approvata dal C.O.A. complice della truffa oltre l’evasione fiscale, oltre emissione di fatture senza corrispettivo nel 2010, oltre alle dichiarazioni false sul D.L., dichiarazioni false al Giudice L. dell’esecuzione, oltre la procedura, oltre la Perizia del CTU palesemente falsa, e molto altro ancora”.

Le conclusioni contenute nel ricorso sono le seguenti: “Voglia la Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento il ricorso, inoltre predisporre le notifiche alle parti per l’udienza, Con richiesta che il presente Ricorso avviato alla trattazione camerale venga trattato in pubblica udienza, per i seguenti motivi suesposti, per cassare l’impugnata Ordinanza del 28 settembre 2017 – Inammissibilità ricusazione Presso il Tribunale Civile di Latina – Sezione Immobiliare Proc. RGE 444 del 2013 attuale 3^ Giudice Dott.ssa L. in base alla 2^ Istanza di ricusazione art. 52 c.p.c. depositata il 20 marzo 2017 accolta il 21 marzo 2017 dal Giudice Dott.ssa L. è riportata sul verbale d’Udienza del 22 marzo 2017, oltre ordinare predisposizione di un ulteriore Giudice per il proseguimento del proc. in corso oltre a valutare incostituzionalità degli art. 82 e 88 c.p.c. per i motivi sopra indicati nei punti 4 e 5 e 6. Con l’occasione porgo i migliori saluti. Con riserva di altro dedurre e produrre”.

Ritenuto che:

3. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

4. – Il ricorso è inammissibile per una pluralità di motivi.

4.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla circostanza che il M. ha proposto il ricorso in difetto di ius postulandi.

Difatti, il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, recante: “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa” si compone di 12 articoli, nessuno dei quali, contrariamente a quanto ritenuto dal M., consente la proposizione del ricorso per cassazione senza difesa tecnica.

Orbene, in disparte la questione se l’istanza di ricusazione possa essere avanzata in difetto della difesa tecnica, come si sostiene in dottrina argomentando dalla formulazione dell’art. 52 c.p.c., comma 2, ove si parla del ricorso “sottoscritto dalla parte o dal difensore”, non può esservi alcun dubbio che nel procedimento di cassazione debba farsi applicazione della regola generale stabilita dall’art. 82 c.p.c., secondo cui le parti, davanti alla Corte di cassazione, debbono stare in giudizio col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

Ciò detto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost..

Stabilisce l’art. 24 Cost. che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Nel far valere i propri diritti nel giudizio civile, però, le parti, secondo un’impostazione non solo italiana, ed anzi comune tanto agli ordinamenti di civil law che a quelli di common law, non entrano di regola direttamente in rapporto col giudice e sono tenute ad avvalersi della intercessione di un tecnico del diritto al quale affidare l’incarico – in pratica generalmente concentrato nella medesima persona – di rappresentarle (svolgendo cioè un’attività procuratoria in luogo della parte mediante il compimento degli atti processuali con effetti ad essa direttamente riferibili) e difenderle (prestando cioè un’attività di assistenza e consulenza di contenuto tecnico-giuridico).

In proposito dispone il già citato art. 82, terzo comma, c.p.c. che: “Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo”.

La norma, che disciplina lo ius postulandi, ossia il potere di compiere gli atti del processo, delimitando l’area di operatività dell’onere di patrocinio, lungi dal contraddire il principio costituzionale menzionato, costituisce coerente esplicazione di esso, giacchè il diritto di difesa “deve essere inteso come potestà effettiva dell’assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo”, essendo il compito del difensore “di importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale” (Corte cost. 16 marzo 1971, n. 47, con cui il Giudice delle leggi respinto l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 82-87 c.p.c.). E’ l’autodifesa, al contrario, a porsi potenzialmente in contrasto con l’art. 24 Cost., anche quando la parte sia soltanto temporaneamente privata della difesa tecnica (Corte. cost. 27 maggio 1996, n. 171, ove la Consulta ha respinto la tesi secondo cui, in caso di “sciopero” dell’avvocato, dovrebbe ritenersi concessa alla parte la facoltà di difendersi personalmente), per quanto la difesa personale è inadeguata ad affrontare le difficoltà tecniche che il processo ineluttabilmente pone.

Argomenti in senso opposto non possono essere tratti neppure dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comma 3, lett. c, il quale – riferendosi d’altronde al processo penale e non a quello civile – contempla il diritto di “difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore”. Tale norma – è stato chiarito -, la quale intende tutelare il diritto di ogni essere umano a difendersi, tramite avvocato od altrimenti da solo, non riconosce alla parte alcun diritto ad esercitare attività difensiva personale laddove è riconosciuto il diritto alla difesa tecnica, nè tantomeno la difesa personale può essere esercitata in contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, la qual cosa sarebbe fonte di inefficienza e confusione nonchè di potenziale menomazione della difesa stessa (Cass. 20 ottobre 2009, n. 22186, che ha escluso l’ammissibilità dell’invio dalla parte personalmente, munita di difensore, di atti al giudice).

Nè v’è modo di ravvisare un contrasto tra l’art. 82 c.p.c. e gli artt. 3 e 111 Cost., da un lato perchè la previsione della difesa tecnica non intacca il principio di uguaglianza nè confligge con quello di ragionevolezza, dall’altro lato perchè, come si è già detto, la difesa tecnica è condizione necessaria per il reale dispiegarsi del contraddittorio.

La questione di costituzionalità degli artt. 88 e 96 c.p.c. è viceversa priva di rilevanza, giacchè l’applicazione di dette norme non incide sull’esito del giudizio.

4.2. – In secondo luogo il ricorso è inammissibile perchè rivolto contro un provvedimento, l’ordinanza che decide sulla ricusazione, non impugnabile per cassazione.

A seguito della modifica dell’art. 111 Cost., che sancisce in modo solenne il principio dell’imparzialità del giudice, adeguando il sistema processuale al fondamentale precetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, art. 6, l’esigenza di far decidere la controversia da un giudice imparziale non costituisce più soltanto una questione amministrativa relativa all’organizzazione degli uffici giudiziari, ma corrisponde ad un diritto soggettivo della persona fondamentale ed insopprimibile (Cass. 4297/2002; Cass. 14164/2004). E tuttavia, come questa Corte ha avuto più volte modo di ribadire: “L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione, in quanto essa, pur avendo natura decisoria – atteso che decide su un’istanza diretta a far valere concretamente l’imparzialità del giudice, che costituisce non soltanto un interesse generale dell’amministrazione della giustizia, ma anche un diritto soggettivo della parte, alla luce sia della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, che del nuovo testo dell’art. 111 Cost. -, manca tuttavia del necessario carattere di definitività. La non impugnabilità in via autonoma dell’ordinanza non esclude che il contenuto di essa possa essere riesaminato nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) iudex suspectus, l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato risolvendosi in motivo di nullità dell’attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa” (Cass. 12 luglio 2006, n. 15780; Cass. 1 marzo 2007, n. 4846, Cass. 15 settembre 2009, n. 19803, Cass. 12 marzo 2012, n. 3866; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1932).

Di qui l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.

3. – In terzo luogo il ricorso è inammissibile perchè proposto nei confronti di un soggetto, D.G. (al quale risulta notificato il ricorso medesimo), che non era parte nel procedimento terminato con la pronuncia dell’ordinanza impugnata, trattandosi del giudice che, in veste di presidente del collegio, ha pronunciato l’ordinanza con cui è stata disattesa l’istanza di ricusazione.

E’ superfluo rammentare che il giudizio di impugnazione si svolge tra le medesime parti di quello conclusosi con il provvedimento impugnato (fatti salvi, ovviamente, gli eventuali fenomeni successori). Ed è cosa nota che il procedimento di ricusazione del giudice ha natura giurisdizionale, sicchè è necessario garantirvi il contraddittorio delle parti del processo cui la ricusazione accede, le quali devono essere messe in condizione di intervenire e adeguatamente interloquire, mentre non è parte del procedimento di ricusazione il giudice ricusato (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2014, n. 16627). Certo non è parte del giudizio di ricusazione il giudice che pronuncia sul punto.

Sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il giudice autore della decisione impugnata.

4. – In quarto luogo il ricorso è inammissibile poichè difforme dal paradigma risultante dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 c.p.c..

Il ricorso deve infatti contenere la chiara enunciazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione e delle norme su cui si fondano ex art. 366, comma 1, n. 4. I motivi, invero, pongono questioni (da quaerere) che costituiscono il solo oggetto del giudizio di legittimità, sostituendo esse domande ed eccezioni. L’art. 360 c.p.c. contiene al riguardo un elenco tassativo: sicchè il giudizio di cassazione è conformato come giudizio a critica rigidamente vincolata e delimitata, dovendo il vizio denunciato rientrare nelle categorie logiche previste dalla norma, le quali assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Il ricorrente ha dunque l’onere di individuazione del motivo, nel novero di quelli elencati nella disposizione, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass. S. U., n. 17931/2013).

Nel caso in esame il ricorso manca di comprensibili motivi, e tantomeno della loro riconduzione ad una delle cinque ipotesi contemplate dalla norma.

5. – Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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